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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 33831/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso fa sentenza del 1 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente al difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. risulta manifestamente infondato considerato che il provvedimento impugnato è sorretto da logica e coerente motivazione in relazione ai presupposti costitutivi della chiesta continuazione esterna nel caso coerentemente esclusi (v. pag. 4 sent. quarto capoverso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 igliere estensore l Presid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso fa sentenza del 1 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente al difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. risulta manifestamente infondato considerato che il provvedimento impugnato è sorretto da logica e coerente motivazione in relazione ai presupposti costitutivi della chiesta continuazione esterna nel caso coerentemente esclusi (v. pag. 4 sent. quarto capoverso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 igliere estensore l Presid
Sentenza Cassazione n. 33831/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris