CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 ottobre 2023
Cassazione n. 19883/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02CRD2L ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame è stato proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 30 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 5.99-bis cod. proc. pen. Ritenuto che il ricorso in esame è incentrato sull'incongruità del percorso motivazionale formulato dalla Corte di appello di Ancona, con argomentazioni prospettate al di fuori dei parametri stabili dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. Ritenuto che, nel ribadire l'inammissibilità delle doglianze poste a fondamento del ricorso in esame, ci si deve limitare a richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276102 - 01). Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1