CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 19492/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 495 e 48, 476 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità è fondato unicamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con motivazione in fatto immune da vizi logici e come tale insindacabile in questa sede(pagg. 4 e 5 laddove la sentenza evidenzia come la ritrattazione non abbia alcuna rilevanza rispetto alla sussistenza e alla offensività dei reati contestati). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il con • re Il