Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 10850/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 12/10/2021 del TRIBUNALE di CHIETIeletcravvt5-5-5~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 118-36456+37874/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., nel procedimento pendente innanzi al tribunale di Chieti, ha depositato fuori udienza, in Cancelleria il 12 ottobre 2021 la richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., denunciando l'esistenza di una situazione ambientale, interna agli uffici giudiziari di Chieti idonea a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo.

Il tribunale di Chieti ha quindi trasmesso tempestivamente gli atti a questa Corte.

1.1. Detta prima richiesta, registrata sotto il numero 36456/2021, è inammissibile perché non notificata alle altri parti del processo, diversamente da quanto prescrive, a pena di inammissibilità (art. 46 comma 4, cod. proc. pen.), j' art. 46, comma 1, del codice di rito.

1.2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che "La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza, l'istanza deve dichiararsi inammissibile" (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Rv. 276580).

1.3. A detta prima richiesta faceva seguito una seconda, di identico contenuto, accompagnata da un foglio recante alcune indicazioni a stampa ed a penna, che non può certamente ritenersi una relazione di notificazione, né il foglio rende chiarezza circa la natura e l'oggetto dell'atto notificato.

Il che non consente di ritenere dimostrata la tempestiva notificazione alle altre parti anche di questa seconda richiesta, che in nulla immuta quella precedente.

1.4. Le due richieste, registrate distintamente, erano riunite in udienza camerale, per evidenti ragioni di connessione.

1.5. Anche tale seconda richiesta partecipa delle medesime ragioni di inammissibilità della prima ai sensi dell'art. 46 del codice di rito.

2. All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila, nonché al pagamento delle spese processuali (Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C., Rv. 271438, secondo la quale «in tema di rimessione del processo, se la Corte di Cassazione rigetta o dichiara inammissibile l'istanza deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità»). 118-36456+37874/2021 P.Q.M.

Dichiara inammissibili le istanze condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 12/10/2021 del TRIBUNALE di CHIETIeletcravvt5-5-5~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 118-36456+37874/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., nel procedimento pendente innanzi al tribunale di Chieti, ha depositato fuori udienza, in Cancelleria il 12 ottobre 2021 la richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., denunciando l'esistenza di una situazione ambientale, interna agli uffici giudiziari di Chieti idonea a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo. Il tribunale di Chieti ha quindi trasmesso tempestivamente gli atti a questa Corte. 1.1. Detta prima richiesta, registrata sotto il numero 36456/2021, è inammissibile perché non notificata alle altri parti del processo, diversamente da quanto prescrive, a pena di inammissibilità (art. 46 comma 4, cod. proc. pen.), j' art. 46, comma 1, del codice di rito. 1.2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che "La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza, l'istanza deve dichiararsi inammissibile" (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Rv. 276580). 1.3. A detta prima richiesta faceva seguito una seconda, di identico contenuto, accompagnata da un foglio recante alcune indicazioni a stampa ed a penna, che non può certamente ritenersi una relazione di notificazione, né il foglio rende chiarezza circa la natura e l'oggetto dell'atto notificato. Il che non consente di ritenere dimostrata la tempestiva notificazione alle altre parti anche di questa seconda richiesta, che in nulla immuta quella precedente. 1.4. Le due richieste, registrate distintamente, erano riunite in udienza camerale, per evidenti ragioni di connessione. 1.5. Anche tale seconda richiesta partecipa delle medesime ragioni di inammissibilità della prima ai sensi dell'art. 46 del codice di rito. 2. All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila, nonché al pagamento delle spese processuali (Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C., Rv. 271438, secondo la quale «in tema di rimessione del processo, se la Corte di Cassazione rigetta o dichiara inammissibile l'istanza deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità»). 118-36456+37874/2021 P.Q.M. Dichiara inammissibili le istanze condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10850/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris