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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01034/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia emessa in data 22 novembre 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 6 cod. pen. e 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., escludendo le aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 6 e 7, cod. pen. e riducendo la pena (fatti commessi in Perugia il 2 dicembre 2012); - che, in data 28 novembre 2023, è stata depositata memoria nell'interesse del ricorrente con la quale sono state meglio lumeggiate le ragioni a sostegno del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che i primi due motivi di ricorso, che denunciano il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv, 84, 624 cod. pen. e 56 e 624 cod. pen. e il vizio di motivazione, sono generici, perché meramente reiterativi di identica doglianza, relativa all'unicità o alla duplicità dei reati commessi, proposta in appello, adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l'apprensione di una res strumentale alla commissione di altro reato costituisse un fatto ontologicamente diverso ed autonomo rispetto alla successiva condotta di apprensione di un ulteriore res, potendosi ipotizzare tra le stesse un rapporto di connessione teleologica); - che il terzo ed il quarto motivo, protesi a censurare il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 56 e 624 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in punto di esclusione della desistenza volontaria, è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza in fatto dell'istituto invocato alla luce delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di come il ladro, dopo aver aperto l'autovettura e dopo averne ispezionato l'interno, accortosi di essere osservato, si era allontanato senza prendere nulla (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata):ciò, in applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Rv. 271435; conf.

Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Rv. 272677); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q .

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia emessa in data 22 novembre 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 6 cod. pen. e 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., escludendo le aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 6 e 7, cod. pen. e riducendo la pena (fatti commessi in Perugia il 2 dicembre 2012); - che, in data 28 novembre 2023, è stata depositata memoria nell'interesse del ricorrente con la quale sono state meglio lumeggiate le ragioni a sostegno del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che i primi due motivi di ricorso, che denunciano il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv, 84, 624 cod. pen. e 56 e 624 cod. pen. e il vizio di motivazione, sono generici, perché meramente reiterativi di identica doglianza, relativa all'unicità o alla duplicità dei reati commessi, proposta in appello, adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l'apprensione di una res strumentale alla commissione di altro reato costituisse un fatto ontologicamente diverso ed autonomo rispetto alla successiva condotta di apprensione di un ulteriore res, potendosi ipotizzare tra le stesse un rapporto di connessione teleologica); - che il terzo ed il quarto motivo, protesi a censurare il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 56 e 624 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in punto di esclusione della desistenza volontaria, è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza in fatto dell'istituto invocato alla luce delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di come il ladro, dopo aver aperto l'autovettura e dopo averne ispezionato l'interno, accortosi di essere osservato, si era allontanato senza prendere nulla (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata):ciò, in applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Rv. 271435; conf. Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Rv. 272677); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2
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