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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 10699/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24165/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

COOP. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 24165/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 547 /20 19 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] TARANTOdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 24165/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 5/12/2019, la Corte d’appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, ha confermato la decisione con la quale ilgiudice di primo grado, revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Unioneffe soc. coop. in liquidazione in concordato preventivo per il pagamento,da parte di [OSCURATO:PERSONA], del corrispettivo per la fornitura di merci, ha condannato quest’ultima al pagamento della minor somma dalla stessa dovuta rispetto a quella indicata nel provvedimentomonitorio; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale, ritenuta la tem pestività dell’appello incidentale proposto dalla Unioneffe soc. coop. in liquidazione in concordato preventivo, ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui, condividendo le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ ufficio, haritenuto adeguatamente comprovato il pagamento, da parte della Camargo, di gran parte delle forniture operate dalla Unioneffe, ad eccezione del solo saldo puntualmente riportato nella condanna definitivamentepronunciata; avverso la sentenza d’ appello, la Unioneffe soc. coop. in liquidazione in concordato preventivo propone ricorso per cassazione sullabase di quattro motivi d’impugnazione; EnricaImma Camardo resiste con controricorso proponendo, a sua volta,ricorso incidentale sulla base di d ue motivi d’impugnazione; laUnioneffe soc. coop. in liquidazione in concordato preventivo ha depositatomemoria; consideratoche, osservail C ollegio di dover procedere, in primo luogo, all’esame dei motivi del ricorso incidentale proposto dalla Camard o , trattandosi di Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 24165/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri censureaventi carattere pregiudiziale rispetto allo scrutinio del ricorso principale; coni due motivi del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] si duoledella nullità della sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 325, 326 e 333 c.p.c., nonché degli art. 111 Cost.e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto ammissibile (siccome tempestivo) l’appello incidentale proposto dalla Unioneffe , rit enendo illegittimamente che il termine a quo per la relativa proposizione coincidessecon la data di notificazione della sentenza di primo grado e nongià con la data di notificazione dell’appello principale proposto dalla Camardo; e tanto, in contrasto con le norme di legge richiamate in questa sed e, nonché sulla base di una motivazione meramente apparente; entrambii motivi sono infondati; osserva il Collegio come la Unioneffe ebbe a proporre appello indipendentemente (ma successivamente) a quello inizialmente propostoin via principale dalla Camar do (la corte territoriale, infatti, dispose la riunione dei due appelli: v . pag. 5 della sentenza impugnata), con la conseguenza che lo stesso dev’essere oggettivamentequalificato come appello incidentale ; secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, n el sistema processuale vigente l'impugnazione propostaper prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombentiperché sia mantenuta l'u nità del procedimento e sia resa possibilela decisione simultanea.

Ne consegue che, in caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 24165/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri (proposte, cioè, cont ro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interessedel proponente che non nasce dall'impugnazione principale, maper un capo autonomo e diverso della domanda), e debbono essere propostenel termine previsto dall'art. 343, primo comma, cod. proc. civ.(Sez. 3, Sentenza n. 10124 del 30/04/2009, Rv. 608201 – 01 ; cfr. altresìSez.

