CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 12499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1690/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' UNIPERSONALE, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA , V.[OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente e contr or icorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e dif ende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2629/2020 depositata il20/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano con sentenza del 14 gennaio 2016 accertò la contraffazione del brevetto “tasca per indumento, metodo di confezionamento della tasca e relativo indumento”, relativo a pantalone, in titolarità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. società unipersonale, ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., inibendo alle stesse la prosecuzione delle attività illecite, ordinando il ritiro dal mercato del pantalone contestato e disponendo una penale per ogni giorno di ritardo, condannando altresì le convenute alla restituzione degli utili conseguiti, nella misura di € 1.783.432,00, oltre interessi, e disponendo la pubblicazione del dispositivo della sentenza su di un quotidiano nazionale. Adìta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Milano con sentenza del 20 ottobre 2020, n. 2629, in riforma della decisione impugnata, dopo avere rinnovato ed esteso gli accertamenti peritali, mediante una nuova c.t.u., ha accertato la parziale nullità del brevetto nella sua formulazione originaria ed accolto l’istanza di limitazione, proposta in corso di causa ex art. 79, comma 3, cod. propr. ind., sostituendo all’originario testo brevettuale quello riportato in dispositivo; ha, inoltre, accertato che non sussiste l’indicata contraffazione ad opera delle convenute, revocando le condanne conseguenti e ponendo le spese del doppio grado a carico della originaria attrice. La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) è valido il brevetto in titolarità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. società unipersonale, come riformulato in corso di causa ai sensi dell’art. 79, comma 3, cod. propr. ind., in quanto esso è dotato di novità ed inventività; peraltro, tale profilo neppure è stato più contestato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che non ha più coltivato la tesi della nullità delle nuove rivendicazioni, ma ha insistito unicamente sull’assenza di contraffazione; b) non sussiste contraffazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. con il modello di pantalone “back up”, come accertato dal c.t.u., le cui conclusioni non sono smentite dalle critiche di controparte: la quale ha infondatamente dedotto sia l’omessa individuazione di un sarto come esperto del ramo, quale unico consulente idoneo ad offrire il suo contributo nell’interpretazione delle rivendicazioni brevettuali; sia la mancanza di riferimenti nel brevetto alla posizione del vertice del taglio nella regione posteriore del jeans ; sia la contraffazione per equivalenti, mediante la pince nel pantalone di [OSCURATO:SOCIETA]. Ha ritenuto che, invero, tali rilievi non siano idonei a superare le risultanze della seconda c.t.u., posto che l’interpretazione delle rivendicazioni del brevetto per cui è causa ben poteva essere compiuta anche da un ingegnere, come avvenuto nella specie, capace di rilevare l’applicazione delle regole della geometria, non essendo coinvolta invece la stretta tecnica sartoriale; la questione della posizione del vertice del taglio nell’àmbito della tutela brevettuale è stata adeguatamente risolta dal c.t.u., tenuto conto che gli artt. 51, comma 1, e 52, comma 2, cod. propr. ind. riconoscono alla descrizione ed ai disegni allegati alla domanda di brevetto una fondamentale funzione interpretativa; il collegamento delle cuciture per mezzo di una pince, realizzato dalla controparte, non integra neppure una contraffazione per equivalenti, non riscontrandosi ivi i mezzi che il brevetto tutelato rivendica come essenziali, al fine di accrescere la convessità del pantalone. Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. società unipersonale, sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso l’intimata, proponendo ricorso incidentale per un motivo, cui resiste con controricorso la ricorrente. Le parti hanno depositato altresì la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 51, comma 2, 52, comma 2, cod. propr. ind., 69 e 83 C.b.e. (Convenzione sul brevetto europeo o Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, riveduta il 29 novembre 2000, ratificata con l. n. 224 del 2007), del Protocollo sull’interpretazione dell’art. 69 cit. e dell’art. 8.3 Conv. Strasburgo del 27 novembre 1963, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante che l’interpretazione delle rivendicazioni brevettuali non sia stata compiuta da un sarto, ma da un ingegnere meccanico che ha redatto la c.t.u., restando apodittico tale assunto: in tal modo, essa ha violato le norme ricordate, le quali richiedono che il brevetto sia interpretato secondo l’oggetto delle rivendicazioni, mediante la descrizione ed alla luce delle competenze di un esperto del ramo; mentre la sentenza impugnata non fa nessuna menzione della descrizione e delle competenze di un esperto del ramo, in tal modo compiendo un error in iudicandonella sua attività interpretativa. Con il secondo motivo, deduce violazione o la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 51, comma 2, e 52, comma 2, cod. propr. ind., in quanto la sentenza impugnata ha recepito le conclusioni del c.t.u., il quale, tuttavia, non si è attenuto alle norme che regolano l’interpretazione dell’invenzione, non ponendosi neppure il problema del settore tecnico sartoriale di riferimento. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., esponendo essa una motivazione apodittica, laddove ha ritenuto che si trattasse di comprendere principî di “mera geometria” come definenti l’ambito di pertinenza dell’invenzione, nonché l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., consistente nella pertinenza invece dell’invenzione all’ambito della sartoria, reputando appunto che il brevetto presupporrebbe mere competenze di geometria, in tal modo avendo quindi la Corte territoriale omesso di coinvolgere un esperto del ramo nell’espletamento della c.t.u. Con il quarto e quinto motivo, congiuntamente formulati, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 2, cod. propr. ind., e 69 C.b.e., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., inquanto la Corte territoriale ha limitato la “rivendicazione 1” mediante l’utilizzo della “figura 7”, nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione assente: essa, infatti, ha inammissibilmente limitato l’ambito della rivendicazione mediante il ricorso ad un disegno che, invece, valeva solo ad illustrare, non a limitare l’ambito della protezione; mentre tutti gli elementi della rivendicazione erano ricompresi nel pantalone di [OSCURATO:SOCIETA]. Con il sesto motivo, deduce la violazione o la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 52, comma 3-bis, cod. propr. ind., e 69 C.b.e., in quanto la Corte territoriale ha escluso la contraffazione del brevetto per equivalenza, in considerazione dell’assenza, nel pantalone di controparte, di un’unica caratteristica brevettata (la sovrapposizione di cuciture della tasca e del pantalone, sostituita da una pince), quando, invece, secondo la S.C. la contraffazione per equivalenza postula l’utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore, non rilevando le modifiche apportate come meri espedienti per evitare la contraffazione del brevetto. 2. – Nel suo ricorso incidentale, la ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 48 e 76 cod. propr. ind., perché le invenzioni di combinazione si caratterizzano per uno sforzo inventivo, capace di cogliere elementi già noti con un risultato nuovo, mediante un quid pluris dato da tale combinazione che palesi un contributo inventivo ulteriore rispetto alla semplice continuità tecnica: alla luce di tali regole, il brevetto di controparte doveva considerarsi invalido. 3. – I primi cinque motivi possono essere congiuntamente trattati, in quanto volti ad esporre la medesima sostanziale censura. Essi, infatti, mirano a censurare l’affidamento delle operazioni di c.t.u. – pur trattandosi di un brevetto concernente una soluzione tecnica nel settore dell’abbigliamento – ad un ingegnere, invece di affidarne l’esecuzione (o mediante consultazione) ad un esperto del ramo sartoriale, il quale procedesse alla corretta interpretazione dell’ambito delle rivendicazioni brevettuali interessate; in particolare, si censura l’interpretazione dell’oggetto di rivendicazione operata anche mediante uno dei disegniad essa allegati. 3.1. – Le censure, concernenti la violazione di legge sostanziale e processuale, nonché il vizio di motivazione e l’omesso esame di fatto decisivo, non sono fondate. 3.2. – Con riguardo deduzione del vizio della sentenza nella sostanza derivante dalla nullità dell’atto di nomina del c.t.u., avente la qualifica di ingegnere, che sarebbe nell’assunto inadeguata allo svolgimento degli accertamenti brevettuali sul tema oggetto di controversia, occorre ricordare che l’elaborazione di questa Corte sui poteri del giudice di merito nella nomina del consulente tecnico d’ufficio ne valorizza la facoltà di scegliere, tra le soluzioni processuali possibili, quella funzionalmente idonea ad ottenere, nel modo più consono al caso concreto, il necessario parere tecnico dell’ausiliare. Le norme relative alla scelta del consulente tecnico d’ufficio, poste in particolare dagli artt. 61 c.p.c., 13 e 22 disp. att. c.p.c., hanno natura e finalità esclusivamente direttive, sicché la scelta è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice che la dispone e non è sindacabile in sede di legittimità, neanche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste (Cass. 9 aprile 2020, n. 7763, non mass.; Cass. 20 febbraio 2020, n. 4439; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2884, non mass.; Cass. 4 marzo 2019, n. 6222, non mass.; Cass. 8 marzo 2016, n. 4493, non mass.; Cass. 28 settembre 2015, n. 19173; Cass. 14 marzo 2014, n. 