CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 10990/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermatola sentenza adottata dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Parma che hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena finale di anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 dimulta, in ordine ai reati di cui agli artt. 23, comma 4, in riferimento all’art. 23, comma 1, n. 2)legge n. 110 del 1975, 61 n. 2, 648 cod. pen., artt. 4, 5 e 7 della legge n. 895 del 1967,commessi in Fidenza il 15 ottobre 2023;che con il primo motivo di ricorso si deducono la violazione di legge nonché vizimotivazionali in relazione all’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art.648 cod. pen.che con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 23,comma 3, della legge n. 110 del 1975, nonché la contraddittorietà, la illogicità e mancanza dimotivazione in ordine alla configurabilità della meno grave fattispecie di cui al comma 4dell’art. 23 legge cit.;che con il terzo motivo si deduce la mancata riqualificazione dei fatti di cui all’art 4 dellalegge n. 895 del 1967 in quelli di cui all’art. 697 cod. pen.;che con il quarto motivo si eccepisce l’erronea motivazione in ordine alla insussistenzadelle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; nonchél’eccessività della pena anche con riferimento all’aumento inflitto ai sensi dell’art. 81,secondo comma, cod. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproducono ereiterano gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondogrado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimentoimpugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza oillogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01);che la sentenza impugnata, con motivazione puntuale ed esaustiva, ha dato conto dellasussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, non accedendo, con coerentivalutazioni, alla tesi della difensiva secondo la quale il ricorrente era da ritenersi l’autoredell’abrasione; della insussistenza delle condizioni per la riqualificazione dei fatti nella menograve fattispecie di detenzione, alla luce delle risultanze investigative e delle medesimedichiarazioni del ricorrente in sede di interrogatorio; della insussistenza dei requisiti perritenere il munizionamento (proiettili incamiciati), inquadrabile nella fattispecie di cui all’art.697 cod. pen., evidenziando correttamente, alla luce della giurisprudenza di legittimitàrichiamata, che si tratta di munizioni da guerra; delle ragioni del diniego delle circostanzericorrente non collaborativo, sui plurimi precedenti penali anche per reati contro la persona,per aver commesso i fatti nel corso della detenzione domiciliare e, dunque, per la particolarespregiudicatezza dello stesso; ragioni che rendono certamente congrua anche lamotivazione in punto di determinazione della pena;che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamenteinfondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentitain questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10990/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4264/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40070/2025TERESA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermatola sentenza adottata dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Parma che hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena finale di anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 dimulta, in ordine ai reati di cui agli artt. 23, comma 4, in riferimento all’art. 23, comma 1, n. 2)legge n. 110 del 1975, 61 n. 2, 648 cod. pen., artt. 4, 5 e 7 della legge n. 895 del 1967,commessi in Fidenza il 15 ottobre 2023;che con il primo motivo di ricorso si deducono la violazione di legge nonché vizimotivazionali in relazione all’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art.648 cod. pen.che con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 23,comma 3, della legge n. 110 del 1975, nonché la contraddittorietà, la illogicità e mancanza dimotivazione in ordine alla configurabilità della meno grave fattispecie di cui al comma 4dell’art. 23 legge cit.;che con il terzo motivo si deduce la mancata riqualificazione dei fatti di cui all’art 4 dellalegge n. 895 del 1967 in quelli di cui all’art. 697 cod. pen.;che con il quarto motivo si eccepisce l’erronea motivazione in ordine alla insussistenzadelle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; nonchél’eccessività della pena anche con riferimento all’aumento inflitto ai sensi dell’art. 81,secondo comma, cod. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproducono ereiterano gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondogrado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimentoimpugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza oillogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01);che la sentenza impugnata, con motivazione puntuale ed esaustiva, ha dato conto dellasussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, non accedendo, con coerentivalutazioni, alla tesi della difensiva secondo la quale il ricorrente era da ritenersi l’autoredell’abrasione; della insussistenza delle condizioni per la riqualificazione dei fatti nella menograve fattispecie di detenzione, alla luce delle risultanze investigative e delle medesimedichiarazioni del ricorrente in sede di interrogatorio; della insussistenza dei requisiti perritenere il munizionamento (proiettili incamiciati), inquadrabile nella fattispecie di cui all’art.697 cod. pen., evidenziando correttamente, alla luce della giurisprudenza di legittimitàrichiamata, che si tratta di munizioni da guerra; delle ragioni del diniego delle circostanzericorrente non collaborativo, sui plurimi precedenti penali anche per reati contro la persona,per aver commesso i fatti nel corso della detenzione domiciliare e, dunque, per la particolarespregiudicatezza dello stesso; ragioni che rendono certamente congrua anche lamotivazione in punto di determinazione della pena;che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamenteinfondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentitain questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]