L, Sentenza n. 19340 del 18/09/2007, Rv. 600045 - 01 ) ; nel caso di specie, dunque, l’appello proposto dalla Unioneff e si qualificòcome ‘incidentale’ essendo stato proposto ( attraverso la sua notificazione alla controparte) in epoca successiva alla notificazione dell’appelloprincipale; laproposizione di tale appello incidentale (ossia la sua notificazione alla controparte) entro il termine computato dalla notificazione della sentenzadi primo grado ( secondo quanto incontestatamente rilevato nella sentenza impugnata in questa sede) è, in ogni caso, valso a renderlo tempestivo indipendentemente dall’epoca della no tificazione dell’appelloprincipale, dovendo trovare in questa sede applicazione il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi delquale l a notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve,non consente la lega le scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre ed è, pertanto, inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31251 del 04/12/2018, Rv. 651916 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 05/08/2010,Rv. 614472 - 01 ) ; conil primo motivo del ricorso principale, la Unioneffe soc. coop. in liquidazione in concordato preventivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.(in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c .), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto incontestato il pagamento, da parte della Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 24165/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], a mezzo RID bancario, dei corrispettivi delle forniture eseguite dall’odierna società ricorrente principale, avuto riguardo al carattere aspecifico e non dettagliato degli importi richiamati dalla controparte,nonché ai contenuti degli atti processuali attraverso i quali la Unioneffe aveva rivendicato la totale infondatezza dell’avversa opposizione,invocandone l’integrale rigetto; conil secondo mot ivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 169, 115 e 191 esegg. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente ritenuto di poter decidere il gi udizio d’appello inassenza del fascicolo di parte della Camargo contenente i documenti asseritamente comprovanti i pagamenti dalla stessa effettuati, illegittimamente rinviando ai contenuti della consulenza tecnica contabile d’ufficio di carattere meramen te deducente e di per sé inidoneaad attestare in modo incontroverso il valore probatorio della documentazione prodotta controparte nel corso del giudizio di primo grado; con il terzo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnataper viola zione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c.nonché dell’art. 111 Cost. (in violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente a fondamento della decisione assunta, avendo fatt o riferimento agli esiti di una consulenza tecnica d’ufficio che, prospettandoipotesi ricostruttive alternative, aveva rimesso al giudice d’appello il compito di operare le proprie scelte discrezionali, nella specieadottate in assenza di alcuna giustific azione; conil quarto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1175, 1176, 1182, 1269 e 1270 c.c.,nonché degli art. 5, 16 e 17 d.lgs. n. 11/2010 (in relazione all’art.

Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 24165/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte t erritoriale in ogni caso ritenuto idoneo a comprovare il trasferimento di denaro nella sfera giuridica dellasocietà creditrice il semplice ordine di pagamento impartito dalla controparte alla propria banca, senza alcuna dimostrazione dell’avvenuto buon fi ne delle operazioni disposte, anche in considerazione delle numerose cancellature comparenti sulla documentazionedepositata dalla controparte; tuttie quattro i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono fondati; dev’essere in primo luogo rilevato, in accoglimento del primo motivo proposto dalla società ricorrente principale, come il difetto di contestazioneimputato dal giudice a quo al contegno processuale della Unioneffe debba essere effettivamente disconosciuto , tanto desumendosi in ter mini obiettivi alla luce dei passaggi delle difese articolatedall’odierna ricorrente nel corso del giudizio (in questa sede puntualmentetrascritti) e dei puntuali richiami giurisprudenziali operati inricorso; e tanto, al di là della significativa circostanza per cui , a fronte dell’obiettiva genericità delle allegazion i della C amardo, la relativa contestazione non poteva assumere carattere più specific o, salva, in ognicaso, la relativa riconoscibile inequivoc ità ; ferma tale prem essa, varrà osservare come l a società ricorrente principale si sia del tutto fondatamente doluta dell’avvenuta acritica assunzione, da parte del giudice d’appello, dei contenuti della consulenza contabile disposta d’ufficio nel corso del giudizio, senza confrontarlicon la documentazione originale prodotta in primo grado dalla controparte, avendo quest’ultima ritirato il proprio fascicolo di partein appello ; l’odierna società ricorrente principale , infatti , lungi dal contestare l’avvenutaelaborazione della consulenza tecnica d’ufficio sulla base di Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 24165/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri documenti eventualmente non depositati dalla controparte nel corso delgiudizio di primo grado, risulta aver piuttosto contestato