6007, non mass.; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17498; Cass. 17 giugno 2011, n. 13385; Cass. 30 marzo 2010, n. 7622; Cass. 12 marzo 2010, n. 6050; Cass. 12 aprile 2001, n. 5473; fra le altre). Peraltro, va evidenziato che la supposta invalidità dell’atto di nomina è sottoposta alla formulazione della necessaria eccezione ad istanza della parte interessata, nella prima istanza o difesa successiva all’adozione dell’atto stesso o alla conoscenza di esso, ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.p.c. (Cass. 22 ottobre 2020, n. 23138, in motiv.; Cass. 13 ottobre 2020, n. 22095, in motiv.; Cass. 22 giugno 2020, n. 12108; Cass. 15 giugno 2018, n. 15747; Cass. 3 agosto 2017, n. 19427; Cass. 25 febbraio 2014, n. 4448). Né giova alla ricorrente ricordare, in memoria, il recente approdo di Sez. un., n. 3086 del 2022, in particolare laddove afferma che l’accertamento di fatti principali, diversi da quelli dedotti dalle parti, da parte del c.t.u. vìola il principio della domanda e il principio dispositivo, donde la nullità assoluta rilevabile d’ufficio della c.t.u.: tutt’altro il caso in esame, dove si lamenta soltanto la nomina di un soggetto non adeguatamente esperto in materia sartoriale o la mancata consultazione di un sarto a fini di ausilio interpretativo del brevetto, questione affatto estranea a quella contemplata dall’invocato principio. Al contrario, questa Corte ha rilevato pure che, per esigenze di economia, nel rispetto del principio di lealtà processuale che deve connotare il processo civile (cfr. art. 88 c.p.c.), la parte ha l’onere di avanzare le sue obiezioni immediatamente dopo la nomina del c.t.u. e prima dell’inizio delle operazioni peritali, non, perciò, all’esito delle stesse, dopo aver constatato che le indagini esperite non abbiano concluso in senso conforme alle sue aspettative (cfr. Cass. 14 marzo 2014, n. 6007, non mass.; Cass. 12 marzo 2010, n. 6050). 3.3. – La ricorrente, peraltro, espone le sue censure al fine specifico di concludere che gli stessi apprezzamenti espressi dalla sentenza impugnata risulterebbero viziati, essendosi essa affidata ad un c.t.u. inidoneo a compiere l’interpretazione brevettuale, come richiesta dalla controversia, e non avendo proceduto ad interpretare il brevetto secondo le cognizioni sartoriali. 3.3.1. – Occorre premettere che l’interpretazion e del brevetto per invenzione industriale, a qualunque effetto sia resa, si risolve in un accertamento di fatto circa la determinazione della portata dell’invenzione e la volontà del soggetto che domanda il brevetto in ordine al contenuto del diritto di esclusiva, il quale è rimesso al giudice del merito e non è soggetto a controllo da parte della Corte di cassazione in via diretta e primaria, ma solo mediatamente, attraverso la verifica della correttezza logica e giuridica delle ragioni poste a fondamento del convincimento espresso dal giudice. 3.3.2. – I criteri interpretativi del brevetto, dalla ricorrente invocati, prevedono che alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbano unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza, dovendo l’invenzione essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla (art. 51, commi 1 e 2), e che la descrizione e i disegni servano ad interpretare le rivendicazioni (art. 52, comma 2); essi aggiungono, altresì, che occorre garantire, nel contempo, un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi (art. 52, comma 3). Dunque, la descrizione ed i disegni assolvono alla funzione di interpretare le rivendicazioni, il che deve avvenire secondo una regola di contemperamento, ossia in modo da garantire, nel contempo, un’equa protezione al titolare dell’invenzione e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi (cfr. Cass. 4 gennaio 2022,n. 120). Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la rivendicazione va interpretata alla luce del dato tecnico risultante dalla descrizione (Cass. 4 settembre 2017, n. 20716, non massimata; Cass. 28 luglio 2016, n. 15705; Cass. 8 febbraio 1999, n. 1072) e, dunque, anche dai disegni, espressamente richiamati dall’art. 52, comma 2, cod. propr. ind. (Cass. n.20716 del 2017, cit.). Né tali criteriimpediscono naturalmente che tale valutazione sia compiuta da soggetto diverso dal tecnico del ramo, secondo i canoni ermeneutici della lettera della rivendicazione, dei dati tecnici descritti e dei disegni allegati. Come prevede la legge, nell’interpretazione del brevetto si deve fare, invero, riferimento alle cognizioni ed al linguaggio di un tecnico esperto del ramo; ma ciò non implica che solo questi sia in grado di comprendere le descrizioni, né, in particolare, che solo un sarto sia idoneo a comprendere le descrizioni di tagli e cuciture, salva la prova di situazioni eccezionali, nella specie neppure prospettate. Del resto, l’interpretazione del brevetto va compiuta secondo il nucleo di principî di razionalità ermeneutica, utilizzabili nell’ambito delle interpretazioni anche di atti diversi dal negozio giuridico, alla cui stregua occorre tenere in considerazione il tenore letterale delle parole tecniche usate nelle rivendicazioni ed il significato logico delle stesse, secondo il senso complessivo del contenuto del brevetto, riportato nelle rivendicazioni e nella descrizione, nonché alla luce del criterio esposto del contemperamento tra protezione al titolare e sicurezza giuridica per i terzi. Ne deriva un’evidente contiguità tra le regole speciali e quelle generali di corretta interpretazione degli atti. 3.3.3. –Nella specie, la Corte d’appello non ha esorbitato da tali criteri, come lamentato dalla ricorrente, ma ha, da un lato, affidato le valutazioni ad un tecnico ingegnere, adeguatamente giustificando tale scelta, e, dall’altro lato, proceduto all’interpretazione delle rivendicazioni anche alla luce dei disegni. Pertanto, la Corte territoriale non ha affatto violato il metodo indicato dalla legge, atteso che questa consente l’ausilio interpretativo delle prime (le rivendicazioni) per mezzo delle seconde (descrizione e disegni), né impone al giudice, ogni volta che sia coinvolto un brevetto nell’ambito merceologico dell’abbigliamento, di consultare un esperto di sartoria, spettando poi sempre al giudice del merito apprezzare le concrete capacità del consulente da lui nominato. Per ogni altro profilo, i motivi si palesano inammissibili, laddove mirano ad una nuova valutazione del fatto, esorbitando dalla mera censura di violazione dei canoni ermeneutici ricordati. 4. –Il sesto motivo è infondato. Con esso, la ricorrente deduce che la mera soluzione data da una pince nel pantalone progettato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse modificazione sufficiente, ma integrasse una contraffazione per equivalenti del brevetto. 4.1. –Occorre ricordare il principio, di recente affermato dalla Corte (Cass. 4 gennaio 2022, n. 120 ; e già Cass. 7 febbraio 2020, n. 2977, ed altre ivi citate), secondo cui in tema di brevetti per invenzioni industriali, ai fini della verifica della contraffazione per equivalenza, il giudice, in applicazione dell’art. 52, comma 3- bis, cod. propr. ind. (inserito dal d.lgs. n. 131 del 2010), deve preliminarmente determinare l’àmbito della protezione conferita dal brevetto individuando analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e, successivamente, accertare se ogni elemento, così rivendicato, si ritrovi nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, intendendosi come tali quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi proprî del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell’inventore e pervenendo al conseguimento dellostesso risultato. Come indicato nella ricordata decisione, infatti, ai sensi del comma 3-bis citato, per determinare l’àmbito della protezione conferita dal brevetto, si deve tenere nel dovuto conto «ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni»: regola, questa, conforme al Protocollo interpretativo dell’art. 69 della Convenzione sul Brevetto europeo, revisionato nel 2000. In tal modo, si è dato riconoscimento alla cosiddetta “dottrina degli equivalenti”, secondo cui un prodotto o procedimento, pur formalmente diverso dall’invenzione brevettata, può essere ricondotto nell’àmbito di esclusiva conferito dalla privativa, evitando che modeste e non significative varianti, apportate dal contraffattore, possano consentire l’elusione della tutela conferita dal brevetto in questione. 4.2. –La sentenza impugnata ha escluso la contraffazione del brevetto per equivalenza da parte del pantalone “back up” di [OSCURATO:SOCIETA]., senza mende che possano far ritenere violati i principî enunciati da questa Corte. Essa ha preso in esame, al riguardo, le critiche della titolare del brevetto, precisando che il collegamento delle cuciture per mezzo della pince realizzata da [OSCURATO:SOCIETA]. non costituisce una contraffazione per equivalenti, non riscontrandosi ivi i mezzi che il brevetto tutelato rivendica come essenziali, al fine di accrescere la convessità della parte posteriore del pantalone. Tale conclusione, da un lato, corrisponde ad un accertamento di fatto, qui non ripetibile; dall’altro lato, la ricorrente non considera che, una volta individuato l’obiettivo di rendere più marcata una parte anatomica destinata ad essere coperta dal pantalone, il diverso produttore non titolare del brevetto può intendere raggiungerla attraverso diversi mezzi tecnici, non necessariamente costituenti contraffazione del brevetto, pur raggiungendo o mirando al medesimo fine. 5. – Il motivo del ricorso incidentale è inammissibile, sia in quanto la ricorrente non censura la ratio della decisione impugnata, secondo cui tale profilo neppure è stato coltivato, quanto alla nullità delle nuove rivendicazioni, perché essa ha insistito unicamente sul profilo dell’assenza di contraffazione; sia in quanto, pur sotto l’egida della violazione o falsa applicazione degli artt. 48 e 76 cod. propr. ind., mira in verità a riproporre un giudizio sul fatto circa gli elementi caratterizzanti del brevetto di controparte. 6. – Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale. 7. – Le spese vengono interamente compensate, per la reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dic