Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2026
ECLI:EU:C:2026:599
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0399
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
16 luglio 2026 (
*1
)
«Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione dell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina – Decisione 2014/145/PESC – Articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, e articolo 2, paragrafo 1,
in fine
– Misure restrittive imposte ad una persona fisica associata a un’altra persona fisica a sua volta soggetta a misure restrittive – Nozione di “associazione” nel caso di due persone unite da un legame familiare – Articolo 21 TFUE – Articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: – Cittadinanza dell’Unione europea – Libertà di circolazione – Misure restrittive che incidono sulla libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione»
Nella causa C‑399/25 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 13 giugno 2025,
[OSCURATO:PERSONA]
, residente a Mosca (Russia), rappresentata da S. Bonifassi, T. Bontinck, E. Fedorova e J. Goffin, avocats,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato da M.-C. Cadilhac e V. Piessevaux, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
Commissione europea
, rappresentata da M. Carpus-Carcea e C. Giolito, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑298/23
; in prosieguo: la sentenza impugnata,
EU:T:2025:353
), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, da un lato, a ottenere l’annullamento della decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2023, L 75
I, pag. 134), nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2023, L 75
I, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi»), e, dall’altro, a ottenere il risarcimento del danno morale che essa avrebbe subito a causa dell’adozione degli atti controversi.
Contesto normativo e fatti
2
Il contesto di fatto e di diritto della causa è esposto ai punti da 2 a 24 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, esso può essere riassunto come segue.
3
La presente causa si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate dall’Unione europea dal 2014 in risposta alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
4
La ricorrente è la moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA], un imprenditore. Entrambi possiedono le cittadinanze russa e finlandese.
5
Il 17 marzo 2014, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2014, L 78, pag. 16
).
6
In pari data, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2014, L 78, pag. 6
).
7
A seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa il 24 febbraio 2022, il Consiglio ha adottato, il 25 febbraio 2022, la decisione (PESC) 2022/329, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2022, L 50, pag. 1
). Il medesimo giorno detta istituzione ha adottato il regolamento (UE) 2022/330, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2022, L 51, pag. 1
).
Direttiva 2004/38/CE
8
La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (
GU 2004, L 158, pag. 77
, e rettifiche in
GU 2004, L 229, pag. 35
e
GU 2014, L 305, pag. 116
), è stata adottata sul fondamento del Trattato CE, in particolare degli articoli 12, 18, 40, 44 e 52 CE.
9
Il considerando 2 della direttiva 2004/38 enuncia quanto segue:
«La libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno che comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata tale libertà secondo le disposizioni del trattato».
10
L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone:
«La presente direttiva determina:
a)
le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri da parte dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari;
b)
il diritto di soggiorno permanente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari;
c)
le limitazioni dei suddetti diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica».
11
Posto all’inizio del capo VI di detta direttiva, intitolato «Limitazioni del diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica», l’articolo 27 della stessa, intitolato «Principi generali», è formulato come segue:
«1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.
2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti.
Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.
(…)».
12
Ai sensi dell’articolo 42 della stessa direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono destinatari della medesima.
Decisione 2014/145
13
L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata, in particolare, dalla decisione 2022/329 (in prosieguo: la «decisione 2014/145»), impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio, tra l’altro, delle persone fisiche che integrano i criteri previsti in particolare alle lettere a) e b), mentre l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche che soddisfano i criteri previsti in particolare alle lettere a) e d), criteri che sono sostanzialmente identici a quelli previsti alle lettere a) e b) dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione in parola. Peraltro, l’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, e l’articolo 2, paragrafo 1,
in
fine
, di detta decisione prevedono che siffatte misure restrittive possano essere imposte anche nei confronti, in particolare, delle persone fisiche associate alle persone fisiche che sono esse stesse soggette a misure restrittive in base a tali criteri.
14
L’articolo 1 della medesima decisione, nella versione applicabile alla presente controversia, così disponeva:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:
a)
delle persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono o attuano dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l’operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina;
b)
delle persone fisiche che sostengono, materialmente o finanziariamente, i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che traggono vantaggio dagli stessi;
(…)
e le persone fisiche ad essi associate elencate nell’allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a)
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
b)
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
c)
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d)
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 ([OSCURATO:PERSONA]) concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] (Stato della Città del Vaticano) e [la Repubblica italiana].
4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.
6. [OSCURATO:PERSONA] membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno all’integrità territoriale, alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina.
(…)».
15
L’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), d) e
in
fine
, della decisione 2014/145 è formulato nei termini seguenti:
«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:
a)
persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono o attuano dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l’operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina;
(…)
d)
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che traggono vantaggio dagli stessi;
(…)
e le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad esse associati elencate nell’allegato».
Regolamento n. 269/2014
16
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato, in particolare, dal regolamento 2022/330 (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014») elenca i criteri che determinano,
inter alia
, l’inserimento, nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014, di persone fisiche i cui i fondi e risorse economiche sono congelati conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultimo. I criteri di cui a detto articolo 3, paragrafo 1, lettere a), d) e
in
fine
, del regolamento n. 269/2014 sono, in sostanza, identici a quelli menzionati al punto precedente.
Atti controversi
17
Il 13 marzo 2023, con gli atti controversi, il Consiglio ha mantenuto le misure restrittive adottate inizialmente nei confronti della ricorrente con la decisione (PESC) 2022/582, dell’8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2022, L 110, pag. 55
), nonché con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581, dell’8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2022, L 110, pag. 3
), per i seguenti motivi:
«[La sig.ra] (…) [OSCURATO:PERSONA] è la moglie del [sig.] (…) [OSCURATO:PERSONA], una conoscenza di vecchia data del presidente [OSCURATO:PERSONA] e uno dei suoi confidenti.
Svolge attività commerciali, insieme al marito, attraverso la società immobiliare SCI Ruth e la società Maples S.A., e ha acquisito beni immobili insieme al marito, il che dimostra importanti legami patrimoniali tra di loro.
Inoltre, partecipa agli affari pubblici del marito attraverso la [OSCURATO:PERSONA], che ha fondato insieme a suo marito e nella quale svolge un ruolo importante ed è strettamente associata a suo marito. Inoltre, tale fondazione svolge alcune delle sue attività in relazione al gruppo d’investimento [OSCURATO:PERSONA], che contribuisce in modo significativo all’economia russa e al suo sviluppo ed è stato fondato [dal sig.] (…) [OSCURATO:PERSONA], uno dei suoi azionisti. [La sig.ra] (…) [OSCURATO:PERSONA] trae quindi vantaggio da suo marito, in particolare in termini di posizione sociale e finanziaria. È pertanto associata [al sig.] (…) [OSCURATO:PERSONA], inserito nell’elenco di cui alla [decisione 2014/145] in quanto, tra l’altro, è responsabile [del sostegno ad] azioni (…) e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e [fornisce] sostegno materiale e finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, e ne trae vantaggio».
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
18
Con atto introduttivo del 24 maggio 2023, la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere, in particolare, l’annullamento degli atti controversi. A tal fine, essa deduceva sei motivi di ricorso, il primo dei quali verteva su un errore manifesto di valutazione commesso dal Consiglio e il quinto su una violazione del suo diritto fondamentale alla libertà di circolazione previsto all’articolo 21 TFUE, dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e delle tradizioni costituzionali comuni degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
19
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente affermava che il Consiglio aveva commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che essa fosse «associata» a suo marito in base al criterio previsto all’articolo 1, paragrafo 1,
in
fine
, e all’articolo 2, paragrafo 1,
in
fine
, della decisione 2014/145, nonché all’articolo 3, paragrafo 1,
in
fine
, del regolamento n. 269/2014 (in prosieguo: il «criterio dell’associazione»). Dopo aver ricordato, al punto 74 di tale sentenza, che la nozione di «associazione», ai sensi di tale criterio, riguardava in particolare membri di una stessa famiglia legati da interessi comuni che andavano al di là della relazione familiare che li univa, il Tribunale, alla luce degli elementi di prova forniti dal Consiglio, ha constatato, ai punti da 81 a 83 di detta sentenza, che il Consiglio aveva potuto validamente ritenere che la ricorrente fosse associata a suo marito all’interno di una struttura giuridica comune, ossia una fondazione, per il fatto che entrambi esercitavano funzioni istituzionali ed erano coinvolti nel suo funzionamento, dato che una siffatta partecipazione comune andava al di là del semplice legame familiare che li univa.
20
Il Tribunale ha altresì respinto il quinto motivo di ricorso dedotto dalla ricorrente. Ai punti da 95 a 97 della sentenza impugnata, esso ha ritenuto, in sostanza, che limitazioni all’esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione sancito dall’articolo 21 TFUE e dall’articolo 45, paragrafo 1, della Carta potessero essere previste dalle decisioni rientranti nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) adottate sulla base dell’articolo 29 TUE. Esso ha altresì considerato, ai punti da 98 a 106 di tale sentenza, che limitazioni all’esercizio di tale diritto, come quelle imposte dalle misure restrittive alle quali era soggetta la ricorrente, soddisfacevano le condizioni enunciate all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in forza del quale siffatte limitazioni devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale del diritto di cui trattasi nonché, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessarie e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
21
Avendo peraltro respinto gli altri motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente, il Tribunale, al punto 136 della sentenza impugnata, ha respinto il ricorso nella sua globalità.
Conclusioni delle parti in sede di impugnazione
22
Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata, anche nella parte in cui l’ha condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle del Consiglio;
–
esaminare la causa nel merito e annullare gli atti controversi nella misura in cui la riguardano, e
–
condannare il Consiglio alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
23
Nella sua replica, la ricorrente chiede inoltre alla Corte di accettare l’adeguamento dei capi delle sue conclusioni in modo tale che, in caso di annullamento della sentenza impugnata, la causa sia rinviata al Tribunale affinché statuisca sulla domanda risarcitoria da essa presentata in primo grado.
24
Il Consiglio e la Commissione europea chiedono che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione e
–
condannare la ricorrente alle spese.
25
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi, il primo vertente su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso adottando un’interpretazione arbitraria e indebitamente ampia del criterio dell’associazione nonché su una violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, su un errore di diritto, da parte del Tribunale, nell’interpretazione del criterio dell’associazione alla luce dell’obiettivo perseguito dalle misure restrittive nonché su una violazione dell’obbligo di motivazione, il terzo, sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’articolo 29 TUE attribuisca al Consiglio la competenza a limitare la libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione e, il quarto, su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel dichiarare che il divieto imposto alla ricorrente di fare ingresso e di circolare nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dalla Repubblica di Finlandia era conforme al principio di proporzionalità e rispettava il contenuto essenziale della libertà di circolazione e di soggiorno di cui essa gode in quanto cittadina dell’Unione, nonché su una violazione dell’obbligo di motivazione.
Sul primo motivo d’impugnazione
Argomenti delle parti
26
Con il suo primo motivo d’impugnazione, la ricorrente critica il Tribunale per avere accolto, nella definizione del criterio dell’associazione fornita al punto 74 della sentenza impugnata, in violazione del principio della certezza del diritto, un’interpretazione troppo ampia e imprevedibile della nozione di «associazione» esigendo unicamente, nel caso di due persone unite da un legame familiare, la presenza di interessi comuni che andassero al di là del semplice rapporto familiare che unisce le due persone associate, senza che sia necessario un legame tramite un’attività economica. Pur riconoscendo che occorre prendere in considerazione il contesto e le circostanze di ciascun caso di specie, la ricorrente ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto precisare in che modo, per la loro natura, per la loro qualità e per la loro quantità, siffatti interessi comuni possano superare la semplice comunanza di interessi inerente a qualsiasi rapporto familiare e dimostrare l’esistenza oggettiva di un intreccio di interessi comuni; la ricorrente precisa nella sua replica che un siffatto approccio sarebbe conforme a quanto deciso dalla Corte nella sentenza del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑703/23 P
,
EU:C:2025:608
).
27
La ricorrente aggiunge che, nel caso di specie, il Tribunale non ha individuato, ai punti da 81 a 83 della sentenza impugnata, quali interessi essa condividesse con il marito all’interno della fondazione nella quale esercitavano entrambi un’attività di volontariato, viziando così il suo ragionamento con un difetto o, quantomeno, con un’insufficienza di motivazione. In particolare, la presenza dei coniugi all’interno di tale fondazione, così come le dimensioni di detta fondazione e delle attività caritative svolte da quest’ultima nonché l’intervento unico di una società del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella stessa fondazione durante la pandemia di COVID-19, non consentirebbero di dimostrare, tenuto conto degli obiettivi filantropici perseguiti dalla fondazione di cui trattasi, un interesse comune che esulerebbe dall’ambito abituale di una relazione familiare. Nello stesso ordine di idee, il Tribunale non spiegherebbe, al punto 83 della sentenza impugnata, in che modo il ruolo della ricorrente all’interno di tale fondazione potesse contribuire a dare un’immagine valorizzata dei coniugi né sotto quale profilo una situazione del genere andasse al di là di un naturale progetto familiare.
28
Il Consiglio e la Commissione contestano la fondatezza degli argomenti della ricorrente.
Giudizio della Corte
29
Per quanto riguarda, sotto un primo profilo, l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale, nella definizione della nozione di «associazione» fornita al punto 74 della sentenza impugnata, avrebbe violato il principio della certezza del diritto nell’interpretare tale nozione, occorre ricordare che, in tale punto, il Tribunale ha considerato, in sostanza, che detta nozione, il cui significato dipenderebbe sempre dai contesti e dalle circostanze della causa, riguardava in particolare persone che sono, in generale, legate da interessi comuni a una persona soggetta a misure restrittive e che tale legame non doveva necessariamente tradursi in un’attività economica, ma doveva, quando le persone interessate sono unite da una relazione familiare, andare al di là di tale relazione.
30
Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑703/23 P
,
EU:C:2025:608
), la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su una definizione della nozione di «associazione» sostanzialmente identica a quella fornita dal Tribunale al punto 74 della sentenza impugnata. A tale riguardo, la Corte ha dichiarato, in sostanza, ai punti da 29 a 34 di tale sentenza del 1
o
agosto 2025, che detta nozione doveva essere interpretata estensivamente in funzione del contesto e delle circostanze in questione e che, poiché la presenza di interessi comuni che andavano al di là del rapporto familiare che univa i familiari interessati doveva essere dimostrata in modo oggettivo, la definizione di detta nozione fornita dal Tribunale non era viziata da errori di diritto ed era conforme al principio della certezza del diritto, in forza del quale le norme giuridiche devono essere chiare e precise e la loro applicazione prevedibile per i soggetti dell’ordinamento.
31
In particolare, la Corte ha precisato, al punto 34 della sentenza del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑703/23 P
,
EU:C:2025:608
), che tale definizione non violava il principio della certezza del diritto poiché il Tribunale aveva individuato criteri sufficientemente chiari e precisi ai fini dell’applicazione della nozione di «associazione» nel caso di due persone unite da un legame familiare. Essa ha altresì indicato che, conformemente a tale principio, il Tribunale non era tenuto a menzionare in dettaglio le ipotesi in cui tale nozione poteva applicarsi.
32
Pertanto, non si può ritenere che, al punto 74 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia violato detto principio adottando una definizione troppo ampia o imprevedibile della nozione di «associazione» o astenendosi, in tale sentenza, dall’esporre in che modo, per la loro natura, per la loro qualità e per la loro quantità, degli interessi comuni possano superare la semplice comunanza di interessi inerente a qualsiasi relazione familiare.
33
Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, l’asserita violazione, ai punti da 81 a 83 della sentenza impugnata, dell’obbligo di motivazione incombente al Tribunale, occorre ricordare che la motivazione di una sentenza o di un’ordinanza del Tribunale deve far apparire in forma chiara e non equivoca il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale. L’obbligo di motivazione gravante sul Tribunale non impone tuttavia a quest’ultimo di fornire una spiegazione che ripercorra, in modo esaustivo e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e tale motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo (sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio,
C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P
,
EU:C:2026:245
, punto
101
e giurisprudenza citata).
34
A tale riguardo, occorre sottolineare che, ai punti da 81 a 83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha in particolare proceduto a qualificazioni giuridiche sulla base delle constatazioni di fatto effettuate ai punti da 76 a 80 di tale sentenza, riguardo alle quali la ricorrente non deduce alcuno snaturamento. Pertanto, l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione del Tribunale dev’essere esaminata alla luce dell’insieme dei motivi esposti ai punti da 76 a 83 di detta sentenza.
35
Inoltre, occorre osservare che l’analisi effettuata dal Tribunale ai punti da 76 a 83 si riferisce alla motivazione degli atti controversi secondo i quali la ricorrente «partecipa agli affari pubblici del marito attraverso la [OSCURATO:PERSONA], che ha fondato insieme a suo marito e nella quale svolge un ruolo importante ed è strettamente associata a suo marito», secondo i quali «tale fondazione svolge alcune delle sue attività in relazione al gruppo d’investimento [OSCURATO:PERSONA], che contribuisce in modo significativo all’economia russa e al suo sviluppo ed è stato fondato [dal sig.] (…) [OSCURATO:PERSONA], uno dei suoi azionisti» e secondo i quali la ricorrente «trae quindi vantaggio da suo marito, in particolare in termini di posizione sociale e finanziaria» ed «è pertanto associata a [suo marito]», che è soggetto a misure restrittive in virtù, in particolare, dei criteri previsti all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d), della decisione 2014/145, nonché all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento n. 269/2014.
36
In tale contesto, il Tribunale, ai punti da 76 a 80 della sentenza impugnata, ha constatato, da un lato, che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] erano coinvolti personalmente in una struttura giuridica comune, ossia una fondazione caritativa recante il loro nome e che sviluppava numerose attività in tutta la Federazione russa, nella quale essi disponevano, in quanto membri fondatori, di funzioni istituzionali e di poteri sostanziali. Dall’altro lato, il Tribunale ha constatato che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] si impegnavano entrambi nel funzionamento di tale fondazione, in quanto la ricorrente era membro del suo consiglio fiduciario e suo marito aveva realizzato sinergie fornendo a detta fondazione un sostegno finanziario, logistico e relazionale tramite un gruppo di cui era l’unico azionista. È alla luce di tali elementi di fatto che, ai punti 81 e 83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dedotto in sostanza che la partecipazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] alla fondazione omonima andava al di là del legame familiare che li univa e che la ricorrente poteva validamente essere qualificata come persona «associata» al marito, ai sensi del criterio dell’associazione.
37
In tal modo il Tribunale, in piena conformità con l’obbligo di motivazione ad esso incombente e con la definizione della nozione di «associazione» fornita al punto 74 della sentenza impugnata, ha spiegato che il Consiglio aveva potuto validamente applicare il criterio dell’associazione alla ricorrente. Infatti, dai punti 81 e 83 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha considerato, in sostanza, che le funzioni ricoperte da due coniugi in una fondazione da essi creata, l’importanza della loro partecipazione in quest’ultima nonché le dimensioni di tale fondazione costituivano altrettanti elementi o criteri che, nel loro insieme, consentivano di dimostrare in modo oggettivo che esistevano, tramite una siffatta fondazione, interessi comuni tra tali coniugi che andavano al di là della relazione familiare che li univa.
38
Per quanto riguarda la censura riguardante le ultime due frasi del punto 83 della sentenza impugnata, con le quali il Tribunale ha considerato che una siffatta dimensione extrafamiliare era corroborata dal fatto che detta fondazione contribuiva a dare un’immagine pubblica valorizzata dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], occorre considerare, oltre al fatto che si tratta di una censura diretta contro motivi sovrabbondanti della sentenza impugnata che non possono comportare l’annullamento di quest’ultima e che sono quindi inoperanti (sentenza del 2 ottobre 2019, Crédit mutuel Arkéa/BCE,
C‑152/18 P e C‑153/18 P
,
EU:C:2019:810
, punto
68
e giurisprudenza citata), che il Tribunale non ha violato il suo obbligo di motivazione in quanto dalle spiegazioni contenute in queste due ultime frasi risulta che interessi comuni che oltrepassano la semplice sfera privata dei familiari interessati al punto da servire alla comunicazione pubblica di questi ultimi devono essere considerati tali da andare oggettivamente oltre il rapporto familiare che unisce tali familiari.
39
Quanto al punto 82 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha indicato che era irrilevante che la fondazione [OSCURATO:PERSONA] non avesse vocazione commerciale e che l’attività dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] fosse un’attività di volontariato, occorre rilevare che tale punto 82 fa espressamente riferimento al punto 74 di tale sentenza, che contiene la definizione della nozione di «associazione» riassunta al punto 29 della presente sentenza. Pertanto, la ricorrente poteva comprendere che, poiché, nel caso di due persone unite da un rapporto familiare, tale nozione richiede unicamente la presenza di interessi comuni che vadano oggettivamente al di là di tale rapporto, senza che debba essere dimostrato un legame tramite un’attività economica, non era rilevante, ai fini della qualificazione della ricorrente come persona associata a suo marito, che gli interessi che essa condivide con quest’ultimo avessero una dimensione economica. Pertanto, non si può ritenere che il Tribunale, al punto 82 della sentenza impugnata, abbia violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente.
40
In considerazione dei motivi che precedono, occorre respingere il primo motivo d’impugnazione in quanto infondato.
Sul secondo motivo d’impugnazione
Argomenti delle parti
41
Con il suo secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente contesta al Tribunale di aver considerato, al punto 82 della sentenza impugnata, che non era necessario stabilire un nesso tra le attività della ricorrente all’interno della fondazione [OSCURATO:PERSONA] e l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa per il motivo che il criterio dell’associazione non prevede di stabilire un siffatto nesso. In tal modo, il ragionamento del Tribunale sarebbe viziato da un errore di diritto e da una violazione del suo obbligo di motivazione, in quanto occorrerebbe sempre dimostrare che l’adozione di misure restrittive nei confronti di una persona come la ricorrente è necessaria al conseguimento degli obiettivi perseguiti da tali misure restrittive, obiettivi che, nel caso di specie, consistono nel fare pressione sul governo della Federazione russa e nell’aumentare il costo delle azioni di quest’ultima in relazione all’Ucraina.
42
Il Consiglio ritiene che il secondo motivo d’impugnazione sia irricevibile in quanto il punto 82 menzionato dalla ricorrente non è quello della sentenza impugnata, bensì quello della sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑361/22
,
EU:T:2023:502
), esaminato dalla Corte nella sentenza del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑703/23 P
,
EU:C:2025:608
). Nel merito, il Consiglio contesta gli argomenti della ricorrente.