l’omessa considerazione, da pa rte della corte territoriale, della decisiva circostanza costituita dalla perplessità manifestata dal consulente tecnicod’ufficio sul valore dimostrativo di parte della documentazione depositata dalla Camardo, avendo l’ausiliario del giudice evidenziato come tale documentazione fosse stata obiettivamente manomessa (con cancellature e abrasioni) e non consentisse di accertare con certezza che i pagamenti ordinati dalla Camardo a mezzo RID non fosserostati successivamente stornati ; propriotale circostanza giustificò la prospettazione al giudice, da parte del consulente tecnico d’ufficio, di due soluzioni alternative , dipendenti dall’eventuale considerazione, o esclusione, di parte della documentazione depositata; alternativa che solo al giudice, nell’eserciziodella propria discrezionalità valutativa, sarebbe spettato risolvere; a tal fine, pertanto, u n mero rinvio generico ai contenuti della consulenzatecnica d’ufficio (al fine di supportare la decisione sul piano probatorio)non avrebbe potuto essere comp iuta dal giudice del merito , essendo quest’ultimo necessariamente chiamato a giustificare, sul pianoargomentativo, l’eventuale scelta operata in favore di una delle dueprospettazioni alternative offerte dall’ausiliario ; la corte d’appello era stata dunque chiamata, dalla Unioneffe, a pronunciarsi su tale punto , ossia sulla circostanza della mancata (adeguata)prova dell’avvenuto effettivo adempimento dei debiti della Camardo, tenuto conto che gli ordini di pagamento impart iti da quest’ultimaa mezzo RID avrebbero potuto esser stati stornati , avuto riguardo all’inaffidabilità della relativa documentazione nella specie compromessacon abrasioni e cancellature ; Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 24165/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nelcaso di specie, la corte territoriale si è totalmente sottratt a al compitodi fornire un’adeguata giustificazione delle scelte discrezionali operatesul piano probatorio, non avendo offerto alcuna motivazione in relazioneal punto decisivo concernente la possibilità stessa del giudizio sull’affidabilità della documen tazione depositata in giudizio della Camarda, in considerazione della mancata disponibilità dei relativi originali; d’altro canto, nessun rilievo avrebbe potuto ascritto, in ipotesi , all’eventuale esigenza di una più articolata specificità delle contestazioni avanzate dall’odierna ricorrente in relazione alla critic a della consulenza tecnica d’ufficio , atteso che la contestazione ri volta dall’odiernaricorrente principale in sede di appello ebbe propriamente ariguardare il mancato esame , da parte del primo giudice, di quei punti della consulenza tecnica d’ufficio che, in modo espresso , avevano prospettato al giudice di merito la necessità di dirimere la questione dell’idoneità dimostrativa della documentazione manomessa prodotta dalla Camardo: documentazione che la corte territoriale avrebbe dovutonecessariamente affrontare attraverso l’esame degli originali ; sullabase di tal i premesse, rilevata la complessiva fondatezza del ricorso principale (disatteso il ricorso incidentale) , dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguenterinvio alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere allaregolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

Accoglieil ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24165/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 24165/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 547 /20 19 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] TARANTOdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 24165/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 5/12/2019, la Corte d’appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, ha confermato la decisione con la quale ilgiudice di primo grado, revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Unioneffe soc. coop. in liquidazione in concordato preventivo per il pagamento,da parte di [OSCURATO:PERSONA], del corrispettivo per la fornitura di merci, ha condannato quest’ultima al pagamento della minor somma dalla stessa dovuta rispetto a quella indicata nel provvedimentomonitorio; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale, ritenuta la tem pestività dell’appello incidentale proposto dalla Unioneffe soc. coop. in liquidazione in concordato preventivo, ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui, condividendo le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ ufficio, haritenuto adeguatamente comprovato il pagamento, da parte della Camargo, di gran parte delle forniture operate dalla Unioneffe, ad eccezione del solo saldo puntualmente riportato nella condanna definitivamentepronunciata; avverso la sentenza d’ appello, la Unioneffe soc. coop. in liquidazione in concordato preventivo propone ricorso per cassazione sullabase di quattro motivi d’impugnazione; EnricaImma Camardo resiste con controricorso proponendo, a sua volta,ricorso incidentale sulla base di d ue motivi d’impugnazione; laUnioneffe soc. coop. in liquidazione in concordato preventivo ha depositatomemoria; consideratoche, osservail C ollegio di dover procedere, in primo luogo, all’esame dei motivi del ricorso incidentale proposto dalla Camard o , trattandosi di Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 24165/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri censureaventi carattere pregiudiziale rispetto allo scrutinio del ricorso principale; coni due motivi del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] si duoledella nullità della sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 325, 326 e 333 c.p.c., nonché degli art. 111 Cost.e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto ammissibile (siccome tempestivo) l’appello incidentale proposto dalla Unioneffe , rit enendo illegittimamente che il termine a quo per la relativa proposizione coincidessecon la data di notificazione della sentenza di primo grado e nongià con la data di notificazione dell’appello principale proposto dalla Camardo; e tanto, in contrasto con le norme di legge richiamate in questa sed e, nonché sulla base di una motivazione meramente apparente; entrambii motivi sono infondati; osserva il Collegio come la Unioneffe ebbe a proporre appello indipendentemente (ma successivamente) a quello inizialmente propostoin via principale dalla Camar do (la corte territoriale, infatti, dispose la riunione dei due appelli: v . pag. 5 della sentenza impugnata), con la conseguenza che lo stesso dev’essere oggettivamentequalificato come appello incidentale ; secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, n el sistema processuale vigente l'impugnazione propostaper prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombentiperché sia mantenuta l'u nità del procedimento e sia resa possibilela decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 24165/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri (proposte, cioè, cont ro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interessedel proponente che non nasce dall'impugnazione principale, maper un capo autonomo e diverso della domanda), e debbono essere propostenel termine previsto dall'art. 343, primo comma, cod. proc. civ.(Sez. 3, Sentenza n. 10124 del 30/04/2009, Rv. 608201 – 01 ; cfr. altresìSez. L, Sentenza n. 19340 del 18/09/2007, Rv. 600045 - 01 ) ; nel caso di specie, dunque, l’appello proposto dalla Unioneff e si qualificòcome ‘incidentale’ essendo stato proposto ( attraverso la sua notificazione alla controparte) in epoca successiva alla notificazione dell’appelloprincipale; laproposizione di tale appello incidentale (ossia la sua notificazione alla controparte) entro il termine computato dalla notificazione della sentenzadi primo grado ( secondo quanto incontestatamente rilevato nella sentenza impugnata in questa sede) è, in ogni caso, valso a renderlo tempestivo indipendentemente dall’epoca della no tificazione dell’appelloprincipale, dovendo trovare in questa sede applicazione il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi delquale l a notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve,non consente la lega le scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre ed è, pertanto, inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31251 del 04/12/2018, Rv. 651916 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 05/08/2010,Rv. 614472 - 01 ) ; conil primo motivo del ricorso principale, la Unioneffe soc. coop. in liquidazione in concordato preventivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.(in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c .), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto incontestato il pagamento, da parte della Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 24165/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], a mezzo RID bancario, dei corrispettivi delle forniture eseguite dall’odierna società ricorrente principale, avuto riguardo al carattere aspecifico e non dettagliato degli importi richiamati dalla controparte,nonché ai contenuti degli atti processuali attraverso i quali la Unioneffe aveva rivendicato la totale infondatezza dell’avversa opposizione,invocandone l’integrale rigetto; conil secondo mot ivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 169, 115 e 191 esegg. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente ritenuto di poter decidere il gi udizio d’appello inassenza del fascicolo di parte della Camargo contenente i documenti asseritamente comprovanti i pagamenti dalla stessa effettuati, illegittimamente rinviando ai contenuti della consulenza tecnica contabile d’ufficio di carattere meramen te deducente e di per sé inidoneaad attestare in modo incontroverso il valore probatorio della documentazione prodotta controparte nel corso del giudizio di primo grado; con il terzo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnataper viola zione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c.nonché dell’art. 111 Cost. (in violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente a fondamento della decisione assunta, avendo fatt o riferimento agli esiti di una consulenza tecnica d’ufficio che, prospettandoipotesi ricostruttive alternative, aveva rimesso al giudice d’appello il compito di operare le proprie scelte discrezionali, nella specieadottate in assenza di alcuna giustific azione; conil quarto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1175, 1176, 1182, 1269 e 1270 c.c.,nonché degli art. 5, 16 e 17 d.lgs. n. 11/2010 (in relazione all’art. Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 24165/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte t erritoriale in ogni caso ritenuto idoneo a comprovare il trasferimento di denaro nella sfera giuridica dellasocietà creditrice il semplice ordine di pagamento impartito dalla controparte alla propria banca, senza alcuna dimostrazione dell’avvenuto buon fi ne delle operazioni disposte, anche in considerazione delle numerose cancellature comparenti sulla documentazionedepositata dalla controparte; tuttie quattro i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono fondati; dev’essere in primo luogo rilevato, in accoglimento del primo motivo proposto dalla società ricorrente principale, come il difetto di contestazioneimputato dal giudice a quo al contegno processuale della Unioneffe debba essere effettivamente disconosciuto , tanto desumendosi in ter mini obiettivi alla luce dei passaggi delle difese articolatedall’odierna ricorrente nel corso del giudizio (in questa sede puntualmentetrascritti) e dei puntuali richiami giurisprudenziali operati inricorso; e tanto, al di là della significativa circostanza per cui , a fronte dell’obiettiva genericità delle allegazion i della C amardo, la relativa contestazione non poteva assumere carattere più specific o, salva, in ognicaso, la relativa riconoscibile inequivoc ità ; ferma tale prem essa, varrà osservare come l a società ricorrente principale si sia del tutto fondatamente doluta dell’avvenuta acritica assunzione, da parte del giudice d’appello, dei contenuti della consulenza contabile disposta d’ufficio nel corso del giudizio, senza confrontarlicon la documentazione originale prodotta in primo grado dalla controparte, avendo quest’ultima ritirato il proprio fascicolo di partein appello ; l’odierna società ricorrente principale , infatti , lungi dal contestare l’avvenutaelaborazione della consulenza tecnica d’ufficio sulla base di Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 24165/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri documenti eventualmente non depositati dalla controparte nel corso delgiudizio di primo grado, risulta aver piuttosto contestato l’omessa considerazione, da pa rte della corte territoriale, della decisiva circostanza costituita dalla perplessità manifestata dal consulente tecnicod’ufficio sul valore dimostrativo di parte della documentazione depositata dalla Camardo, avendo l’ausiliario del giudice evidenziato come tale documentazione fosse stata obiettivamente manomessa (con cancellature e abrasioni) e non consentisse di accertare con certezza che i pagamenti ordinati dalla Camardo a mezzo RID non fosserostati successivamente stornati ; propriotale circostanza giustificò la prospettazione al giudice, da parte del consulente tecnico d’ufficio, di due soluzioni alternative , dipendenti dall’eventuale considerazione, o esclusione, di parte della documentazione depositata; alternativa che solo al giudice, nell’eserciziodella propria discrezionalità valutativa, sarebbe spettato risolvere; a tal fine, pertanto, u n mero rinvio generico ai contenuti della consulenzatecnica d’ufficio (al fine di supportare la decisione sul piano probatorio)non avrebbe potuto essere comp iuta dal giudice del merito , essendo quest’ultimo necessariamente chiamato a giustificare, sul pianoargomentativo, l’eventuale scelta operata in favore di una delle dueprospettazioni alternative offerte dall’ausiliario ; la corte d’appello era stata dunque chiamata, dalla Unioneffe, a pronunciarsi su tale punto , ossia sulla circostanza della mancata (adeguata)prova dell’avvenuto effettivo adempimento dei debiti della Camardo, tenuto conto che gli ordini di pagamento impart iti da quest’ultimaa mezzo RID avrebbero potuto esser stati stornati , avuto riguardo all’inaffidabilità della relativa documentazione nella specie compromessacon abrasioni e cancellature ; Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 24165/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nelcaso di specie, la corte territoriale si è totalmente sottratt a al compitodi fornire un’adeguata giustificazione delle scelte discrezionali operatesul piano probatorio, non avendo offerto alcuna motivazione in relazioneal punto decisivo concernente la possibilità stessa del giudizio sull’affidabilità della documen tazione depositata in giudizio della Camarda, in considerazione della mancata disponibilità dei relativi originali; d’altro canto, nessun rilievo avrebbe potuto ascritto, in ipotesi , all’eventuale esigenza di una più articolata specificità delle contestazioni avanzate dall’odierna ricorrente in relazione alla critic a della consulenza tecnica d’ufficio , atteso che la contestazione ri volta dall’odiernaricorrente principale in sede di appello ebbe propriamente ariguardare il mancato esame , da parte del primo giudice, di quei punti della consulenza tecnica d’ufficio che, in modo espresso , avevano prospettato al giudice di merito la necessità di dirimere la questione dell’idoneità dimostrativa della documentazione manomessa prodotta dalla Camardo: documentazione che la corte territoriale avrebbe dovutonecessariamente affrontare attraverso l’esame degli originali ; sullabase di tal i premesse, rilevata la complessiva fondatezza del ricorso principale (disatteso il ricorso incidentale) , dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguenterinvio alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere allaregolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglieil ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al
Decreto Cassazione n. 10699/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris