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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09915/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13309-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1 1A; - controricorrente e ricorrente incidentale contro L - intimati avverso la sentenza n. 418/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Messina che ha confermato la pronuncia della CFP di Messina, ove sono state accolte le ragioni del contribuente, ritenendo illegittimo il silenzio rifiuto concretatosi su di una istanza di rimborso IRPEF; che la parte contribuente ha spiegato ricorso ed interposto ricorso incidentale; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 51 d.P.R. n. 917/1986; che appare opportuno integrare la proposta; PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo per integrazione della proposta.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13309-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1 1A; - controricorrente e ricorrente incidentale contro L - intimati avverso la sentenza n. 418/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Messina che ha confermato la pronuncia della CFP di Messina, ove sono state accolte le ragioni del contribuente, ritenendo illegittimo il silenzio rifiuto concretatosi su di una istanza di rimborso IRPEF; che la parte contribuente ha spiegato ricorso ed interposto ricorso incidentale; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 51 d.P.R. n. 917/1986; che appare opportuno integrare la proposta; PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo per integrazione della proposta. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 09915/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris