CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37130/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi B e C) e documentale (capo A), a lui ascritti nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale, società dichiarata fallita il 12 febbraio 2014. Il giudice per l'udienza preliminare aveva assolto l'imputato riconoscendo in suo favore la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dopo aver riqualificato il capo A) come bancarotta semplice documentale ai sensi dell'art. 217 legge fall. e i capi B) e C) come bancarotta preferenziale ai sensi dell'art. 216, comma terzo, legge fall. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la inammissibilità, per genericità, dell'appello proposto dal pubblico ministero. 2.1.1. Al capo A) risulta contestata l'omessa tenuta delle scritture contabili. Il giudice di primo grado aveva qualificato il fatto ai sensi dell'art. 217 legge fall. in virtù della ritenuta insussistenza del dolo specifico. L'appello del pubblico ministero era imperniato solo sulla configurabilità del dolo generico vale a dire su un elemento irrilevante sia in astratto, ai fini della sussistenza della fattispecie delittuosa in rassegna, sia in concreto, alla luce delle ragioni poste alla base della decisione appellata. 2.1.2. L'appello sarebbe generico anche nelle parti relative ai capi B) e C), poiché si esaurirebbe nella trascrizione di massime giurisprudenziali senza alcun confronto effettivo con le ragioni della decisione di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per avere il giudice di appello ribaltato il giudizio assolutorio, senza provvedere, però, alla necessaria rinnovazione della prova dichiarativa, in particolare senza riassumere la testimonianza del curatore del fallimento. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l'inosservanza degli artt. 597, commi 1 e 2, e 521, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe riqualificato i fatti in termini di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, andando oltre il devoluto. Inoltre, in relazione al capo B), avrebbe violato il principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, laddove qualifica come fraudolenta una condotta che lo stesso editto accusatorio ascrive all'imputato in termini di bancarotta preferenziale. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per i più gravi fatti a lui addebitati dal giudice di appello senza alcun confronto argomentativo con la sentenza di primo grado. 2.5. Con il quinto si duole del mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alla aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, cod. pen.3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. 4. Il ricorso non è inammissibile, va pertanto dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione. 5. L'appello del pubblico ministero si esauriva in un unico motivo di gravame con il quale l'organo di accusa contestava espressamente solo l'erronea applicazione degli artt. 131-bis cod. pen. e 219, comma terzo, legge fall. (così paragrafo 2 dell'atto di appello, mentre i paragrafi 1 e 3 esponevano, rispettivamente, considerazioni introduttive e conclusive). 5.1. Le doglianze esposte si limitavano a invocare la configurabilità di un dolo generico nel reato di bancarotta documentale (capo A), senza incidere sulla qualificazione giuridica del fatto dato che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o omessa tenuta delle scritture contabili, quale è quello ritenuto nel caso di specie, postula il dolo specifico (cfr. Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904); le censure si appuntavano, poi, sulla entità del danno provocato dai reati di bancarotta preferenziale (capi B e C), non contenibile in termini di particolare tenuità. 5.2. L'impugnazione del pubblico ministero devolveva al giudice di secondo grado non il punto della qualificazione giuridica dei fatti (per la nozione di "punto" della decisione Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino) ma soltanto quello della configurabilità o meno dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. È vero che la definizione giuridica del fatto rientra tra i poteri di ufficio del giudice, tuttavia quest'ultimo può esercitarli soltanto su punti devoluti alla sua cognizione ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen., non su punti ormai preclusi (cfr. paragrafo 3.3. della motivazione Sezioni Unite Tuzzolino, cit. che ricomprende nella nozione di punto della decisione: «l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna- l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio»). 5.3. La Corte di appello, invece, ha ricondotto i fatti alle fattispecie più gravi di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, applicando la pena per le stesse prevista, così esorbitando dai limiti del devoluto.6. In difetto di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va allora rilevato che il termine massimo di prescrizione dei reati (commessi il 12 febbraio 2014) è maturato il 24 marzo 2022, considerati 224 giorni di sospensione (rinvio dal 13 aprile 2017 al 23 novembre 2017, per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze): 7. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugn