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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 1948

Cassazione n. 23741/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 27/02/2026 del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 27/02/2026 il tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione, adito per la revoca dell'ordine di demolizione disposto con sentenza del 18/10/1991 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (dante causa degli attuali ricorrenti) e divenuta irrevocabile il 01/07/1994, ha rigettato la domanda.2.

Avverso l'ordinanza sopra indicata, hanno proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi di impugnazione;

3. Con il primo deducono il vizio di violazione di legge e di motivazione, contestandosi la qualificazione dell'ordine di demolizione come misura ripristinatoria.

Si tratterebbe di misura afflittiva e repressiva, invece, da sottoporre a vaglio di proporzionalità e ragionevolezza, sottoposta a garanzia propria della pena, e quindi a termini prescrizionali ormai maturati.

E quindi anche mancherebbe l'illustrazione delle ragioni per cui, nonostante il lungo lasso temporale trascorso dall'ordine emesso, esso debba ritenersi ancora produttivo di effetti.

4. Con il secondo motivo deducono il vizio di violazione di legge, di violazione del principio di proporzionalità e di legalità, oltre alla violazione del diritto di abitazione; si deduce inoltre il vizio di motivazione.

Il giudice si sarebbe limitato a richiamare in termini stereotipati il principio per cui il diritto all'abitazione non ha carattere assoluto, senza verificare la concreta situazione degli istanti.

Nel valorizzare il tempo trascorso e la inerzia nella ricerca di soluzioni alternative il giudice non si sarebbe confrontato con il quadro difensivo proposto, costituito da condizioni di indigenza e vulnerabilità dei nuclei familiari coinvolti, dall'unicità della abitazione, dall'uso protratto dell'immobile per oltre trenta anni e dalla sostanziale necessità dell'insediamento abitativo.

Né si sarebbe considerato l'impatto della demolizione sulla salute e integrità degli istanti.

Non sarebbe neppure giustificato il ritardo nella demolizione, con violazione del giusto processo e configurazione di una reazione punitiva sproporzionata e imprevedibile.

Segue il richiamo ad ampia giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU.

5. Con il terzo motivo deducono vizi di violazione di legge e di motivazione.

Si contesta la dichiarazione di illegittimità degli intervenuti provvedimenti di condono.

Si sostiene che domande di condono furono presentate da corrispondenti proprietari di parte dell'immobile complessivo, quali la madre [OSCURATO:PERSONA] da una parte e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altra, che ebbero in donazione le rispettive parti, così operando come distinti centri di interessi legittimati alla domanda di condono e senza che osti il limite di cubatura massimo previsto per il condono richiesto.

Neppure viene condiviso il rilievo dell'assenza - trattandosi di zona paesaggisticamente vincolata - dell'autorizzazione paesaggistica, sostenendosi che unico modulo procedimentale operante in tale ultima materia sarebbe quello ex art. 146 del Dlgs. n. 42/2004 a partire dal 2010, con conseguente regolarità del provvedimento di condono.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono del tutto infondati.

2. I primi due motivi, omogenei quanto ai vizi dedotti e alla loro correlazione, devono esaminarsi congiuntamente.

3. Deve procedersi ad una premessa essenziale, inerente l'ordine di demolizione che il giudice penale deve adottare a seguito di condanna per opere abusive, ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/01.

In particolare, al comma 9 si dispone che " per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita".

Le opere abusive contemplate dal citato articolo 31 riguardano "interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali".

La circostanza per cui l'ordine di demolizione deve essere impartito dal giudice penale "se ancora non sia stata altrimenti eseguita" (dalla pubblica amministrazione ovvero dal diretto interessato) nonché quella per cui si tratta di una misura amministrativa di tipo ripristinatorio, alla stessa stregua di quella adottabile, ai sensi del medesimo articolo 31, dall'autorità amministrativa, non può far trascurare alcuni aspetti: da una parte, va evidenziato che l'applicazione della misura ripristinatoria in parola ad opera del giudice penale risente, in un'ottica di tendenziale residualità, delle concorrenti, legittime determinazioni dell'autorità amministrativa titolare del potere di programmazione urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001, sia prima che dopo il passaggio in giudicato della sentenza (oltre che della eventuale seppur rara demolizione di iniziativa dell'interessato); dall'altra, deve sottolinearsi il dato essenziale che fonda e connota l'ordine in parola, ovvero l'intervenuta condanna per il reato ex art. 44 del DPR 380/01.

In tale quadro generale, per cui l'ordine di demolizione adottato in sede penale interviene a seguito di regolare processo, che accerti l'abusività dell'opera, non può che rilevarsi, conseguentemente, che l'ordine di demolizione interviene a rigore dopo che si è assicurato un ampio contraddittorio nei confronti del responsabile dell'abuso - senza dunque alcuna violazione del giusto processo e del principio del contraddittorio -, che come tale è stato posto nelle condizioni di potere adeguatamente difendersi.

La natura poi amministrativa, di misura ripristinatoria del bene leso, (v. già Sez.

Un., 20.11.1996, Luongo e cfr. sul punto anche la condivisibile opinione parzialmente dissenziente e parzialmente concordante, dei giudici Spano e Lemmens rispetto alla sentenza della Corte Edu nella causa Giem e altri c/ Italia), rivolta al ripristino dell'assetto urbanistico e territoriale violato, in una prospettiva di restaurazione dell'interesse pubblico compromesso dall'abuso, priva di finalità punitive e con carattere reale ed effetti sul soggetto che si trovi in rapporto conil bene, anche se non è l'autore dell'abuso, riconosciuta ormai in maniera consolidata, sia dalla giurisprudenza di legittimità che convenzionale, che come tale impedisce ogni possibilità di configurare la demolizione quale pena, così da non essere neppure oggetto di prescrizione (ex plurimis in ordine a tali ultimi profili, Sez. 3, n. 3979 del 21/002018, dep. 2019, Rv. 275850 - 02; Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Rv. 267977 - 01; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 - 01; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736 - 01; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Rv. 250336 - 01), esclude a rigore, da una parte, ogni possibilità di esaminare la stessa alla luce dell'art. 7 della Convenzione EDU, quale articolo la cui rubrica richiama il brocardo, fervido di valori, "nulla poena sine lege", come tale non riguardante a rigore interventi meramente ripristinatori e non sanzionatori quale quello in esame (sebbene incidentalmente in senso contrario si è indirizzata di recente la Corte Costituzionale con sentenza 146/21, pur ribadendo la assenza della qualità di pena); dall'altra, tuttavia, non sottrae l'ordine di demolizione in parola alla tutela assicurata dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 e dall'articolo 6 §

1. della citata Convenzione.

Invero, imporre una misura dennolitoria, ancorchè solo ripristinatoria, ad una parte, all'esito di un procedimento giudiziario in cui essa non abbia avuto la possibilità di difendersi (circostanza qui non ricorrente) non porta a ritenerla una imposizione proporzionata al diritto al rispetto dei beni pregiudicabili.

Inoltre, un tale procedimento potrebbe anche risultare contrario all'esigenza di giusto processo derivante dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, indipendentemente dal fatto che la misura dennolitoria sia esaminata sotto il profilo civile o penale di tale disposizione.

Si riannoda a tali principi, di recente, la sentenza della Corte EDU, Sez. 1, n. 35780/18, Longo c/Italia, del 27 agosto 2024, che ha ancora una volta escluso la natura di punizione o pena, ai sensi dell'art. 7, § 1 della Convenzione EDU, dell'ordine di demolizione, aggiungendo che la qualificazione dell'ordine di demolizione come misura riparatoria non comporta alcuna violazione del diritto a un giusto processo, anche se emanato dal giudice penale, né del diritto di proprietà, non potendosi fare affidamento su un immobile abusivo.

Si è in proposito anche di recente precisato da questa Corte che non va nemmeno confuso il diritto (personale) all'abitazione con la tutt'affatto diversa questione della persistente violazione degli interessi di natura urbanistica gravanti sull'area di sedime (Sez. 3, n. 39602 del 03/10/2024, Rv. 287019 - 01).

Le garanzie che si impongono dunque, in ordine alla fase di adozione della misura demolitoria qui in esame, si sviluppano e si esauriscono nel quadro del procedimento penale che porta alla sua adozione.

Si vuole dire, in altri termini, che l'ordine di demolizione è disegnato dal Legislatore come assunto in un quadro di garanzie che trovano immediata esplicazione nel contraddittorio del processo e nel contempo, esaurendosi in quella sede la tutela dei contrapposti interessi - privati e pubblici -, la demolizione consegue, necessariamente, per scelta Legislativa, ossia per decisione espressiva di un giudizio di inevitabilità, all'accertamento penale della abusività dell'opera, di cui costituisce oggettiva quanto ineliminabile, immediata conseguenza.Dunque, occorre osservare e precisare che il giudice penale, contestualmente alla condanna, deve adottare l'ordine di demolizione, senza poter esplicare alcuna valutazione e contemperamento tra l'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica e altri interessi, avendo il Legislatore già elaborato un giudizio di prevalenza dell'interesse pubblico attraverso la previsione dell'ordine di demolizione dell'intervento abusivo, quale strumento di ripristino dell'interesse pubblico tutelato e violato, in presenza di un avvenuto accertamento di responsabilità penale ex art. 44 DPR 380/01.

E del resto, eloquente è in proposito quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza già citata n. 146/2021, laddove, da una parte, si è sottolineato, con riguardo alla confisca - ma in una prospettiva che appare estensibile anche alla misura demolitoria, quale forma anch'essa di riaffermazione dell'interesse alla conformità urbanistica violata -, che essa è annoverata tra le misure ricadenti nel perimetro del secondo paragrafo dell'art. 1 Prot. addiz.

CEDU, ai sensi del quale resta in capo agli Stati il diritto «di emanare leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale » (paragrafo 291), dall'altra, ha altresì concluso, in via generale, dopo avere escluso nello specifico che l'[OSCURATO:PERSONA], come chiedeva il remittente, possa nei casi concreti sostituire la confisca con altra misura più "lieve", non contemplata dal legislatore, che «il giudice penale non ha competenza "istituzionale" per compiere l'accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici»: con espressione che può anche intendersi, nel quadro complessivo della sentenza citata, quale riaffermazione di un perimetro ben preciso e vincolante per il giudice penale, quanto alle misure - ripristinatorie - da applicare, (tra cui l'ordine di demolizione) a fronte di opere abusive penalmente accertate, con relativa condanna.

Da tale impostazione conseguono eloquenti principi di legittimità: - l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, di carattere reale e a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall'ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Rv. 265193 - 01; Sez. 3„ n. 16035 del 26/02/2014, Rv. 259802 - 01; Sez. 3, n. 801 del 02/12/2010, dep. 2011, Rv. 249129 - 01; Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Rv. 245403 - 01; Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, Rv. 2441512 - 01); - l'operatività dell'ordine di demolizione non può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione (Sez.

3. n. 37120 del 11/05/2005, Rv. 232175 - 01); - l'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale oextracontrattuale, del proprio dante causa (Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, Rv. 244612 - 01); - l'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice a seguito dell'accertata violazione di norme urbanistiche, non è esclusa dall'alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo, atteso che l'esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all'ambiente (Sez. 3, n. 22853 del 29/03/2007, Rv. 236880 - 01, che ha ribadito che il terzo acquirente dell'immobile potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione; nello stesso senso, Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Rv. 259802 - 01; Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, Rv. 277266 - 01).

Più ampiamente, a fronte di questo evidente quanto tendenzialmente inossidabile rapporto tra ordine di demolizione e res abusiva, deve ribadirsi che la giurisprudenza (cfr. tra le altre anche in motivazione, Sez. 3, n. 47281 del 2009 e da ultimo Sez. 3 - n. 16470 del 28/03/2024 Cc. (dep. 19/04/2024 ) Rv. 286151 - 01), con riferimento alla posizione del soggetto proprietario dell'immobile, terzo rispetto al reato, è costantemente orientata, condivisibilmente, nel senso che le sanzioni ripristinatorie sono legittimamente eseguite nei confronti degli attuali proprietari dell'immobile, indipendentemente dall'essere stati o meno questi ultimi gli autori dell'abuso, salva la loro facoltà di fare valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del dante causa (cfr. anche v.

Cons.

Stato, Sez. 5, 1.3.1993, n. 308; Cass. Sez. 3, 5.11.1998, Frati; Sez. 3, 24.11.1999; Sez. 3, 24.4.2001, n. 35525, m. 220191; Sez. 3, 13.10.2005, n. 37120; Sez. 3, 10.5.2006, n. 15954, ; Sez. 3, 29.3.2007, n. 22853, m. 236880).

L'ordine di demolizione contiene, infatti, una statuizione di natura reale, che, come il corrispondente ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, produce i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, siano o diventino proprietari del bene su cui esso incide (Sez. 3, 5.3.2009, n. 16687, Romano, m. 243405).

L'interesse dell'ordinamento, dunque, è nel senso che l'immobile abusivamente realizzato venga abbattuto, con conseguente eliminazione della lesione arrecata al bene protetto e, se si accedesse alla tesi dell'impossibilità di irrogare la sanzione ripristinatoria nei confronti del proprietario non responsabile dell'abuso, basterebbe una semplice alienazione (reale o simulata) per vanificare l'anzidetta fondamentale funzione (in tal senso, già Sez. 3, 13.7.2009, n. 39322).

L'irrilevanza del regime proprietario dell'immobile abusivo oggetto dell'ordine di demolizione, si armonizza poi, come pure è stato perspicuamente già osservato da questa Corte, con la disciplina della responsabilità solidale del proprietario estraneo all'illecito, posta in materia di sanzioni amministrative, dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6.

L'irrilevanza è anche confermata dalla previsione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 2, secondo il quale l'ingiunzione a demolire deve essere disposta dalla autoritàcomunale anche quando il proprietario del bene non si identifichi con il responsabile dell'abuso (Sez. 3, 13.7.2009, n. 39322).

Va anche ricordata, siccome pertinente al tema, la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha escluso - perché in contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost. - la possibilità di disporre l'acquisizione gratuita dell'area di sedime del manufatto abusivo nei confronti del proprietario che sia estraneo all'abuso (cfr. ord. n. 82 del 1991 e sent. n. 345 del 1991).