43
Anche la Commissione chiede alla Corte di respingere il secondo motivo d’impugnazione in quanto irricevibile poiché la ricorrente contesterebbe in realtà gli accertamenti di fatto operati dal Tribunale o mirerebbe a ottenere un riesame degli elementi di prova. Nel merito, tale istituzione contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio della Corte
44
Per quanto attiene alla ricevibilità del secondo motivo d’impugnazione contestata sia dal Consiglio che dalla Commissione, occorre ricordare che dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in maniera precisa i punti censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici che sostengono specificamente tale domanda, a pena di irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di gravame di cui trattasi. Non risponde, in particolare, a tale requisito e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia sufficientemente chiara e precisa per permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità, segnatamente per il fatto che gli elementi essenziali sui quali il motivo si fonda non risultano in maniera sufficientemente coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione o che è formulato in maniera oscura e ambigua a tale riguardo (sentenza del 18 dicembre 2025, Hamoudi/Frontex,
C‑136/24 P
,
EU:C:2025:977
, punti
54
e
55
e giurisprudenza citata).
45
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Consiglio, il punto 82 indicato dalla ricorrente nell’ambito del suo secondo motivo d’impugnazione non è il punto 82 della sentenza impugnata. Tale punto 82 è quello della sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑361/22
,
EU:T:2023:502
), esaminata dalla Corte nella sentenza del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑703/23 P
,
EU:C:2025:608
). Inoltre, l’argomento sviluppato dalla ricorrente a sostegno di tale motivo è diretto contro il ragionamento svolto dal Tribunale al punto 82 della sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑361/22
,
EU:T:2023:502
).
46
Tenuto conto del fatto che nessun punto della sentenza impugnata contiene un ragionamento identico a quello contenuto al punto 82 della sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑361/22
,
EU:T:2023:502
), e in assenza di spiegazioni della ricorrente a tale riguardo nella sua replica, occorre considerare che il secondo motivo d’impugnazione non si riferisce né a un punto né a un ragionamento chiaramente individuabili della sentenza impugnata, cosicché, senza che sia necessario statuire sul motivo di irricevibilità sollevato dalla Commissione, esso dev’essere respinto in quanto irricevibile in applicazione della giurisprudenza richiamata al punto 44 della presente sentenza.
Sul terzo motivo d’impugnazione
Argomenti delle parti
47
Con il suo terzo motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale, ai punti 95 e 96 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto dichiarando che il Consiglio poteva, con una decisione adottata sulla base dell’articolo 29 TUE, limitare la libertà di circolazione di cui essa gode nel territorio dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 TFUE e dell’articolo 45 della Carta in quanto cittadina dell’Unione stante la sua cittadinanza finlandese. Contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale, limitazioni alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che devono essere interpretate restrittivamente, sarebbero possibili, come risulta dall’articolo 27 della direttiva 2004/38, soltanto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, limitazioni che devono peraltro essere proporzionate ed essere adottate in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati.
48
Orbene, né dalla formulazione letterale dell’articolo 29 TUE né dai Trattati risulterebbe che tale libertà di circolazione possa essere limitata da misure restrittive adottate sulla base di detto articolo 29. Il Tribunale avrebbe infatti dovuto esaminare nel caso di specie se, in quanto istituzione dell’Unione che riunisce tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, il Consiglio avesse verificato che il comportamento personale della ricorrente costituisse una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica degli [OSCURATO:PERSONA] membri. La PESC non può quindi essere utilizzata dal Consiglio per apportare restrizioni alla libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione al di fuori delle condizioni e delle garanzie procedurali loro normalmente applicabili qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri istituiscano restrizioni del genere in forza della direttiva 2004/38, e la ricorrente precisa nella sua replica che un siffatto approccio sarebbe corroborato dall’articolo 40 TUE.
49
Il Consiglio e la Commissione contestano la fondatezza degli argomenti della ricorrente.
Giudizio della Corte
50
Ai punti 95 e 96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che, in forza dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, la libertà dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri si esercita fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai Trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi, il che include le decisioni in materia di PESC adottate sulla base dell’articolo 29 TUE. Orbene, la formulazione, redatta in termini ampi, di quest’ultimo articolo conferisce al Consiglio, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, TUE, la competenza ad adottare misure restrittive volte a limitare la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione al di fuori dello Stato membro di cui essi sono cittadini, e ciò indipendentemente dalle norme previste al riguardo dalla direttiva 2004/38.
51
Così facendo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto.
52
A tal riguardo, si deve ricordare che i cittadini dell’Unione, i quali sono, in forza dell’articolo 9 TUE e dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro, hanno il diritto, conferito direttamente dall’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Quest’ultima disposizione prevede che le limitazioni e le condizioni relative a tale diritto sono previste dai Trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.
53
Ne consegue che, come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 95 della sentenza impugnata, il diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione può essere limitato e soggetto a condizioni sulla base tanto del Trattato FUE quanto del Trattato UE.
54
Come ricordato dal Tribunale al punto 96 della sentenza impugnata, nell’ambito della PESC, il Consiglio può, sulla base dell’articolo 29 TUE, adottare decisioni che definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica, posizione che può includere misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità non statali. In tale contesto, il Consiglio è chiamato a definire o a precisare, disponendo al riguardo di un ampio margine di discrezionalità e statuendo all’unanimità, l’oggetto delle misure restrittive che l’Unione adotta nel settore della PESC. Tale ampio margine di discrezionalità trova una spiegazione nella portata vasta degli scopi e degli obiettivi dell’Unione in detto ambito, quali espressi all’articolo 3, paragrafo 5, e all’articolo 21 TUE nonché alle disposizioni specifiche relative alla PESC, in particolare agli articoli 23 e 24 TUE (sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio,
C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P
,
EU:C:2026:245
, punti
269
e
270
nonché giurisprudenza citata).
55
Orbene, tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone il Consiglio per realizzare tali obiettivi nel settore della PESC e del fatto che né la formulazione dell’articolo 29 TUE né, più in generale, quella delle disposizioni dei Trattati UE e FUE relative alla PESC prescrivono né vietano, di per sé, l’adozione di misure restrittive specifiche, occorre affermare, al pari del Tribunale ai punti 95 e 96 della sentenza impugnata, che il Consiglio è, in linea di principio, competente, sulla base dell’articolo 29 TUE, a decidere che persone fisiche, quand’anche esse fossero cittadini di uno Stato membro dell’Unione e, pertanto, cittadini dell’Unione, non possono né entrare né transitare negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, allorché tali persone integrano criteri da cui risulti un nesso oggettivo tra la categoria cui appartengono e il paese terzo sul quale l’Unione intende così esercitare pressione (v., a tale ultimo proposito, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio,
C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P
,
EU:C:2026:245
, punto
273
). In tali circostanze, l’articolo 29 TUE consente in linea di principio al Consiglio di adottare misure restrittive aventi l’effetto di limitare, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, il diritto di libera circolazione e di soggiorno di tali cittadini nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri e di imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri di far rispettare una siffatta limitazione.
56
Pertanto, come correttamente dichiarato dal Tribunale alla fine del punto 96 della sentenza impugnata, poco importa che siffatte limitazioni non corrispondano a quelle previste dalla direttiva 2004/38, la quale mira, conformemente al suo articolo 1, lettera c), e al suo articolo 27, letti in combinato disposto con il suo articolo 42, a stabilire, in particolare, norme in forza delle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri e non un’istituzione dell’Unione come il Consiglio possono essi stessi apportare tali limitazioni.
57
Una siffatta interpretazione non è inoltre inficiata dall’articolo 40, secondo comma, TUE, menzionato dalla ricorrente. Ai sensi della disposizione in parola, l’attuazione delle politiche di cui agli articoli da 3 a 6 TFUE lascia impregiudicata l’applicazione delle procedure e la portata rispettive delle attribuzioni delle istituzioni previste dai Trattati per l’esercizio delle competenze dell’Unione a titolo della PESC. In un contesto del genere, il fatto che la direttiva 2004/38 disciplini, come risulta dal suo considerando 2, la libertà di circolazione delle persone in quanto libertà fondamentale nel mercato interno per il quale l’Unione dispone di una competenza concorrente con quella degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’articolo 4 TFUE non può incidere sulla portata della competenza di cui il Consiglio dispone in materia di PESC in forza dell’articolo 29 TUE.
58
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il fatto che, al momento dell’adozione, sulla base dell’articolo 29 TUE, di misure restrittive volte a limitare la libera circolazione nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri di persone fisiche, anche se queste ultime sono cittadini dell’Unione, il Consiglio non sia vincolato dalle norme e dalle garanzie procedurali previste dalla direttiva 2004/38 non implica che tale istituzione disporrebbe al riguardo di un potere che non sarebbe limitato dal diritto dell’Unione.
59
Infatti, sotto un primo profilo, come indicato dal Tribunale ai punti 96 e 101 della sentenza impugnata, l’adozione di siffatte misure deve avvenire tenendo conto del principio del diritto internazionale, ribadito all’articolo 3 del protocollo n. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il4 novembre 1950, in forza del quale uno Stato non può negare ai propri cittadini il diritto di avere accesso al suo territorio e di soggiornarvi. [OSCURATO:PERSONA] membri sono vincolati da questo principio [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, A (Attraversamento di frontiere a bordo di imbarcazione da diporto),
C‑35/20
,
EU:C:2021:813
, punto
69
e giurisprudenza citata]. Pertanto, l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2014/145 garantisce l’assenza di un obbligo che sarebbe imposto da tale decisione a uno Stato membro di negare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
60
Sotto un secondo profilo, si deve ricordare che qualsiasi decisione che adotti siffatte misure sulla base dell’articolo 29 TUE, nell’ottica, come rilevato dal Tribunale al punto 97 della sentenza impugnata, di esercitare una pressione su un paese terzo al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE, vale a dire consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale, nonché preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, deve definire e circoscrivere l’obiettivo di pressione perseguito, i criteri giuridici che consentono l’imposizione di misure restrittive nonché le categorie di persone o di entità interessate da detti criteri, cosicché le misure restrittive imposte a tale titolo siano idonee a conseguire, in un modo che non sia manifestamente inadeguato, l’obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio,
C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P
,
EU:C:2026:245
, punti
272
e
273
nonché giurisprudenza citata).
61
Sotto un terzo profilo, tenuto conto del fatto che il diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri è parimenti un diritto fondamentale in quanto garantito all’articolo 45, paragrafo 1, della Carta, l’ostacolo posto, mediante decisioni adottate sulla base dell’articolo 29 TUE, a tale diritto costituisce una «limitazione all’esercizio» di detto diritto, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, cosicché, come correttamente indicato dal Tribunale al punto 98 della sentenza impugnata, esso deve soddisfare le condizioni previste da quest’ultima disposizione.
62
In considerazione dei motivi suesposti, occorre respingere il terzo motivo d’impugnazione in quanto infondato.
Sul quarto motivo d’impugnazione
Argomenti delle parti
63
Con il suo quarto motivo d’impugnazione, suddiviso in due parti, la ricorrente contesta in sostanza al Tribunale di aver commesso errori di diritto e di aver violato il suo obbligo di motivazione ritenendo che la limitazione, apportata dalle misure restrittive di cui è oggetto, al suo diritto di libera circolazione e di soggiorno di cui gode in quanto cittadina dell’Unione fosse conforme al principio di proporzionalità (prima parte del quarto motivo d’impugnazione) e al requisito secondo cui una siffatta limitazione deve rispettare il contenuto essenziale di tale diritto (seconda parte del quarto motivo d’impugnazione).
