CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07221/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24748/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSOn.190/2023depositata il 05/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; Ritenuto che si possa provvedere con il presente decreto anche in ordine alla richiesta della controricorrente relativa alla regolamentazione delle spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Decreto n. 29567 del 15-11-2024 Rv. 672894- 01) e ritenuto che sussistano i presupposti per la compensazionedi quelle spese, in ragione della condotta processuale del ricorrente, il quale all’udienza non ha insistito nell’istanza di sospensione, P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; compensa le spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ.; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso