CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 1990
Cassazione n. 01178/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/12/1990 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; /i/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, parzialmente riformando la pronuncia del locale Tribunale per aver revocato la confisca del denaro e disposto l'immediata restituzione all'avente diritto, ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (Erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, mancanza di motivazione, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; mancanza della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva, nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5 sent. imp.). Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 5 sent. imp.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il i) esi