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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09758/2026

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ntroGRASSI ORIANA, elettivamente domiciliata a Roma presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura specialea margine del ricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 8248 del 2018, depositata il 28 settembre 2018, non notificata.Numero registro generale 10569/2019Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 9758/2026Data pubblicazione 16/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione da parte dellacontribuente avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di presa in carico n.07177201600002194000, notificatole, il 17.2.2016, ai sensi dell’art. 29 d.l.n. 78 del 2010, dall’allora concessionaria per la riscossione [OSCURATO:SOCIETA].,in relazione all’intimazione di pagamento n.

TF31PPN01010/2015 dellasomma di euro 109.864,66, conseguente alla sentenza della CTP di Napolin. 16656 del 2015 di parziale accoglimento, nei limiti della riduzione giàoperata in autotutela della pretesa fiscale, dell’impugnazione proposta dallacontribuente avverso l’avviso di accertamento n.

TF3010402863/2014,relativo all’anno di imposta 2010.1.1.

La contribuente con il ricorso introduttivo aveva lamentatol’illegittimità dell’atto di presa in carico impugnato per l’erroneadeterminazione delle somme dovute perché, come già nell’atto diintimazione di pagamento, gli importi erano stati calcolati erroneamentesull’imponibile originariamente accertato dall’Agenzia delle Entrate anzichésu quello rideterminato in autotutela, come previsto dalla sentenza, ecomprendevano, impropriamente, anche il pagamento della sanzione perintero ancorché l’accertamento non fosse ancora divenuto definitivo inpendenza dell’appello avverso la sentenza in questione.

Aveva, quindi,richiesto l’annullamento dell’atto di presa in carica impugnato, evidenziandoche la concessionaria per la riscossione aveva perpetuato gli errori giàcompiuti nell’atto di presa in carico a seguito di iscrizione a ruolo a titoloprovvisorio n. 07177201500008765000, notificatole il 26.6.2015, per lariscossione a titolo provvisorio nella misura di un terzo, ai sensi dell’art. 15d.p.r. n. 602 del 1973, dell’avviso di accertamento emendato in autotutela.Numero registro generale 10569/2019Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 9758/2026Data pubblicazione 16/04/20261.2.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate, riconosciuti gli erroricompiuti nell’intimazione di pagamento ove, in pendenza dell’appello, avevarichiesto l’intera somma dovuta in forza della sentenza anziché i due terzi,aveva disposto lo sgravio parziale con cui aveva provveduto a rettificare gliimporti richiesti, eliminando la posta relativa alle imposte ed ai relativiinteressi e riducendo a due terzi la somma da riscuotere a titolo di sanzioni.2.

La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso e annullato l’atto di presa incarico per la tardività dello sgravio, effettuato dall’Ufficio solo con lacostituzione in giudizio.3.

La CTR, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, aveva rigettato ilgravame e confermato la sentenza di primo grado ritenendo chel’amministrazione finanziaria con l’atto di presa in carico impugnato avesseoperato “una duplicazione di quanto richiesto con l’intimazione dipagamento” e che le somme oggetto del presente giudizio non fosserodovute “essendo stato effettuato sgravio pregresso”.4.

Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, affidandosi a tremotivi, seguito da un “atto di correzione dell’ errore materiale” contenutonella relata di notifica, depositato in data 8.4.2019.

La contribuente si èdifesa depositando il controricorso con cui ha eccepito l’inammissibilità delricorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per l’inesistenza dellanotificazione, eseguita dall’Avvocatura dello Stato solo a nome e per contodell’Agenzia delle Entrate e l’inefficacia sanante dell’atto di correzioneintervenuto dopo la scadenza del termine per la proposizionedell’impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo le ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per extra petizionee omessa pronuncia, sostenendo che la CTR avrebbe deciso ultra petita,annullando l’atto di presa in carico a motivo della duplicazione della richiestaNumero registro generale 10569/2019Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 9758/2026Data pubblicazione 16/04/2026di pagamento che non era oggetto dell’impugnazione originaria dellacontribuente, e avrebbe, invece, omesso la pronuncia in ordine allaquantificazione della pretesa residua, all’esito dello sgravio.2.

Con il secondo motivo le ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 32 comma 2 n. 4 d. lgs. n.546 del 1992 per la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.

LaCTR avrebbe, infatti, espresso in modo sgrammaticato, incomprensibile econtraddittorio le ragioni della decisione di rigetto del gravame.3.

Con il terzo motivo le ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 29 d.l. n. 78 del 2010 conv.dalla legge n. 122 del 2010 laddove la sentenza impugnata ha affermatoche l’atto di presa in carico impugnato costituisce duplicazione dellarichiesta di pagamento contenuta nell’atto di intimazione di pagamentoprodromico mentre si tratterebbe di atti che si riferiscono sempre alla stessarichiesta di pagamento svolta in due diverse fasi della nuova procedura diriscossione.4.

L’esame dei motivi di ricorso per cassazione così come l’esamedell’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione propostodall’Agenzia delle Entrate e Riscossione sollevata dalla controricorrenterestano assorbiti dall’originaria improponibilità dell’impugnazione dellacontribuente avverso l’avviso di presa in carico, rilevabile d’ufficio in ognistato e grado del processo in quanto questione processuale afferenteall’interesse ad agire su cui i giudici di merito non hanno espressamentepronunciato, implicante l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudiziodi primo grado.4.1.

La controversia ha ad oggetto, infatti, l’impugnazione da parte dellacontribuente di un avviso di presa in carico, cioè dell’atto con cui ilconcessionario della riscossione comunica al contribuente di aver ricevutoin carico per la riscossione le somme dell’accertamento ormai definitivo edesecutivo emesso dall’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 10569/2019Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 9758/2026Data pubblicazione 16/04/20264.2.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte l’avviso di presa incarico non rientra nel novero degli atti autonomamente impugnabili di cuiall’ art. 19 d. lgs. n. 546 del 1992, trattandosi in linea generale di un attoamministrativo senza valenza provvedimentale, e cioè privo di efficaciaunilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario chenon ha, quindi, di regola alcun interesse ad impugnarlo.4.3.

La Corte, con l’ordinanza n. 21254 del 2023, ha affermato il principiosecondo cui « In tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto diricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 etutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidereautoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente,modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale,inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori; non possono,invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbenepromananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossioneo da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la primacomunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale,espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in viapresuntiva, di non aver avuto notizia.» Ed ha, poi, concluso che«All’evidenza, l’avviso di presa in carico non ha capacità di incisioneunilaterale sui profili sostanziali, né involge lesioni agli aspetti processuali,comportando limitazioni all’azione.

Esso è pertanto estraneo alla categoriadegli atti autonomamente impugnabili, per cui consentirne la ricorribilitàsignifica avvallare la “retrodatazione” dell’interesse ad agire che da attualediverrebbe eventuale, […].

Differente la circostanza quando l’avviso di presain carico sia il primo atto con cui si manifesta, palesandosi, un precedenteprovvedimento lesivo, che potrebbe essere espresso, tacito o anchepresupposto.»4.4.

Ne deriva il difetto di interesse del contribuente ad impugnarel’avviso di presa in carico di per sé privo di efficacia lesiva della sua sferaNumero registro generale 10569/2019Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 9758/2026Data pubblicazione 16/04/2026giuridica a meno che non costituisca la prima comunicazione dell’esistenzadi un atto impositivo presupposto di cui non gli sia stata data comunicazione(Cass. n. 4903 del 2025; Cass. n. 1397 del 2026).4.5.

Nel caso di specie non ricorre l’eccezione alla regola della nonimpugnabilità dell’atto di presa in carico costituita dalla mancata notificadell’avviso di accertamento e dell’intimazione di pagamento presuppostiperché, pacificamente, la contribuente li ha ricevuti ed impugnati.4.6.

Ne consegue l’inammissibilità originaria del ricorso con cui lacontribuente ha proposto l’impugnazione dell’avviso di presa in carico perdifetto di interesse ad agire, rilevabile d’ufficio anche nel giudizio dilegittimità ove non abbia, come nel caso in esame, formato oggetto dipronuncia da parte dei giudici di merito.

Il difetto della condizionedell’azione costituita dall’interesse ad agire riguarda, infatti, uno deipresupposti “fondanti” la struttura ed il funzionamento del processo e lamancata deduzione ad opera delle parti della relativa questione processualenei precedenti gradi di giudizio non può comportare la formazione delgiudicato interno (Cass. Sez.

U. n. 24172 del 2025).5.

L’improponibilità dell’impugnazione avverso l’atto di presa in carico perdifetto di interesse ad agire della contribuente comporta la declaratoria diinammissibilità del ricorso originario, con conseguente assorbimento deimotivi di ricorso e cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 comma 3c.p.c., della sentenza impugnata.6.

Le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità vannointegralmente compensate in ragione del rilievo d’ufficio dell’inammissibilitàdel ricorso introduttivo.

P.Q.MPronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata edichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.Dichiara integralmente compensate le spese di tutti i gradi del giudizio.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.Numero registro generale 10569/2019Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 9758/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il PresidenteROBERTA CRUCITTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroGRASSI ORIANA, elettivamente domiciliata a Roma presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura specialea margine del ricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 8248 del 2018, depositata il 28 settembre 2018, non notificata.Numero registro generale 10569/2019Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 9758/2026Data pubblicazione 16/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione da parte dellacontribuente avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di presa in carico n.07177201600002194000, notificatole, il 17.2.2016, ai sensi dell’art. 29 d.l.n. 78 del 2010, dall’allora concessionaria per la riscossione [OSCURATO:SOCIETA].,in relazione all’intimazione di pagamento n. TF31PPN01010/2015 dellasomma di euro 109.864,66, conseguente alla sentenza della CTP di Napolin. 16656 del 2015 di parziale accoglimento, nei limiti della riduzione giàoperata in autotutela della pretesa fiscale, dell’impugnazione proposta dallacontribuente avverso l’avviso di accertamento n. TF3010402863/2014,relativo all’anno di imposta 2010.1.1. La contribuente con il ricorso introduttivo aveva lamentatol’illegittimità dell’atto di presa in carico impugnato per l’erroneadeterminazione delle somme dovute perché, come già nell’atto diintimazione di pagamento, gli importi erano stati calcolati erroneamentesull’imponibile originariamente accertato dall’Agenzia delle Entrate anzichésu quello rideterminato in autotutela, come previsto dalla sentenza, ecomprendevano, impropriamente, anche il pagamento della sanzione perintero ancorché l’accertamento non fosse ancora divenuto definitivo inpendenza dell’appello avverso la sentenza in questione. Aveva, quindi,richiesto l’annullamento dell’atto di presa in carica impugnato, evidenziandoche la concessionaria per la riscossione aveva perpetuato gli errori giàcompiuti nell’atto di presa in carico a seguito di iscrizione a ruolo a titoloprovvisorio n. 07177201500008765000, notificatole il 26.6.2015, per lariscossione a titolo provvisorio nella misura di un terzo, ai sensi dell’art. 15d.p.r. n. 602 del 1973, dell’avviso di accertamento emendato in autotutela.Numero registro generale 10569/2019Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 9758/2026Data pubblicazione 16/04/20261.2. Successivamente l’Agenzia delle Entrate, riconosciuti gli erroricompiuti nell’intimazione di pagamento ove, in pendenza dell’appello, avevarichiesto l’intera somma dovuta in forza della sentenza anziché i due terzi,aveva disposto lo sgravio parziale con cui aveva provveduto a rettificare gliimporti richiesti, eliminando la posta relativa alle imposte ed ai relativiinteressi e riducendo a due terzi la somma da riscuotere a titolo di sanzioni.2. La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso e annullato l’atto di presa incarico per la tardività dello sgravio, effettuato dall’Ufficio solo con lacostituzione in giudizio.3. La CTR, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, aveva rigettato ilgravame e confermato la sentenza di primo grado ritenendo chel’amministrazione finanziaria con l’atto di presa in carico impugnato avesseoperato “una duplicazione di quanto richiesto con l’intimazione dipagamento” e che le somme oggetto del presente giudizio non fosserodovute “essendo stato effettuato sgravio pregresso”.4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, affidandosi a tremotivi, seguito da un “atto di correzione dell’ errore materiale” contenutonella relata di notifica, depositato in data 8.4.2019. La contribuente si èdifesa depositando il controricorso con cui ha eccepito l’inammissibilità delricorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per l’inesistenza dellanotificazione, eseguita dall’Avvocatura dello Stato solo a nome e per contodell’Agenzia delle Entrate e l’inefficacia sanante dell’atto di correzioneintervenuto dopo la scadenza del termine per la proposizionedell’impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo le ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per extra petizionee omessa pronuncia, sostenendo che la CTR avrebbe deciso ultra petita,annullando l’atto di presa in carico a motivo della duplicazione della richiestaNumero registro generale 10569/2019Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 9758/2026Data pubblicazione 16/04/2026di pagamento che non era oggetto dell’impugnazione originaria dellacontribuente, e avrebbe, invece, omesso la pronuncia in ordine allaquantificazione della pretesa residua, all’esito dello sgravio.2. Con il secondo motivo le ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 32 comma 2 n. 4 d. lgs. n.546 del 1992 per la mancanza di motivazione della sentenza impugnata. LaCTR avrebbe, infatti, espresso in modo sgrammaticato, incomprensibile econtraddittorio le ragioni della decisione di rigetto del gravame.3. Con il terzo motivo le ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 29 d.l. n. 78 del 2010 conv.dalla legge n. 122 del 2010 laddove la sentenza impugnata ha affermatoche l’atto di presa in carico impugnato costituisce duplicazione dellarichiesta di pagamento contenuta nell’atto di intimazione di pagamentoprodromico mentre si tratterebbe di atti che si riferiscono sempre alla stessarichiesta di pagamento svolta in due diverse fasi della nuova procedura diriscossione.4. L’esame dei motivi di ricorso per cassazione così come l’esamedell’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione propostodall’Agenzia delle Entrate e Riscossione sollevata dalla controricorrenterestano assorbiti dall’originaria improponibilità dell’impugnazione dellacontribuente avverso l’avviso di presa in carico, rilevabile d’ufficio in ognistato e grado del processo in quanto questione processuale afferenteall’interesse ad agire su cui i giudici di merito non hanno espressamentepronunciato, implicante l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudiziodi primo grado.4.1. La controversia ha ad oggetto, infatti, l’impugnazione da parte dellacontribuente di un avviso di presa in carico, cioè dell’atto con cui ilconcessionario della riscossione comunica al contribuente di aver ricevutoin carico per la riscossione le somme dell’accertamento ormai definitivo edesecutivo emesso dall’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 10569/2019Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 9758/2026Data pubblicazione 16/04/20264.2. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte l’avviso di presa incarico non rientra nel novero degli atti autonomamente impugnabili di cuiall’ art. 19 d. lgs. n. 546 del 1992, trattandosi in linea generale di un attoamministrativo senza valenza provvedimentale, e cioè privo di efficaciaunilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario chenon ha, quindi, di regola alcun interesse ad impugnarlo.4.3. La Corte, con l’ordinanza n. 21254 del 2023, ha affermato il principiosecondo cui « In tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto diricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 etutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidereautoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente,modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale,inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori; non possono,invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbenepromananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossioneo da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la primacomunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale,espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in viapresuntiva, di non aver avuto notizia.» Ed ha, poi, concluso che«All’evidenza, l’avviso di presa in carico non ha capacità di incisioneunilaterale sui profili sostanziali, né involge lesioni agli aspetti processuali,comportando limitazioni all’azione. Esso è pertanto estraneo alla categoriadegli atti autonomamente impugnabili, per cui consentirne la ricorribilitàsignifica avvallare la “retrodatazione” dell’interesse ad agire che da attualediverrebbe eventuale, […]. Differente la circostanza quando l’avviso di presain carico sia il primo atto con cui si manifesta, palesandosi, un precedenteprovvedimento lesivo, che potrebbe essere espresso, tacito o anchepresupposto.»4.4. Ne deriva il difetto di interesse del contribuente ad impugnarel’avviso di presa in carico di per sé privo di efficacia lesiva della sua sferaNumero registro generale 10569/2019Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 9758/2026Data pubblicazione 16/04/2026giuridica a meno che non costituisca la prima comunicazione dell’esistenzadi un atto impositivo presupposto di cui non gli sia stata data comunicazione(Cass. n. 4903 del 2025; Cass. n. 1397 del 2026).4.5. Nel caso di specie non ricorre l’eccezione alla regola della nonimpugnabilità dell’atto di presa in carico costituita dalla mancata notificadell’avviso di accertamento e dell’intimazione di pagamento presuppostiperché, pacificamente, la contribuente li ha ricevuti ed impugnati.4.6. Ne consegue l’inammissibilità originaria del ricorso con cui lacontribuente ha proposto l’impugnazione dell’avviso di presa in carico perdifetto di interesse ad agire, rilevabile d’ufficio anche nel giudizio dilegittimità ove non abbia, come nel caso in esame, formato oggetto dipronuncia da parte dei giudici di merito. Il difetto della condizionedell’azione costituita dall’interesse ad agire riguarda, infatti, uno deipresupposti “fondanti” la struttura ed il funzionamento del processo e lamancata deduzione ad opera delle parti della relativa questione processualenei precedenti gradi di giudizio non può comportare la formazione delgiudicato interno (Cass. Sez. U. n. 24172 del 2025).5. L’improponibilità dell’impugnazione avverso l’atto di presa in carico perdifetto di interesse ad agire della contribuente comporta la declaratoria diinammissibilità del ricorso originario, con conseguente assorbimento deimotivi di ricorso e cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 comma 3c.p.c., della sentenza impugnata.6. Le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità vannointegralmente compensate in ragione del rilievo d’ufficio dell’inammissibilitàdel ricorso introduttivo. P.Q.MPronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata edichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.Dichiara integralmente compensate le spese di tutti i gradi del giudizio.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.Numero registro generale 10569/2019Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 9758/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il PresidenteROBERTA CRUCITTI
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