64
Per quanto riguarda la prima parte, il Tribunale, in sede di esame della proporzionalità della limitazione al diritto di libera circolazione e di soggiorno della ricorrente, sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe violato il suo obbligo di motivazione astenendosi dall’individuare, nei confronti della ricorrente, un comportamento personale grave per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica degli [OSCURATO:PERSONA] membri, come richiederebbe l’articolo 27 della direttiva 2004/38, o una minaccia grave per un interesse dell’Unione, nonché dallo spiegare come una siffatta limitazione fosse adeguata per realizzare gli obiettivi perseguiti dal Consiglio, quali individuati dal Tribunale al punto 97 della sentenza impugnata.
65
Per quanto riguarda la seconda parte, la ricorrente contesta il ragionamento svolto dal Tribunale ai punti 101 e 104 della sentenza impugnata. Infatti, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale, l’ampiezza della restrizione apportata al suo diritto di libera circolazione e di soggiorno dalle misure restrittive alle quali è soggetta sarebbe particolarmente importante, poiché riguarderebbe il territorio di 26 [OSCURATO:PERSONA] membri su 27. Inoltre, nessuna delle deroghe previste all’articolo 1 della decisione 2014/145 terrebbe conto dello status di cittadino dell’Unione né della situazione specifica di cittadini dell’Unione aventi legami con più paesi dell’Unione. A ciò si aggiungerebbe il fatto che, nonostante il loro carattere asseritamente temporaneo, le misure restrittive potrebbero essere mantenute nei confronti di una persona per svariati anni. Infine, la giurisprudenza menzionata per analogia dal Tribunale al punto 101 della sentenza impugnata non sarebbe pertinente.
66
Per quanto riguarda la prima parte del quarto motivo d’impugnazione, il Consiglio conclude per l’irricevibilità di tale parte per il fatto che i passaggi criticati della sentenza impugnata non sono identificati dalla ricorrente, mentre la Commissione ritiene che detta parte sia irricevibile poiché la ricorrente dedurrebbe un argomento nuovo che il Tribunale non ha esaminato. Nel merito, sia il Consiglio che la Commissione contestano gli argomenti della ricorrente.
Giudizio della Corte
–
Sulla ricevibilità della prima parte del quarto motivo d’impugnazione
67
In via preliminare, è vero che, come fatto valere dal Consiglio, la ricorrente non individua con precisione i passaggi della sentenza impugnata che essa prende in considerazione con l’argomento sviluppato a sostegno della prima parte del quarto motivo d’impugnazione. Ciò posto, tenuto conto del fatto che la ricorrente addebita al Tribunale, nella sostanza, di aver commesso errori di diritto nella sua analisi della proporzionalità delle misure restrittive volte a limitare il suo diritto di libera circolazione e di soggiorno in quanto cittadina dell’Unione, risulta con sufficiente chiarezza dalla sua argomentazione che essa prende in considerazione i punti da 103 a 106 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha proceduto a tale analisi, avendo il Consiglio peraltro esso stesso individuato detti punti da 103 a 106 nel suo controricorso. In tali circostanze, occorre considerare che la prima parte del quarto motivo d’impugnazione è ricevibile alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 44 della presente sentenza.
68
Sotto un secondo profilo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo ed argomenti da essa non dedotti dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Infatti, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi di ricorso e degli argomenti discussi dinanzi ai giudici di primo grado (sentenza del 17 ottobre 2024, PT [OSCURATO:PERSONA] e PT [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
C‑112/23 P
,
EU:C:2024:899
, punto
67
e giurisprudenza citata). Tuttavia, secondo una giurisprudenza altrettanto costante, un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione facendo valere motivi tratti dalla sentenza impugnata medesima e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (sentenza del 3 luglio 2025, Parlamento/TC,
C‑529/23 P
EU:C:2025:521
, punto
82
e giurisprudenza citata).
69
Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali, occorre considerare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la ricorrente non tenta di far valere, nell’ambito della prima parte del quarto motivo d’impugnazione, un argomento nuovo che non sarebbe stato esaminato dal Tribunale. Infatti, sostenendo in sostanza che, in sede di analisi della proporzionalità dell’ingerenza nel suo diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se il Consiglio avesse dimostrato, conformemente alle norme della direttiva 2004/38, un comportamento personale nei suoi confronti nella forma di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, la ricorrente critica il ragionamento in diritto svolto dal Tribunale, traendo la conseguenza dell’errore di diritto che quest’ultimo avrebbe commesso considerando, in sostanza, al punto 96 della sentenza impugnata, che il Consiglio non era vincolato da tale direttiva. In tali circostanze, la ricorrente fa valere un argomento scaturito dalla stessa sentenza impugnata, che è di conseguenza ricevibile.
70
Ne consegue che la prima parte del quarto motivo d’impugnazione è ricevibile nella sua interezza.
–
Nel merito
71
Per quanto riguarda la prima parte del quarto motivo d’impugnazione, occorre respingere, sotto un primo profilo, l’argomento della ricorrente secondo cui, ai punti da 103 a 106 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe erroneamente astenuto dall’esaminare, alla luce delle norme della direttiva 2004/38, la proporzionalità dell’ingerenza nel suo diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, della Carta.
72
Infatti, si deve ricordare, da un lato, che, conformemente ai punti da 56 a 61 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto dichiarando, in sostanza, che, adottando, sulla base dell’articolo 29 TUE, misure restrittive volte a limitare il diritto di libera circolazione e di soggiorno di persone fisiche aventi la cittadinanza dell’Unione, il Consiglio non era vincolato dalle norme e dalle garanzie procedurali previste dalla direttiva 2004/38.
73
D’altro lato, al fine di determinare se l’ingerenza in un diritto fondamentale quale quello garantito all’articolo 45, paragrafo 1, della Carta a causa di limitazioni a tale diritto ad opera di un atto dell’Unione sia, conformemente a quanto richiesto dall’articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, proporzionata, occorre verificare, sotto un primo profilo, se le misure in parola rispondano a un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione; sotto un secondo profilo, se esse non siano manifestamente inadeguate rispetto a tale obiettivo, vale a dire se non siano manifestamente inidonee a realizzarlo, e, sotto un terzo profilo, se la limitazione di cui si tratta non ecceda manifestamente quanto necessario per conseguire detto obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio,
C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P
,
EU:C:2026:245
, punto
233
e giurisprudenza citata). Orbene, una siffatta analisi si effettua indipendentemente dalle disposizioni previste dalla direttiva 2004/38.
74
Pertanto, il Tribunale non ha né commesso un errore di diritto né violato il suo obbligo di motivazione astenendosi dal valutare la proporzionalità della limitazione al diritto di libera circolazione e di soggiorno della ricorrente alla luce delle norme e delle garanzie procedurali previste da tale direttiva.
75
Sotto un secondo profilo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente per essersi astenuto dall’aver verificato, nella sua analisi della proporzionalità dell’ingerenza nel suo diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dalla Repubblica di Finlandia, se il divieto d’ingresso e di transito di cui si tratta fosse adeguato per conseguire l’obiettivo consistente, come risulta dai punti 97 e 102 della sentenza impugnata, non contestati al riguardo in sede di impugnazione, nell’esercitare pressione sulle autorità della Federazione russa affinché pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina.
76
Tale argomento deve essere parimenti respinto nella misura in cui, in considerazione della giurisprudenza ricordata al punto 33 della presente sentenza, l’esame dell’adeguatezza del divieto in parola risulta dai punti 105 e 106 della sentenza impugnata. Infatti, indicando, a detti punti 105 e 106 che, alla luce dell’importanza dell’obiettivo perseguito dalle misure restrittive imposte alla ricorrente, la limitazione apportata al suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri non era manifestamente sproporzionata, il Tribunale è implicitamente, ma necessariamente, partito dalla constatazione secondo cui il divieto di cui si tratta non era manifestamente inidoneo a realizzare tale obiettivo (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio,
C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P
,
EU:C:2026:245
, punto
237
).
77
Con la seconda parte del quarto motivo d’impugnazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’affermare, ai punti 101 e 104 della sentenza impugnata, che la limitazione apportata al suo diritto di libera circolazione e di soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, garantito all’articolo 45, paragrafo 1, della Carta, rispettava il contenuto essenziale di tale diritto.
78
A tal riguardo, si deve rilevare che il punto 104 della sentenza impugnata si riferisce al carattere necessario di tale limitazione alla luce del principio di proporzionalità e che soltanto il punto 101 della sentenza in parola verte sulla questione del rispetto del contenuto essenziale di detto diritto. In tali circostanze, occorre dichiarare che la seconda parte del quarto motivo d’impugnazione riguarda solo quest’ultimo punto.
79
Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta, eventuali limitazioni apportate all’esercizio dei diritti fondamentali previsti da quest’ultima devono, in particolare, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti.
80
Al punto 101 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che la limitazione apportata al diritto fondamentale della ricorrente di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri rispettava il contenuto essenziale di tale diritto in quanto il divieto in parola, da un lato, non impediva alla ricorrente di recarsi e soggiornare nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza conformemente al principio di diritto internazionale ricordato al punto 59 della presente sentenza e ribadito all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2014/145 e, dall’altro, non aveva carattere permanente perché il mantenimento delle misure restrittive di cui è oggetto la ricorrente e, pertanto, tale divieto, deve essere riesaminato periodicamente in forza dell’articolo 6 di suddetta decisione.
81
Senza che occorra esaminare la pertinenza della giurisprudenza cui il Tribunale ha fatto riferimento al punto 101 della sentenza impugnata, si deve dichiarare che il secondo degli elementi menzionati a detto punto 101, relativo all’articolo 6 della decisione 2014/145, è sufficiente per concludere che gli atti controversi non pregiudicano il contenuto essenziale del diritto fondamentale di libera circolazione della ricorrente (v., per analogia, sentenza del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio,
C‑271/24 P
,
EU:C:2025:180
, punti
78
e
79
). Risulta infatti dall’obbligo di riesame periodico delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente che gli atti controversi non hanno né per oggetto né per effetto di far cessare i diritti conferiti a quest’ultima dalla sua cittadinanza dell’Unione o di incidere, in modo permanente, sulla portata di tali diritti.
82
Siffatta conclusione non è inficiata dal fatto, indicato dalla ricorrente, che le eccezioni e le deroghe previste all’articolo 1, paragrafi 3, 4 e 6, della decisione 2014/145 riguardano, in larga misura, persone che si trovano in situazioni molto specifiche in relazione, in particolare, ad obblighi internazionali. È sufficiente constatare al riguardo che tale circostanza non incide in nulla sulla portata dell’obbligo di riesame periodico menzionato al punto 101 della sentenza impugnata.
83
In considerazione dei motivi suesposti, occorre respingere il quarto motivo d’impugnazione in quanto infondato.
Sulla domanda di adeguamento delle conclusioni della ricorrente
84
Come risulta dal punto 23 della presente sentenza, la ricorrente, nella sua replica, ha chiesto alla Corte di accettare l’adeguamento dei capi delle sue conclusioni in modo tale che, in caso di annullamento della sentenza impugnata, la causa sia rinviata al Tribunale affinché statuisca sulla domanda risarcitoria da essa presentata in primo grado.
85
Tenuto conto del fatto che tale ipotesi non è realizzata, poiché i quattro motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione sono respinti, non occorre statuire su tale domanda.
86
Pertanto, l’impugnazione è integralmente respinta.
Sulle spese
87
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
88
Poiché il Consiglio e la Commissione hanno concluso chiedendo la condanna della ricorrente alle spese e quest’ultima è rimasta soccombente, occorre condannare la ricorrente alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.