Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 18558/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18920R.G. anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Prefetto della Provincia di Varese , rappresentat o e difes o dall’Avvocatura generale dello Stato; controricorrente avverso l’ordinanza n. 120/2022 del Giudice di pace di Varese, depositatail 20 giugno 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 aprile 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 18920/2022 camera di consiglio17.4.2023

1. ― E’ impugnata per cassazione l’ordinanza del Giudice di pace di Varese con cui è stata respinta l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] il decreto di espulsione contro di lui emesso.

2. ― Il ricorso si fonda su di un motivo.

L’Amministrazione intimata resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 13 e 19 d.lgs.n.286 /1998, violazione dell’art. 19, comma 4 , d . lgs . n. 150/2011, nonché dell’art. 9 , comma 1 , dir . 20 0 3/32/ CE e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si lamenta, in sintesi, che il Giudice di pace abbia prima sospeso gli effetti del provvedimento espulsivo in considerazione della pendenza del giudizio vertente sulla propria domanda di protezione internazionale,per poi respingere il ricorso , con l’ordinanza in questa sede impugnata, in considerazione della pronuncia con cui la Corte di appello di Firenze aveva accertato l’insussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda proposta.

Rileva il ricorrente che il Giudice di pace avrebbedovuto di contro dichiarare nullo o comunque privo di effetti il decreto di espulsione.

2. ─ Il ricorso è fondato.

Come dedotto dal ricorrente,il provvedimento espulsivo è stato emesso il 24 gennaio 2018: dopo, quindi , la proposizione , in data 9 marzo 2016,della domanda di protezione internazionale .

La sequenza temporale trova conferma nel rilievo per cui la domanda di protezione internazionale, per essere stata definita, nel merito, con sentenza di appello, venne introdotta anteriormente all’entrata in vigore della disciplina contenuta nell’art. 35 bis d.lgs. n. 25/2008, inserito dall’art. 6, comma 1, lett. g), d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, nella l. n. 46/2017(disciplina che contempla, come è noto, un unico grado di merito).

Ciò posto, nella vigenza dell’art. 19 d.lgs. n. 150/2011 era Sez.

I–RG 18920/2022 camera di consiglio17.4.2023 operante la previsione, poi ribadita nella successiva disciplina , oggi vigente, per cui l a proposizione del ricorso in materia di protezione internazionale sospende , di regola, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato(comma 4).

E q uesta Corte ha avuto modo di precisare che l’art. 19, comma 4, cit.prevedeva, in caso di reclamo , la sospensione ex lege del provvedimento di diniego della protezione internazionale senza alcuna previsione del termine di cessazione, sicché operava, secondo la disciplina ratione temporisvigente, sino al termine del giudizio e dunque fino al momento del passaggio in giudicat o (mentre, di contro, con l’entrata in vigore dell’art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, la cessazione dell'effetto sospensivo si verifica sempre in caso di rigetto del ricorso con decreto del tribunale anche non definitivo) (Cass. 27 luglio 2017, n. 18737; Cass. 22 giugno 2020, n. 12206; Cass. 19 novembre 2020,n. 26365).

Discende da ciò che il Giudice di paceavrebbe dovuto prendere atto dell’anteriorità temporale della domanda di protezione internazionale rispetto al decreto di espulsione, il quale non avrebbe potuto essere pronunciato prima del passaggio in giudicato della decisione giurisdizionale su tale domanda.

3. ─ L’ordinanza impugnata va dunque cassata.

Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, può rendersi pronuncia di merito nel senso dell’annullamento del decreto di espulsione.

4. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, Sez.

I–RG 18920/2022 camera di consiglio17.4.2023 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. 12 novembre 2010, n. 23007e Cass. 13 maggio 2009, n. 11028, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (per tutte: Cass. 29 novembre 2018, n. 30876).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18920R.G. anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Prefetto della Provincia di Varese , rappresentat o e difes o dall’Avvocatura generale dello Stato; controricorrente avverso l’ordinanza n. 120/2022 del Giudice di pace di Varese, depositatail 20 giugno 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 aprile 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 18920/2022 camera di consiglio17.4.2023 1. ― E’ impugnata per cassazione l’ordinanza del Giudice di pace di Varese con cui è stata respinta l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] il decreto di espulsione contro di lui emesso. 2. ― Il ricorso si fonda su di un motivo. L’Amministrazione intimata resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 13 e 19 d.lgs.n.286 /1998, violazione dell’art. 19, comma 4 , d . lgs . n. 150/2011, nonché dell’art. 9 , comma 1 , dir . 20 0 3/32/ CE e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si lamenta, in sintesi, che il Giudice di pace abbia prima sospeso gli effetti del provvedimento espulsivo in considerazione della pendenza del giudizio vertente sulla propria domanda di protezione internazionale,per poi respingere il ricorso , con l’ordinanza in questa sede impugnata, in considerazione della pronuncia con cui la Corte di appello di Firenze aveva accertato l’insussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda proposta. Rileva il ricorrente che il Giudice di pace avrebbedovuto di contro dichiarare nullo o comunque privo di effetti il decreto di espulsione. 2. ─ Il ricorso è fondato. Come dedotto dal ricorrente,il provvedimento espulsivo è stato emesso il 24 gennaio 2018: dopo, quindi , la proposizione , in data 9 marzo 2016,della domanda di protezione internazionale . La sequenza temporale trova conferma nel rilievo per cui la domanda di protezione internazionale, per essere stata definita, nel merito, con sentenza di appello, venne introdotta anteriormente all’entrata in vigore della disciplina contenuta nell’art. 35 bis d.lgs. n. 25/2008, inserito dall’art. 6, comma 1, lett. g), d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, nella l. n. 46/2017(disciplina che contempla, come è noto, un unico grado di merito). Ciò posto, nella vigenza dell’art. 19 d.lgs. n. 150/2011 era Sez. I–RG 18920/2022 camera di consiglio17.4.2023 operante la previsione, poi ribadita nella successiva disciplina , oggi vigente, per cui l a proposizione del ricorso in materia di protezione internazionale sospende , di regola, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato(comma 4). E q uesta Corte ha avuto modo di precisare che l’art. 19, comma 4, cit.prevedeva, in caso di reclamo , la sospensione ex lege del provvedimento di diniego della protezione internazionale senza alcuna previsione del termine di cessazione, sicché operava, secondo la disciplina ratione temporisvigente, sino al termine del giudizio e dunque fino al momento del passaggio in giudicat o (mentre, di contro, con l’entrata in vigore dell’art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, la cessazione dell'effetto sospensivo si verifica sempre in caso di rigetto del ricorso con decreto del tribunale anche non definitivo) (Cass. 27 luglio 2017, n. 18737; Cass. 22 giugno 2020, n. 12206; Cass. 19 novembre 2020,n. 26365). Discende da ciò che il Giudice di paceavrebbe dovuto prendere atto dell’anteriorità temporale della domanda di protezione internazionale rispetto al decreto di espulsione, il quale non avrebbe potuto essere pronunciato prima del passaggio in giudicato della decisione giurisdizionale su tale domanda. 3. ─ L’ordinanza impugnata va dunque cassata. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, può rendersi pronuncia di merito nel senso dell’annullamento del decreto di espulsione. 4. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, Sez. I–RG 18920/2022 camera di consiglio17.4.2023 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. 12 novembre 2010, n. 23007e Cass. 13 maggio 2009, n. 11028, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (per tutte: Cass. 29 novembre 2018, n. 30876). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annul
Decreto Cassazione n. 18558/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris