CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08102/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 12/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato previsto dall'art. 74, commi 1-2-3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione dell'indagato all'associazione criminale. L'ordinanza sarebbe illogica per avere il Tribunale, da una parte, affermato che non vi sarebbe prova dell'attività illecita del Russo, cioè che questi spacciasse, e, dall'altra, formulato il giudizio di gravità indiziaria senza tenere conto che il ricorrente non avrebbe mai assunto la veste di collettore delle somme di provenienza illecita. Il Tribunale, in particolare, avrebbe fatto derivare il giudizio di gravità indiziaria sulla base di alcuni contatti avuto dal ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] - che avrebbe avuto il ruolo di gestire "i pusher sottoposti", partecipi all'associazione criminale, ed al quale con scadenza periodica sarebbero state corrisposte somme di denaro per pregresse forniture di sostanze stupefacenti - e [OSCURATO:PERSONA] senza tuttavia considerare che il ricorrente avrebbe avuto contatti solo con due membri dell'associazione- nessuno successivo al 6.9.2019- e nessun collegamento con il promotore; l'ordinanza sarebbe inoltre viziata per non avere considerato che un partecipe ad un'associazione non potrebbe trovarsi in una posizione di debito con questa (si allega l'ordinanza del riesame di annullamento del titolo custodiale nei riguardi del coindagato [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiva, fatto discendere da una ipotizzata vicinanza dell'indagato ad ambienti allarmanti criminalità organizzata, senza tuttavia considerare che l'indagato non ha avuto contatti con altri soggetti coinvolti nella medesima vicenda dal 6.9.2019 e che l'attività captativa posta in essere nei riguardi di Russo si sarebbe sviluppata tra il 15 ed il 29 marzo 2019 con esito negativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. Il Tribunale con una motivazione puntuale e immune da illogicità manifeste ha descritto la struttura del gruppo, la sua composizione soggettiva, i singoli contributi offerti dai partecipi, i ruoli ricoperti. 2.1. Il quadro indiziario, ha spiegato il Tribunale, ha consentito di ravvisare l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nei territori di Guardavalle e Soverato, condotta dal "triunnvirato" composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ambito di tale consorteria sono state individuate due articolazioni territoriali: il gruppo di Guardavalle, dedito al rifornimento della droga e diretto da Riitano e Gagliardi, e quello di Soverato, diretto da Campagna e dedito, invece, allo spaccio. Nell'ambito della struttura organizzativa, sono stati, inoltre, individuati, in una sorta di posizione intermedia tra i vertici, i fornitori ed i pusher, [OSCURATO:PERSONA], il quale si occuperebbe della contabilità, e [OSCURATO:PERSONA], il quale coadiuverebbe il Campagna nella gestione del gruppo soveratese con il compito di fissare le scadenze mensili per la riscossione dei proventi illeciti derivanti dalle cessioni della sostanza stupefacente e di dare istruzioni ai sodali sulla cautele da adottare. 2 5 l In tale contesto, si è spiegato, attraverso l'esame di numerose conversazioni, richiamate nella ordinanza impugnata, come: a) Russo, così come altri soggetti, avrebbe versato a scadenza periodica somme di denaro a [OSCURATO:PERSONA], che, come detto, aveva il ruolo di gestire "i pusher sottoposti", partecipi all'associazione criminale e che incassava da questi il denaro per pregresse forniture di sostanza stupefacente; b) dette somme costituissero una "tassa" fissa che j attraverso Colubriale, veniva versata a [OSCURATO:PERSONA] "dominus del territorio Soveratese, che risulta soggetto al suo penetrante controllo" (così il Tribunale); c) Russo fosse pienamente consapevole delle modalità operative del gruppo e del ruolo di Campagna; d) Russo, in particolare, dovesse corrispondere stabilmente a Campagna per il tramite di Colubriale la somma di 300 euro al mese e che detta somma veniva normalmente consegnata al coindagato [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, aggiungeva quella di cui egli era debitore; e) nonostante l'assenza di elementi comprovanti lo svolgimento da parte del ricorrente di attività illecita, la somma corrisposta da Russo avesse la stessa ragione giustificatrice, cioè fosse legata all'attività di spaccio. Rispetto a tale quadro di riferimento nulla di specifico è stato dedotto dall'indagato che non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato e neppure ha spiegato il senso e la portata delle conversazioni valorizzate in chiave accusatoria dal Tribunale e cioè perché egli dovesse versare, così come gli altri soggetti dediti allo spaccio, somme di denaro a Colubriale. Né è chiaro perché, sulla base della ricostruzione fattuale compiuta dal Giudice di merito, nel caso di specie sussisterebbe la ipotizzata violazione di legge. Sulla scorta dell'ampio compendio probatorio di cui si è detto, l'ordinanza impugnata giustifica congruamente la sussistenza dell'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e la partecipazione ad essa del ricorrente. Nel reato associativo, come nel caso di specie, le singole volontà, i singoli interessi si fondono, perdendo la specifica consistenza, nel mezzo che unifica le singole condotte, che le rende comuni e proiettate verso un obiettivo superiore, trasversale per tutti; in questo senso il reato associativo ha in sé una componente di neutralità, perchè esso assorbe gli scopi individuali, degradandoli a motivi. La diversità di scopo personale non è ostativa, infatti, alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. La diversità di scopo personale non è ostativa, infatti, alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti.Nè l'associazione criminosa è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare o dalla esistenza di un contrasto degli interessi economici di essi. 2.2. Non diversamente, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha chiarito come non vi siano elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; anche sul punto nulla è stato dedotto essendosi limitato l'indagato a rappresentare elementi (la circostanza che l'attività captativa nei confronti del Russo avrebbe avilto esito negativo ovvero quella per cui il ricorrente non avrebbe avuto contatti con altri coindagati dal 6.9.2019) obiettivamente inidonei a scalfire il / ragionamento del Tribunale. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f