Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 29874/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare.

2. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base un unico motivo, con cui denuncia violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

Lamenta che al condannato non sia stata personalmente notificata, così come disposto all'udienza del 28 giugno 2022, l'ordinanza che lo invitava a reperire idoneo domicilio.

A [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato notificato un invito a reperire domicilio e a comunicarlo entro dieci giorni in forza di ordinanza del Tribunale di sorveglianza datata 12 luglio 2022.

L'invito risulta tuttavia datato 14 luglio 2021.

Per di più, il verbale di udienza del 28 giugno 2022 era stato comunicato al difensore di fiducia, nelle more nominato in luogo di quello precedente, ad un indirizzo PEC sbagliato.

La nullità non risulta sanata dalla presenza all'udienza del difensore, il quale, al pari del suo assistito, non aveva alcuna conoscenza del contenuto dell'ordinanza emessa alla precedente udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure manifestamente infondate.

1. Risulta dagli atti trasmessi a questo Ufficio, consultabili in ragione della natura processuale dell'eccezione proposta, che il provvedimento, reso all'udienza del 28 giugno 2022, con cui il Tribunale di sorveglianza invitava il condannato a reperire idoneo domicilio è stato portato a conoscenza dell'interessato.

Il verbale di notifica del Questura di Pavia, in disparte dell'evidente errore materiale relativo alla data di esecuzione dell'adempimento ("14 luglio 2021"), d atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato informato del contenuto dell'ordinanza emessa nel procedimento n. 10874/2018 contenente il citato invito a reperire un domicilio idoneo.

Il difensore, a conoscenza dell'invito rivolto al suo assistito come si evince dalla istanza del 22 luglio allegata al ricorso, è stato regolarmente presente alla successiva udienza svoltasi il giorno 11 ottobre 2022 ima nulla ha eccepito sulla regolarità e completezza del contraddittorio sicché il dedotto vizio si è definitivamente sanato.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 24 marzo2023 Il Consigliere estensore (, Ir [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare. 2. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base un unico motivo, con cui denuncia violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Lamenta che al condannato non sia stata personalmente notificata, così come disposto all'udienza del 28 giugno 2022, l'ordinanza che lo invitava a reperire idoneo domicilio. A [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato notificato un invito a reperire domicilio e a comunicarlo entro dieci giorni in forza di ordinanza del Tribunale di sorveglianza datata 12 luglio 2022. L'invito risulta tuttavia datato 14 luglio 2021. Per di più, il verbale di udienza del 28 giugno 2022 era stato comunicato al difensore di fiducia, nelle more nominato in luogo di quello precedente, ad un indirizzo PEC sbagliato. La nullità non risulta sanata dalla presenza all'udienza del difensore, il quale, al pari del suo assistito, non aveva alcuna conoscenza del contenuto dell'ordinanza emessa alla precedente udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure manifestamente infondate. 1. Risulta dagli atti trasmessi a questo Ufficio, consultabili in ragione della natura processuale dell'eccezione proposta, che il provvedimento, reso all'udienza del 28 giugno 2022, con cui il Tribunale di sorveglianza invitava il condannato a reperire idoneo domicilio è stato portato a conoscenza dell'interessato. Il verbale di notifica del Questura di Pavia, in disparte dell'evidente errore materiale relativo alla data di esecuzione dell'adempimento ("14 luglio 2021"), d atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato informato del contenuto dell'ordinanza emessa nel procedimento n. 10874/2018 contenente il citato invito a reperire un domicilio idoneo. Il difensore, a conoscenza dell'invito rivolto al suo assistito come si evince dalla istanza del 22 luglio allegata al ricorso, è stato regolarmente presente alla successiva udienza svoltasi il giorno 11 ottobre 2022 ima nulla ha eccepito sulla regolarità e completezza del contraddittorio sicché il dedotto vizio si è definitivamente sanato. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 marzo2023 Il Consigliere estensore (, Ir [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29874/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris