CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33000/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 30/05/2023 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 30 maggio 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 8 novembre 2021 del GUP del Tribunale di Trapani che aveva conOtinato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per due cessioni di stupefacenti, l primai 5 chili e la seconda di 12 chili di hashish. 2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la sentenza di secondo grado si era appiattita sulla prima e non aveva ben governato la prova (primo motivo) e perché l'aumento per la continuazione era stato eccessivo (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] t I 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo consiste in generiche di deduzioni di fatto in merito all'accertamento di responsabilità la cui valutazione è preclusa al giudice di legittimità. I Giudici di merito hanno accertato, sulla base delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dei servizi di opc su strada e presso la serra di [OSCURATO:PERSONA], detto "Scintilla", nonché dei dati acquisiti dal Sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT), che [OSCURATO:PERSONA] era stato l'autore di entrambi i reati di cessione di hashish. Più precisamente, nel primo episodio, gli inquirenti avevano visto che i due occupanti della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e il conducente del furgone Nissan si erano incontrati da "Scintilla"; avevano appreso dalle intercettazioni ambientali nella Renault che il pagamento dello stupefacente sarebbe stato anticipato rispetto alla consegna; avevano verificato, sulla base dei dati acquisiti dal SCNTT, che gli occupanti della Renault si erano successivamente incontrati con il conducente del furgone Nissan in autostrada; quindi, avevano seguito l'auto e avevano arrestato in flagranza gli acquirenti dei 5 chili di hashish; nei giorni successivi, avevano nuovamente notato quello stesso furgone Nissan, già visto da "Scintilla", l'avevano seguito fino all'arrivo da "Scintilla" e l'avevano successivamente controllato, identificando il conducente in [OSCURATO:PERSONA]. Nel secondo episodio, le intercettazioni avevano registrato la programmazione dell'acquisto dello stupefacente nella misura di dodici chili e il servizio di opc aveva confermato che l'acquirente, [OSCURATO:PERSONA] si era recato nella villetta estiva del Bongiorno, anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per la consegna. In altro procedimento, era emerso che Bongiorno, a bordo sempre del furgone Nissan, aveva incontrato Ferrara presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha allegato che non era lui il "Fabio" delle intercettazioni, che nel primo episodio non era stato identificato il conducente del furgone Nissan e che nel secondo episodio non era possibile collegare il suo incontro con [OSCURATO:PERSONA] presso la casa della Scardina alle intercettazioni di giorni prima. La motivazione della sentenza impugnata è particolarmente accurata ed esauriente. La Corte territoriale ha riesaminato criticamente il compendio probatorio e ha risposto alle censure di fatto sollevate dimostrando la perfetta corrispondenza tra il contenuto delle intercettazioni e i riscontri dei servizi di opc e di sequestro. L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, e non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra le più recenti, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Per giunta, nel caso in esame, le comunicazioni non erano state criptiche e, come detto, sono state puntualmente riscontrate dai successivi servizi di osservazione. L'allegazione difensiva secondo cui nel primo episodio non era lui a condurre il furgone Nissan è rimasta a livello congetturale. La contestazione in merito al secondo episodio è solo parziale e non coglie nel segno perché non ha avuto a oggetto l'incontro tra Anastasi e Bongiorno presso la sua villetta. La sentenza regge pienamente alle censure sollevate. Va disatteso anche il secondo motivo di ricorso perché il G.u.p. ha motivato l'entità dell'aumento per la continuazione, pari ad anni 1 di reclusione, trattandosi di spaccio di un certo livello. La Corte territoriale ha motivatamente confermato la pena, e quindi l'entità dell'aumento per la continuazione, in ragione della gravità del fatto e della negativa personalità del ricorrente, soggetto pluripregiudicato anche con precedenti specifici, nel pieno rispetto dei criteri di giudizio dettati dalle Sezioni Unite Pizzone (sent. n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] decis