La Corte, infatti, dopo avere rilevato che l'acquisizione rappresenta una sanzione autonoma per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire e si giustifica proprio per la coazione psicologica che è in grado di esercitare nei confronti del proprietario responsabile al fine di ottenere quel risultato, ha però anche espressamente specificato che "non per questo viene meno la possibilità di ripristino in quanto, in tale ipotesi, la funzione ripristinatoria dell'interesse pubblico violato dall'abuso, sia pure ristretta alla sola possibilità di demolizione, rimane affidata al potere-dovere degli organi comunali di darvi attuazione di ufficio, in forza del principio di esecutorietà, senza che a tal fine sia necessaria l'acquisizione dell'area che, se di proprietà di soggetto estraneo all'abuso, deve rimanere nella titolarità di questi, anche dopo eseguita d'ufficio la demolizione".

In altri termini si riafferma, da parte del Giudice delle leggi, anche per il proprietario estraneo all'abuso, la necessità della demolizione pur quando non si debba, a date condizioni, anche procedere alla acquisizione dell'area di sedime in favore della P.A.

Questa stessa Corte ha anche osservato che, a ben vedere, "il proprietario o comproprietario (non committente rispetto all'abuso) non ha interesse giuridicamente protetto ad opporsi all'esecuzione dell'ordine di ripristino.

Se l'abuso è avvenuto senza o contro la sua volontà, egli non può che trarre vantaggio dal ripristino della legalità.

Se l'abuso è avvenuto con il concorso della sua volontà, il fatto di avere evitato il procedimento penale non costituisce una valida ragione perché egli si arricchisca del frutto di un abuso debitamente accertato" (Sez. 3, 14.5.1999, n. 1879, punto 13).

Va dunque preliminarmente ribadito il carattere doveroso e tendenzialmente operativo, con le precisazioni di seguito riportate, dell'ordine di demolizione adottato dal giudice penale a seguito di una condanna.

4. L'esercizio del potere demolitorio a fronte dell'opera abusiva, consacrato in sede penale con il presupposto contestuale della sentenza di condanna, è del resto vincolato anche in sede amministrativa (in ciò rinvenendosi un punto di contatto tra ordine dennolitorio giudiziale e amministrativo), come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa, laddove è stato stabilito che "il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso anche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, iltitolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino" (CdS, Ad.

Plen., 9/2017 Cons. di St., 5/12/2024 n. 10000).

Nel medesimo senso, quanto alla vincolatività del potere demolitorio, quale che sia l'[OSCURATO:PERSONA] a ciò legittimata, lo si ribadisce, si è espressa questa Corte, che ha affermato più volte che la demolizione ordinata dal giudice penale costituisce atto dovuto, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell'autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 258518; Sez.3, n.37906 del 22/5/2012, non massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Rv. 198511; cfr., altresì, Sez.

U, n. 15 del 19/6/1996, Rv. 205336; Sez.

U, n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), Rv. 206659), un potere che si pone a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo (cfr.

Corte Cost. Ord. 33 del 18/1/1990; ord. 308 del 9/7/1998; Cass. Sez.

F, n. 14665 del 30/8/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185699).

L'unico profilo in cui sembra venire in rilievo la possibilità che attraverso una valutazione discrezionale, ma non giudiziaria, si escluda, definitivamente, la demolizione dell'opera abusive, appare fornito dalla previsione di cui all'art. 31 comma 5 del DPR 380/01 laddove prevede che "L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente ." Trattasi di ipotesi eccezionale, di stretta interpretazione, che comunque conferma la assoluta vincolatività dell'ordine di demolizione per il giudice penale.

Altri casi sono pur previsti quali circostanze ostative alla demolizione contestuale ad intervenuta condanna, ma sono sottratti ad ogni valutazione e potere del giudice penale (a conferma della vincolatività del suo ordine demolitorio) e, piuttosto, affidati all'ente pubblico competente - seppur comunque mediante esercizio di discrezionalità tecnica, come tale sottratta ad ogni libera valutazione della [OSCURATO:PERSONA] -, oltre che evidentemente rilevanti nella fase giudiziaria della esecuzione (altrimenti la portata estintiva del reato di queste fattispecie, appresso indicate, escluderebbe in origine la condanna e la correlatademolizione): si tratta del condono e della rilascio di permesso in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01.

In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 (dep. 23/01/2013 ) Rv. 254426 - 01), e può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (ex plurinnis, Sez. 3, 17 ottobre 2007, n. 42978, m. 238145; Sez. 3, 5.3.2009, n. 16686, m. 243463; Sez. 3, 30 marzo 2000, m. 216.071; Sez. 3, 30 gennaio 2003, m. 224.347; Sez. 3, 16 aprile 2004, m. 228.691; Sez. 3, 30 settembre 2004, m. 230.308).

Ancora, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 Cc. (dep. 18/11/2014) Rv. 260972 - 01).

5. Dunque, in estrema sintesi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna è: doveroso, incide, quale misura amministrativa ripristinatoria, sulla res abusiva e che sia ancora tale, senza che alcun rilievo possa assumere la posizione di terzi non responsabili dell'abuso, ed in fase di esecuzione esso è passibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività.

6. Da quanto sinora esaminato poi, la scelta legislativa, di corredare la condanna penale per opere abusive di un ordine di demolizione, esprime una valutazione che appare frutto sia di una assicurata tutela degli interessi di parte in contraddittorio, sia di una particolare considerazione dell'esigenza, pubblica, di preservare il territorio, pur con la costante preoccupazione di assicurare che il ripristino riguardi opere persistentemente abusive, così dalasciare spazio comunque alla rilevanza di provvedimenti sopravvenuti che ne escludano tale carattere.

Del resto, già questa Corte ha osservato come, con la sentenza della Corte EDU del 20 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA] (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 47281 del 2009) si sia ritenuto giustificato e conforme anche alle norme della CEDU, un ordine di demolizione delle opere abusive incompatibili con le disposizioni degli strumenti urbanistici, eventualmente accompagnato da una dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi illegittimi (par. 140: "Sarebbe stato ampiamente sufficiente prevedere la demolizione delle opere incompatibili con le disposizioni pertinenti e dichiarare inefficace il progetto di lottizzazione"): così da potersi reputare implicitamente ammesso, anche a livello convenzionale, che una tale sanzione ripristinatoria possa considerarsi giustificata rispetto allo scopo, perseguito dalle norme interne, di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi.

7. Da questa impostazione, che guarda alla collocazione sistematica ed a più livelli, dell'ordine di demolizione ed alla ratio e valutazione di interessi ad esso sottesi, discende il rigore con il quale l'interprete deve accostarsi nell'esaminare eventuali limiti, in fase esecutiva, alla esecuzione dell'ordine stesso.

8. Rigore e attenzione seguiti dal giudice dell'esecuzione: quanto alla dedotta violazione del diritto all'abitazione, e del principio di proporzionalità, al contrario, il giudice, valorizzando il lungo decorso del tempo dalla intervenuta irrevocabilità della sentenza con cui è stato anche adottato l'ordine di demolizione, sviluppatosi senza alcuna iniziativa degli stanti diretta a reperire una soluzione abitativa alternativa, e nel contempo rappresentando l'assenza di specifici profili di impossibilità di rinvenire una diversa abitazione, ha fatto applicazione del principi giurisprudenziali in proposito correttamente richiamati ( cfr. pagine 3 e 4 della ordinanza impugnata).

Infatti (cfr. Sez. 3, n. 48021 dell'11/09/2019, Rv. 277994 - 01) questa Corte ha precisato che il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio.

Va precisato, al riguardo, che l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo neppure contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 Conv.

EDU , posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato (Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Rv.273368 - 01; Sez. 3, n. 18949 del 10/0372016, 267024; Sez. 3, n. 3704 del 09/11/2022, dep. 2023, n.m.; Sez 3, n. 1668 del 29/09/2022, n.m.).

In tale quadro, in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c.

Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c.

Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, e valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (così Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270 - 01).

Le linea guida individuate dalla giurisprudenza di legittimità e da quella convenzionale che debbono orientare il test di proporzionalità devoluto al giudice in fase esecutiva, al fine di valutare se sia giustificata la immediata esecuzione del provvedimento di demolizione, alla luce delle peculiarità del singolo caso, che è onere di chi intende avvelarsene allegare in modo puntuale, possono essere sintetizzate nei termini di seguito indicati: - è necessario che l'esecuzione dell'ordine di demolizione incida sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona tutelato dall'art. 8 della CEDU, per cui l'esigenza di procedere al bilanciamento dei contrapposti interessi sussiste solo nel caso di demolizione di un manufatto adibito ad abituale residenza mentre non si pone nel caso venga opposto il diritto alla tutela della proprietà ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021), Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 47693 del 4/10/2023, Russo); - assumono rilevo la consapevolezza da parte dell'interessato dell'illiceità dell'intervento edilizio che ha originato l'ordine di demolizione, la gravità dell'illecito, da valutarsi anche in considerazione delle disposizioni normative violate, e la tipologia dell'abuso, se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità (Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria; Sez. 3, n. 7412 del 10/11/2020 (dep. 2021), Vitale; Sez. 3, 47693 del 4/10/2023, Russo); - è necessario che sia trascorso un arco temporale ragionevole fra l'accertamento del reato e l'attivazione del procedura esecutiva, così da consentire al destinatario dell'ordine di demolizione di "legalizzare" l'immobile, se possibile, o di esperire i mezzi di tutela dei propri interessi offerti dall'ordinamento e di reperire nuove soluzioni abitative ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 869 del 14/12/2023 n. 869, Cutolo, Rv. 285733; Sez. 4, n. 2770 del 5/10/2023 (dep. 2024), Chisari; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria, Rv 282950);- assumono rilievo le condizioni personali dell'interessato, quali l'età avanzata, le condizioni di salute e il basso reddito con la precisazione però che tali condizioni, di per sé sole, non posso assumere importanza decisiva dovendo essere valutate congiuntamente con la consapevolezza dell'illiceità dell'intervento edilizio e con l'arco temporale decorso dall'accertamento dell'abuso al fine di verificare se l'interessato abbia avuto la posizione di legalizzare il manufatto e di reperire un alloggio alternativo (Sez. 3, n. 7127 del 19/1/2022,; Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023,; Sez. 3, n. 48934 del 15/12/2022,; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, Rv. 282950 ); - assume rilevo che vi sia stata per l'interessato la possibilità di poter far valere le sue ragioni davanti a un organo indipendente (Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023,; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, Rv. 282950); - è necessario che i fatti allegati dall'autore dell'abuso per contrastare l'esecuzione dell'ordine di demolizione non siano dipendenti dalla sua inerzia o, comunque, dalla sua volontà, non potendo il condannato lucrare sulle conseguenze derivate dal suo inadempimento a un dovere imposto da una sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 21198 del 15/2/2023, Esposito; Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023, F.; Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D'Antuono).

Il principio di proporzionalità, dunque, presuppone la cogenza dell'ordine di demolizione dell'opera abusivamente realizzata e la sua inderogabile funzione ripristinatoria di un "ordine urbanistico" tuttora violato, non potendo essere utilizzato per eludere tale funzione con il rischio di legittimare 'ex post', nei fatti, condotte costituenti reato e di consolidarne il relativo prodotto/profitto.

Esso si frappone all'esecuzione dell'ordine di demolizione per ragioni estranee alla adozione dell'ordine stesso; esso non incide nella fase deliberativa dell'ordine, bensì in quella esecutiva.

Per questo i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità devono essere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sul piano dell'allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare (per vero comunque solo temporaneamente, dovendosi escludere una revoca definitiva per quanto sinora osservato) il ripristino di un ordine violato.

In altri termini (cfr. Sez. 3, n. 48021 dell'11/09/2019, Rv. 277994 - 01 cit.) il principio di proporzionalità non può essere indiscriminatamente e genericamente dedotto e utilizzato per legittimare la violazione dell'ordine di demolizione irrevocabilmente e necessariamente impartito dal giudice, poiché a tanto si arriverebbe opponendo sempre e comunque la violazione del domicilio o di altri diritti o interessi personali.

9. Quanto al terzo motivo e al tema della contestata decisione di illegittimità dei provvedimenti di condono sono sufficiente i seguenti rilievi.

Innanzitutto la tesi per cui la legittimazione alla domanda di condono sarebbe fondata su una pregressa donazione operata in favore di due figli di [OSCURATO:PERSONA] è innanzitutto inammissibile, per assenza di ogni allegazione dimostrativa della asserita donazione anteriore alla domanda di sanatoria.

Altro ostacolo a tale ricostruzione è la circostanza per cui non è possibile trasferirelegittimamente immobili abusivi mediante atti tra vivi, tra cui la donazione citata dalla difesa.

Infatti ai sensi dell'art. 46 comma 1 del DPR 380/01 "gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.

Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".

Consegue che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che secondo il ricorso sarebbero stati legittimati a presentare domanda di condono siccome donatari, al momento della domanda, delle rispettive porzioni di immobile poi condonate, non erano tali, dovendosi ritenere quindi l'immobile interamente in capo alla madre, quale unico centro di interessi legittimato alla istanza di condono, e con correlato divieto di frazionamento dell'opera abusiva, con impossibilità, altresì, per quanto accennato in ordinanza nel citare il parere del P.M., anche di ritenere rispettati i limiti di volumetria condonabile.

Si tratta di dati già tutti convergenti verso la giusta decisione del giudice di escludere la rilevabilità di legittimi provvedimenti di condono.

Consegue che solo per completezza, quanto al tema della necessaria autorizzazione paesaggistica per una corretta decisione di condono, in concreto inesistente, va ribadito anche che, come rilevato dallo stesso giudice, in tema di reati edilizi, nel caso in cui l'abuso risulti realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento autorizzativo in sanatoria, in ragione della già avvenuta commissione dell'illecito penale, è disciplinato con maggior rigore, prevedendosi che la soprintendenza, per la formulazione del parere di sua competenza, prescritto dall'art. 32, comma 1, legge 28 febbraio 1985, n. 47, fruisca di uno "spatium deliberandi" più ampio di quello assegnatole dall'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica preventiva (180 giorni, anziché 45) e che l'infruttuoso decorso di detto termine valga quale silenzio-rifiuto, impugnabile innanzi al giudice amministrativo. (Sez. 3, n. 36580 del 17/05/2023, Rv. 284987 - 01).

10. Non è dato in alcun modo comprendere, alla luce del ricorso e delle considerazioni sopra sviluppate, l'interesse dei restanti ricorrenti.

11. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.Moggi, 26 GIU, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa lisabe rrebito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 27/02/2026 del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 27/02/2026 il tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione, adito per la revoca dell'ordine di demolizione disposto con sentenza del 18/10/1991 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (dante causa degli attuali ricorrenti) e divenuta irrevocabile il 01/07/1994, ha rigettato la domanda.2. Avverso l'ordinanza sopra indicata, hanno proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi di impugnazione; 3. Con il primo deducono il vizio di violazione di legge e di motivazione, contestandosi la qualificazione dell'ordine di demolizione come misura ripristinatoria. Si tratterebbe di misura afflittiva e repressiva, invece, da sottoporre a vaglio di proporzionalità e ragionevolezza, sottoposta a garanzia propria della pena, e quindi a termini prescrizionali ormai maturati. E quindi anche mancherebbe l'illustrazione delle ragioni per cui, nonostante il lungo lasso temporale trascorso dall'ordine emesso, esso debba ritenersi ancora produttivo di effetti. 4. Con il secondo motivo deducono il vizio di violazione di legge, di violazione del principio di proporzionalità e di legalità, oltre alla violazione del diritto di abitazione; si deduce inoltre il vizio di motivazione. Il giudice si sarebbe limitato a richiamare in termini stereotipati il principio per cui il diritto all'abitazione non ha carattere assoluto, senza verificare la concreta situazione degli istanti. Nel valorizzare il tempo trascorso e la inerzia nella ricerca di soluzioni alternative il giudice non si sarebbe confrontato con il quadro difensivo proposto, costituito da condizioni di indigenza e vulnerabilità dei nuclei familiari coinvolti, dall'unicità della abitazione, dall'uso protratto dell'immobile per oltre trenta anni e dalla sostanziale necessità dell'insediamento abitativo. Né si sarebbe considerato l'impatto della demolizione sulla salute e integrità degli istanti. Non sarebbe neppure giustificato il ritardo nella demolizione, con violazione del giusto processo e configurazione di una reazione punitiva sproporzionata e imprevedibile. Segue il richiamo ad ampia giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU. 5. Con il terzo motivo deducono vizi di violazione di legge e di motivazione. Si contesta la dichiarazione di illegittimità degli intervenuti provvedimenti di condono. Si sostiene che domande di condono furono presentate da corrispondenti proprietari di parte dell'immobile complessivo, quali la madre [OSCURATO:PERSONA] da una parte e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altra, che ebbero in donazione le rispettive parti, così operando come distinti centri di interessi legittimati alla domanda di condono e senza che osti il limite di cubatura massimo previsto per il condono richiesto. Neppure viene condiviso il rilievo dell'assenza - trattandosi di zona paesaggisticamente vincolata - dell'autorizzazione paesaggistica, sostenendosi che unico modulo procedimentale operante in tale ultima materia sarebbe quello ex art. 146 del Dlgs. n. 42/2004 a partire dal 2010, con conseguente regolarità del provvedimento di condono.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono del tutto infondati. 2. I primi due motivi, omogenei quanto ai vizi dedotti e alla loro correlazione, devono esaminarsi congiuntamente. 3. Deve procedersi ad una premessa essenziale, inerente l'ordine di demolizione che il giudice penale deve adottare a seguito di condanna per opere abusive, ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/01. In particolare, al comma 9 si dispone che " per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". Le opere abusive contemplate dal citato articolo 31 riguardano "interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali". La circostanza per cui l'ordine di demolizione deve essere impartito dal giudice penale "se ancora non sia stata altrimenti eseguita" (dalla pubblica amministrazione ovvero dal diretto interessato) nonché quella per cui si tratta di una misura amministrativa di tipo ripristinatorio, alla stessa stregua di quella adottabile, ai sensi del medesimo articolo 31, dall'autorità amministrativa, non può far trascurare alcuni aspetti: da una parte, va evidenziato che l'applicazione della misura ripristinatoria in parola ad opera del giudice penale risente, in un'ottica di tendenziale residualità, delle concorrenti, legittime determinazioni dell'autorità amministrativa titolare del potere di programmazione urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001, sia prima che dopo il passaggio in giudicato della sentenza (oltre che della eventuale seppur rara demolizione di iniziativa dell'interessato); dall'altra, deve sottolinearsi il dato essenziale che fonda e connota l'ordine in parola, ovvero l'intervenuta condanna per il reato ex art. 44 del DPR 380/01. In tale quadro generale, per cui l'ordine di demolizione adottato in sede penale interviene a seguito di regolare processo, che accerti l'abusività dell'opera, non può che rilevarsi, conseguentemente, che l'ordine di demolizione interviene a rigore dopo che si è assicurato un ampio contraddittorio nei confronti del responsabile dell'abuso - senza dunque alcuna violazione del giusto processo e del principio del contraddittorio -, che come tale è stato posto nelle condizioni di potere adeguatamente difendersi. La natura poi amministrativa, di misura ripristinatoria del bene leso, (v. già Sez. Un., 20.11.1996, Luongo e cfr. sul punto anche la condivisibile opinione parzialmente dissenziente e parzialmente concordante, dei giudici Spano e Lemmens rispetto alla sentenza della Corte Edu nella causa Giem e altri c/ Italia), rivolta al ripristino dell'assetto urbanistico e territoriale violato, in una prospettiva di restaurazione dell'interesse pubblico compromesso dall'abuso, priva di finalità punitive e con carattere reale ed effetti sul soggetto che si trovi in rapporto conil bene, anche se non è l'autore dell'abuso, riconosciuta ormai in maniera consolidata, sia dalla giurisprudenza di legittimità che convenzionale, che come tale impedisce ogni possibilità di configurare la demolizione quale pena, così da non essere neppure oggetto di prescrizione (ex plurimis in ordine a tali ultimi profili, Sez. 3, n. 3979 del 21/002018, dep. 2019, Rv. 275850 - 02; Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Rv. 267977 - 01; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 - 01; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736 - 01; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Rv. 250336 - 01), esclude a rigore, da una parte, ogni possibilità di esaminare la stessa alla luce dell'art. 7 della Convenzione EDU, quale articolo la cui rubrica richiama il brocardo, fervido di valori, "nulla poena sine lege", come tale non riguardante a rigore interventi meramente ripristinatori e non sanzionatori quale quello in esame (sebbene incidentalmente in senso contrario si è indirizzata di recente la Corte Costituzionale con sentenza 146/21, pur ribadendo la assenza della qualità di pena); dall'altra, tuttavia, non sottrae l'ordine di demolizione in parola alla tutela assicurata dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 e dall'articolo 6 § 1. della citata Convenzione. Invero, imporre una misura dennolitoria, ancorchè solo ripristinatoria, ad una parte, all'esito di un procedimento giudiziario in cui essa non abbia avuto la possibilità di difendersi (circostanza qui non ricorrente) non porta a ritenerla una imposizione proporzionata al diritto al rispetto dei beni pregiudicabili. Inoltre, un tale procedimento potrebbe anche risultare contrario all'esigenza di giusto processo derivante dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, indipendentemente dal fatto che la misura dennolitoria sia esaminata sotto il profilo civile o penale di tale disposizione. Si riannoda a tali principi, di recente, la sentenza della Corte EDU, Sez. 1, n. 35780/18, Longo c/Italia, del 27 agosto 2024, che ha ancora una volta escluso la natura di punizione o pena, ai sensi dell'art. 7, § 1 della Convenzione EDU, dell'ordine di demolizione, aggiungendo che la qualificazione dell'ordine di demolizione come misura riparatoria non comporta alcuna violazione del diritto a un giusto processo, anche se emanato dal giudice penale, né del diritto di proprietà, non potendosi fare affidamento su un immobile abusivo. Si è in proposito anche di recente precisato da questa Corte che non va nemmeno confuso il diritto (personale) all'abitazione con la tutt'affatto diversa questione della persistente violazione degli interessi di natura urbanistica gravanti sull'area di sedime (Sez. 3, n. 39602 del 03/10/2024, Rv. 287019 - 01). Le garanzie che si impongono dunque, in ordine alla fase di adozione della misura demolitoria qui in esame, si sviluppano e si esauriscono nel quadro del procedimento penale che porta alla sua adozione. Si vuole dire, in altri termini, che l'ordine di demolizione è disegnato dal Legislatore come assunto in un quadro di garanzie che trovano immediata esplicazione nel contraddittorio del processo e nel contempo, esaurendosi in quella sede la tutela dei contrapposti interessi - privati e pubblici -, la demolizione consegue, necessariamente, per scelta Legislativa, ossia per decisione espressiva di un giudizio di inevitabilità, all'accertamento penale della abusività dell'opera, di cui costituisce oggettiva quanto ineliminabile, immediata conseguenza.Dunque, occorre osservare e precisare che il giudice penale, contestualmente alla condanna, deve adottare l'ordine di demolizione, senza poter esplicare alcuna valutazione e contemperamento tra l'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica e altri interessi, avendo il Legislatore già elaborato un giudizio di prevalenza dell'interesse pubblico attraverso la previsione dell'ordine di demolizione dell'intervento abusivo, quale strumento di ripristino dell'interesse pubblico tutelato e violato, in presenza di un avvenuto accertamento di responsabilità penale ex art. 44 DPR 380/01. E del resto, eloquente è in proposito quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza già citata n. 146/2021, laddove, da una parte, si è sottolineato, con riguardo alla confisca - ma in una prospettiva che appare estensibile anche alla misura demolitoria, quale forma anch'essa di riaffermazione dell'interesse alla conformità urbanistica violata -, che essa è annoverata tra le misure ricadenti nel perimetro del secondo paragrafo dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU, ai sensi del quale resta in capo agli Stati il diritto «di emanare leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale » (paragrafo 291), dall'altra, ha altresì concluso, in via generale, dopo avere escluso nello specifico che l'[OSCURATO:PERSONA], come chiedeva il remittente, possa nei casi concreti sostituire la confisca con altra misura più "lieve", non contemplata dal legislatore, che «il giudice penale non ha competenza "istituzionale" per compiere l'accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici»: con espressione che può anche intendersi, nel quadro complessivo della sentenza citata, quale riaffermazione di un perimetro ben preciso e vincolante per il giudice penale, quanto alle misure - ripristinatorie - da applicare, (tra cui l'ordine di demolizione) a fronte di opere abusive penalmente accertate, con relativa condanna. Da tale impostazione conseguono eloquenti principi di legittimità: - l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, di carattere reale e a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall'ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Rv. 265193 - 01; Sez. 3„ n. 16035 del 26/02/2014, Rv. 259802 - 01; Sez. 3, n. 801 del 02/12/2010, dep. 2011, Rv. 249129 - 01; Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Rv. 245403 - 01; Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, Rv. 2441512 - 01); - l'operatività dell'ordine di demolizione non può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione (Sez. 3. n. 37120 del 11/05/2005, Rv. 232175 - 01); - l'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale oextracontrattuale, del proprio dante causa (Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, Rv. 244612 - 01); - l'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice a seguito dell'accertata violazione di norme urbanistiche, non è esclusa dall'alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo, atteso che l'esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all'ambiente (Sez. 3, n. 22853 del 29/03/2007, Rv. 236880 - 01, che ha ribadito che il terzo acquirente dell'immobile potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione; nello stesso senso, Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Rv. 259802 - 01; Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, Rv. 277266 - 01). Più ampiamente, a fronte di questo evidente quanto tendenzialmente inossidabile rapporto tra ordine di demolizione e res abusiva, deve ribadirsi che la giurisprudenza (cfr. tra le altre anche in motivazione, Sez. 3, n. 47281 del 2009 e da ultimo Sez. 3 - n. 16470 del 28/03/2024 Cc. (dep. 19/04/2024 ) Rv. 286151 - 01), con riferimento alla posizione del soggetto proprietario dell'immobile, terzo rispetto al reato, è costantemente orientata, condivisibilmente, nel senso che le sanzioni ripristinatorie sono legittimamente eseguite nei confronti degli attuali proprietari dell'immobile, indipendentemente dall'essere stati o meno questi ultimi gli autori dell'abuso, salva la loro facoltà di fare valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del dante causa (cfr. anche v. Cons. Stato, Sez. 5, 1.3.1993, n. 308; Cass. Sez. 3, 5.11.1998, Frati; Sez. 3, 24.11.1999; Sez. 3, 24.4.2001, n. 35525, m. 220191; Sez. 3, 13.10.2005, n. 37120; Sez. 3, 10.5.2006, n. 15954, ; Sez. 3, 29.3.2007, n. 22853, m. 236880). L'ordine di demolizione contiene, infatti, una statuizione di natura reale, che, come il corrispondente ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, produce i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, siano o diventino proprietari del bene su cui esso incide (Sez. 3, 5.3.2009, n. 16687, Romano, m. 243405). L'interesse dell'ordinamento, dunque, è nel senso che l'immobile abusivamente realizzato venga abbattuto, con conseguente eliminazione della lesione arrecata al bene protetto e, se si accedesse alla tesi dell'impossibilità di irrogare la sanzione ripristinatoria nei confronti del proprietario non responsabile dell'abuso, basterebbe una semplice alienazione (reale o simulata) per vanificare l'anzidetta fondamentale funzione (in tal senso, già Sez. 3, 13.7.2009, n. 39322). L'irrilevanza del regime proprietario dell'immobile abusivo oggetto dell'ordine di demolizione, si armonizza poi, come pure è stato perspicuamente già osservato da questa Corte, con la disciplina della responsabilità solidale del proprietario estraneo all'illecito, posta in materia di sanzioni amministrative, dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6. L'irrilevanza è anche confermata dalla previsione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 2, secondo il quale l'ingiunzione a demolire deve essere disposta dalla autoritàcomunale anche quando il proprietario del bene non si identifichi con il responsabile dell'abuso (Sez. 3, 13.7.2009, n. 39322). Va anche ricordata, siccome pertinente al tema, la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha escluso - perché in contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost. - la possibilità di disporre l'acquisizione gratuita dell'area di sedime del manufatto abusivo nei confronti del proprietario che sia estraneo all'abuso (cfr. ord. n. 82 del 1991 e sent. n. 345 del 1991). La Corte, infatti, dopo avere rilevato che l'acquisizione rappresenta una sanzione autonoma per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire e si giustifica proprio per la coazione psicologica che è in grado di esercitare nei confronti del proprietario responsabile al fine di ottenere quel risultato, ha però anche espressamente specificato che "non per questo viene meno la possibilità di ripristino in quanto, in tale ipotesi, la funzione ripristinatoria dell'interesse pubblico violato dall'abuso, sia pure ristretta alla sola possibilità di demolizione, rimane affidata al potere-dovere degli organi comunali di darvi attuazione di ufficio, in forza del principio di esecutorietà, senza che a tal fine sia necessaria l'acquisizione dell'area che, se di proprietà di soggetto estraneo all'abuso, deve rimanere nella titolarità di questi, anche dopo eseguita d'ufficio la demolizione". In altri termini si riafferma, da parte del Giudice delle leggi, anche per il proprietario estraneo all'abuso, la necessità della demolizione pur quando non si debba, a date condizioni, anche procedere alla acquisizione dell'area di sedime in favore della P.A. Questa stessa Corte ha anche osservato che, a ben vedere, "il proprietario o comproprietario (non committente rispetto all'abuso) non ha interesse giuridicamente protetto ad opporsi all'esecuzione dell'ordine di ripristino. Se l'abuso è avvenuto senza o contro la sua volontà, egli non può che trarre vantaggio dal ripristino della legalità. Se l'abuso è avvenuto con il concorso della sua volontà, il fatto di avere evitato il procedimento penale non costituisce una valida ragione perché egli si arricchisca del frutto di un abuso debitamente accertato" (Sez. 3, 14.5.1999, n. 1879, punto 13). Va dunque preliminarmente ribadito il carattere doveroso e tendenzialmente operativo, con le precisazioni di seguito riportate, dell'ordine di demolizione adottato dal giudice penale a seguito di una condanna. 4. L'esercizio del potere demolitorio a fronte dell'opera abusiva, consacrato in sede penale con il presupposto contestuale della sentenza di condanna, è del resto vincolato anche in sede amministrativa (in ciò rinvenendosi un punto di contatto tra ordine dennolitorio giudiziale e amministrativo), come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa, laddove è stato stabilito che "il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso anche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, iltitolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino" (CdS, Ad. Plen., 9/2017 Cons. di St., 5/12/2024 n. 10000). Nel medesimo senso, quanto alla vincolatività del potere demolitorio, quale che sia l'[OSCURATO:PERSONA] a ciò legittimata, lo si ribadisce, si è espressa questa Corte, che ha affermato più volte che la demolizione ordinata dal giudice penale costituisce atto dovuto, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell'autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 258518; Sez.3, n.37906 del 22/5/2012, non massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Rv. 198511; cfr., altresì, Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, Rv. 205336; Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), Rv. 206659), un potere che si pone a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo (cfr. Corte Cost. Ord. 33 del 18/1/1990; ord. 308 del 9/7/1998; Cass. Sez. F, n. 14665 del 30/8/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185699). L'unico profilo in cui sembra venire in rilievo la possibilità che attraverso una valutazione discrezionale, ma non giudiziaria, si escluda, definitivamente, la demolizione dell'opera abusive, appare fornito dalla previsione di cui all'art. 31 comma 5 del DPR 380/01 laddove prevede che "L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente ." Trattasi di ipotesi eccezionale, di stretta interpretazione, che comunque conferma la assoluta vincolatività dell'ordine di demolizione per il giudice penale. Altri casi sono pur previsti quali circostanze ostative alla demolizione contestuale ad intervenuta condanna, ma sono sottratti ad ogni valutazione e potere del giudice penale (a conferma della vincolatività del suo ordine demolitorio) e, piuttosto, affidati all'ente pubblico competente - seppur comunque mediante esercizio di discrezionalità tecnica, come tale sottratta ad ogni libera valutazione della [OSCURATO:PERSONA] -, oltre che evidentemente rilevanti nella fase giudiziaria della esecuzione (altrimenti la portata estintiva del reato di queste fattispecie, appresso indicate, escluderebbe in origine la condanna e la correlatademolizione): si tratta del condono e della rilascio di permesso in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01. In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 (dep. 23/01/2013 ) Rv. 254426 - 01), e può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (ex plurinnis, Sez. 3, 17 ottobre 2007, n. 42978, m. 238145; Sez. 3, 5.3.2009, n. 16686, m. 243463; Sez. 3, 30 marzo 2000, m. 216.071; Sez. 3, 30 gennaio 2003, m. 224.347; Sez. 3, 16 aprile 2004, m. 228.691; Sez. 3, 30 settembre 2004, m. 230.308). Ancora, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 Cc. (dep. 18/11/2014) Rv. 260972 - 01). 5. Dunque, in estrema sintesi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna è: doveroso, incide, quale misura amministrativa ripristinatoria, sulla res abusiva e che sia ancora tale, senza che alcun rilievo possa assumere la posizione di terzi non responsabili dell'abuso, ed in fase di esecuzione esso è passibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività. 6. Da quanto sinora esaminato poi, la scelta legislativa, di corredare la condanna penale per opere abusive di un ordine di demolizione, esprime una valutazione che appare frutto sia di una assicurata tutela degli interessi di parte in contraddittorio, sia di una particolare considerazione dell'esigenza, pubblica, di preservare il territorio, pur con la costante preoccupazione di assicurare che il ripristino riguardi opere persistentemente abusive, così dalasciare spazio comunque alla rilevanza di provvedimenti sopravvenuti che ne escludano tale carattere. Del resto, già questa Corte ha osservato come, con la sentenza della Corte EDU del 20 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA] (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 47281 del 2009) si sia ritenuto giustificato e conforme anche alle norme della CEDU, un ordine di demolizione delle opere abusive incompatibili con le disposizioni degli strumenti urbanistici, eventualmente accompagnato da una dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi illegittimi (par. 140: "Sarebbe stato ampiamente sufficiente prevedere la demolizione delle opere incompatibili con le disposizioni pertinenti e dichiarare inefficace il progetto di lottizzazione"): così da potersi reputare implicitamente ammesso, anche a livello convenzionale, che una tale sanzione ripristinatoria possa considerarsi giustificata rispetto allo scopo, perseguito dalle norme interne, di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi. 7. Da questa impostazione, che guarda alla collocazione sistematica ed a più livelli, dell'ordine di demolizione ed alla ratio e valutazione di interessi ad esso sottesi, discende il rigore con il quale l'interprete deve accostarsi nell'esaminare eventuali limiti, in fase esecutiva, alla esecuzione dell'ordine stesso. 8. Rigore e attenzione seguiti dal giudice dell'esecuzione: quanto alla dedotta violazione del diritto all'abitazione, e del principio di proporzionalità, al contrario, il giudice, valorizzando il lungo decorso del tempo dalla intervenuta irrevocabilità della sentenza con cui è stato anche adottato l'ordine di demolizione, sviluppatosi senza alcuna iniziativa degli stanti diretta a reperire una soluzione abitativa alternativa, e nel contempo rappresentando l'assenza di specifici profili di impossibilità di rinvenire una diversa abitazione, ha fatto applicazione del principi giurisprudenziali in proposito correttamente richiamati ( cfr. pagine 3 e 4 della ordinanza impugnata). Infatti (cfr. Sez. 3, n. 48021 dell'11/09/2019, Rv. 277994 - 01) questa Corte ha precisato che il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio. Va precisato, al riguardo, che l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo neppure contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 Conv. EDU , posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato (Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Rv.273368 - 01; Sez. 3, n. 18949 del 10/0372016, 267024; Sez. 3, n. 3704 del 09/11/2022, dep. 2023, n.m.; Sez 3, n. 1668 del 29/09/2022, n.m.). In tale quadro, in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, e valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (così Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270 - 01). Le linea guida individuate dalla giurisprudenza di legittimità e da quella convenzionale che debbono orientare il test di proporzionalità devoluto al giudice in fase esecutiva, al fine di valutare se sia giustificata la immediata esecuzione del provvedimento di demolizione, alla luce delle peculiarità del singolo caso, che è onere di chi intende avvelarsene allegare in modo puntuale, possono essere sintetizzate nei termini di seguito indicati: - è necessario che l'esecuzione dell'ordine di demolizione incida sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona tutelato dall'art. 8 della CEDU, per cui l'esigenza di procedere al bilanciamento dei contrapposti interessi sussiste solo nel caso di demolizione di un manufatto adibito ad abituale residenza mentre non si pone nel caso venga opposto il diritto alla tutela della proprietà ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021), Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 47693 del 4/10/2023, Russo); - assumono rilevo la consapevolezza da parte dell'interessato dell'illiceità dell'intervento edilizio che ha originato l'ordine di demolizione, la gravità dell'illecito, da valutarsi anche in considerazione delle disposizioni normative violate, e la tipologia dell'abuso, se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità (Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria; Sez. 3, n. 7412 del 10/11/2020 (dep. 2021), Vitale; Sez. 3, 47693 del 4/10/2023, Russo); - è necessario che sia trascorso un arco temporale ragionevole fra l'accertamento del reato e l'attivazione del procedura esecutiva, così da consentire al destinatario dell'ordine di demolizione di "legalizzare" l'immobile, se possibile, o di esperire i mezzi di tutela dei propri interessi offerti dall'ordinamento e di reperire nuove soluzioni abitative ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 869 del 14/12/2023 n. 869, Cutolo, Rv. 285733; Sez. 4, n. 2770 del 5/10/2023 (dep. 2024), Chisari; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria, Rv 282950);- assumono rilievo le condizioni personali dell'interessato, quali l'età avanzata, le condizioni di salute e il basso reddito con la precisazione però che tali condizioni, di per sé sole, non posso assumere importanza decisiva dovendo essere valutate congiuntamente con la consapevolezza dell'illiceità dell'intervento edilizio e con l'arco temporale decorso dall'accertamento dell'abuso al fine di verificare se l'interessato abbia avuto la posizione di legalizzare il manufatto e di reperire un alloggio alternativo (Sez. 3, n. 7127 del 19/1/2022,; Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023,; Sez. 3, n. 48934 del 15/12/2022,; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, Rv. 282950 ); - assume rilevo che vi sia stata per l'interessato la possibilità di poter far valere le sue ragioni davanti a un organo indipendente (Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023,; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, Rv. 282950); - è necessario che i fatti allegati dall'autore dell'abuso per contrastare l'esecuzione dell'ordine di demolizione non siano dipendenti dalla sua inerzia o, comunque, dalla sua volontà, non potendo il condannato lucrare sulle conseguenze derivate dal suo inadempimento a un dovere imposto da una sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 21198 del 15/2/2023, Esposito; Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023, F.; Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D'Antuono). Il principio di proporzionalità, dunque, presuppone la cogenza dell'ordine di demolizione dell'opera abusivamente realizzata e la sua inderogabile funzione ripristinatoria di un "ordine urbanistico" tuttora violato, non potendo essere utilizzato per eludere tale funzione con il rischio di legittimare 'ex post', nei fatti, condotte costituenti reato e di consolidarne il relativo prodotto/profitto. Esso si frappone all'esecuzione dell'ordine di demolizione per ragioni estranee alla adozione dell'ordine stesso; esso non incide nella fase deliberativa dell'ordine, bensì in quella esecutiva. Per questo i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità devono essere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sul piano dell'allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare (per vero comunque solo temporaneamente, dovendosi escludere una revoca definitiva per quanto sinora osservato) il ripristino di un ordine violato. In altri termini (cfr. Sez. 3, n. 48021 dell'11/09/2019, Rv. 277994 - 01 cit.) il principio di proporzionalità non può essere indiscriminatamente e genericamente dedotto e utilizzato per legittimare la violazione dell'ordine di demolizione irrevocabilmente e necessariamente impartito dal giudice, poiché a tanto si arriverebbe opponendo sempre e comunque la violazione del domicilio o di altri diritti o interessi personali. 9. Quanto al terzo motivo e al tema della contestata decisione di illegittimità dei provvedimenti di condono sono sufficiente i seguenti rilievi. Innanzitutto la tesi per cui la legittimazione alla domanda di condono sarebbe fondata su una pregressa donazione operata in favore di due figli di [OSCURATO:PERSONA] è innanzitutto inammissibile, per assenza di ogni allegazione dimostrativa della asserita donazione anteriore alla domanda di sanatoria. Altro ostacolo a tale ricostruzione è la circostanza per cui non è possibile trasferirelegittimamente immobili abusivi mediante atti tra vivi, tra cui la donazione citata dalla difesa. Infatti ai sensi dell'art. 46 comma 1 del DPR 380/01 "gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù". Consegue che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che secondo il ricorso sarebbero stati legittimati a presentare domanda di condono siccome donatari, al momento della domanda, delle rispettive porzioni di immobile poi condonate, non erano tali, dovendosi ritenere quindi l'immobile interamente in capo alla madre, quale unico centro di interessi legittimato alla istanza di condono, e con correlato divieto di frazionamento dell'opera abusiva, con impossibilità, altresì, per quanto accennato in ordinanza nel citare il parere del P.M., anche di ritenere rispettati i limiti di volumetria condonabile. Si tratta di dati già tutti convergenti verso la giusta decisione del giudice di escludere la rilevabilità di legittimi provvedimenti di condono. Consegue che solo per completezza, quanto al tema della necessaria autorizzazione paesaggistica per una corretta decisione di condono, in concreto inesistente, va ribadito anche che, come rilevato dallo stesso giudice, in tema di reati edilizi, nel caso in cui l'abuso risulti realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento autorizzativo in sanatoria, in ragione della già avvenuta commissione dell'illecito penale, è disciplinato con maggior rigore, prevedendosi che la soprintendenza, per la formulazione del parere di sua competenza, prescritto dall'art. 32, comma 1, legge 28 febbraio 1985, n. 47, fruisca di uno "spatium deliberandi" più ampio di quello assegnatole dall'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica preventiva (180 giorni, anziché 45) e che l'infruttuoso decorso di detto termine valga quale silenzio-rifiuto, impugnabile innanzi al giudice amministrativo. (Sez. 3, n. 36580 del 17/05/2023, Rv. 284987 - 01). 10. Non è dato in alcun modo comprendere, alla luce del ricorso e delle considerazioni sopra sviluppate, l'interesse dei restanti ricorrenti. 11. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.Moggi, 26 GIU, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa lisabe rrebito
Sentenza Cassazione n. 23741/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris