CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 13494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10997/2022 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 410 /20 2 1 del la CORTE D’APPELLO DI TRIESTEdepositata il 22/02/2022; Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 10997/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa s volta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 10997/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 22/2/2022, la Corte d’appello di Trieste, inaccoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede,ha accertato la legittimità del recesso operato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dal contratto di locazione per uso diverso da quello di abitazione conclusotra detta società (in qualità di conduttric e) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (inqualità di locatrice); a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha rilevato, in contrasto con quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse fornito un’adeguata dimostrazione della legittimitàdel recesso dalla stessa operato dal contratto di locazione, aisensi dell’art. 27 della legge n. 392/78, attesa l’eccessiva gravosità dellaprosecuzione dell’attività commerciale all’interno dell’immobile ad essaconcesso in godimento dalla C.C.D .[OSCURATO:SOCIETA]., avuto riguardo alle significativeperdite di esercizio, nella specie causalmente riconducibili ancheal mancato assolvimento, da parte della società locatrice, degli impegni assunti per lo sviluppo dell’area commerciale entro la quale eracollocato l’immobile oggetto del contratto in esame; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione sulla base di un due motivi d’impugnazione; laBakery s.r.l. resiste con controricorso; laC.[OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memori a; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte d’appello travisato le prove relative al fatto costituti vo del legittimo recesso per gravi motivi di [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentato dal risultato antieconomico della sua Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 10997/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri attività commerciale, assumendo che i dati forniti a riguardo dalla societàconduttrice fossero indicati nei relativi bilanci e fossero rimasti noncontestati dalla società locatrice; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper omesso esame di fatti decisivi controversie (in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c.), per avere la C orte d’appello travisato le prove relativeal fatto costitutivo del recesso per gravi motivi di [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentato dall’imputabilità alla società locatrice dei risultati negatividi esercizio dell’attività commerciale della società conduttrice, assumendo erroneamente che [OSCURATO:SOCIETA] . avesse preso, ma non rispettato, l’impegno di sviluppare l’area commerciale in cui era collocatol’immobile concesso in locazione; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; osservail Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione diuna sentenza pubblicata dopo la data del l’ 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazionedell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, co nv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; secondo l’interpretazione consol idatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 10997/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cassazionea verificare l'eventuale omesso esame, da parte del gi udice aquo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la Corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze della società ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccomedirette a censurare , non già il ricorso di un effettivo omesso esamedi fatti decisivi rilevanti ai fini dell’art. 360 n. 5 ) cit. (avendo la Corte territoriale compiutamente esaminato, tanto il contenuto della documentazioneevocata con il primo motivo d’impugnazione, quanto le circostanze relative al dedotto impegno della società locatrice di sviluppare l’area commerciale oggetto di contestazione), bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenzaimpugnata con riguardo all'intero material e probatorio, che, viceversa,il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente,sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenzalogica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravivizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in questa sede; Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 10997/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto della inammissibilitàdel ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’essereattestata la sussistenza dei presuppo sti processuali per ilversamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. LaCorte dichia ra inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.300,00 oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a