Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 37188/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso 24043-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 280/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28.03.2017; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.05.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; //w/(2 Letta la requisitoria del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale PAOLA D'OVIDIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affinché - riconosciuta la sua qualità di usufruttuario degli immobili alienati ai coniugi Gallo e [OSCURATO:PERSONA] con due diversi atti di vendita del 10.03.1991 e del 18.12.2000 - i convenuti fossero condannati: al rilascio di uno degli appartamenti in questione, al ripristino dello stato originario dei luoghi, alla rimozione dei manufatti realizzati nel cortile e, infine, al risarcimento dei danni per mancata corresponsione dei canoni a titolo di corrispettivo in suo favore, stante la detenzione sine titulo degli immobili da parte dei convenuti, che ne avevano acquistato la sola nuda proprietà. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spiegando domanda riconvenzionale.

Deducevano di essere pieni proprietari dell'appartamento e dell'annesso box oggetto della vendita del 10.03.1991, in quanto gli immobili in questione erano stati attribuiti in usufrutto dal dante causa (zio del Brancaccio) alla di lui vedova, sicché alla morte di lei la piena proprietà si sarebbe consolidata in capo ai convenuti; di aver utilizzato legittimamente il cortile in quanto comproprietari.

Il Tribunale di Salerno accoglieva in parte le domande dell'attore e condannava: [OSCURATO:PERSONA] al rilascio - in favore di [OSCURATO:PERSONA] - del garage oggetto di compravendita della nuda proprietà stipulato in data 10.03.1991, nonché al pagamento di €4.885,68, oltre a rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni per la detenzione sine titulo dell'immobile; i coniugi [OSCURATO:PERSONA] al rilascio - in favore dell'attore - dell'appartamento oggetto di compravendita della nuda proprietà stipulato in data 18.12.2000, nonché al pagamento di €25.988,11, oltre a rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni per la detenzione sine titulo dell'immobile; condannava, altresì, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a ripristinare lo stato dei luoghi dei due immobili oggetto delle due diverse compravendite, a seguito della realizzazione di lavori accertati nella C.T.U. ed eseguiti dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA].

Con la medesima pronuncia il giudice di prime cure rigettava le altre domande formulate dall'attore, nonché le domande riconvenzionali formulate dai convenuti.

2. Sull'appello proposto, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in via incidentale, da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado.

3. Per la cassazione della sentenza di appello hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

Ritualmente intimato, [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la mancata applicazione dell'art. 1159 cod. civ. per l'avvenuta usucapione decennale degli immobili a favore di uno dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta un danno economico enorme a carico dei ricorrenti, rappresentato dal pagamento a favore del Brancaccio dei canoni maturati per il godimento degli immobili di cui è causa.

3. Con il terzo motivo si lamenta un ulteriore danno derivante, alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dal ripristino dello stato dei luoghi, stante il mancato riconoscimento della sua qualità di piena proprietaria.

4. Tutti e tre i motivi risultano inammissibili, perché soffrono della stessa modalità di deduzione che si traduce nella mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 366 cod. proc. civ.

4.1. Preliminarmente, va rilevato che la sintetica esposizione dei fatti sostanziali e processuali non consente l'esatta comprensione dei motivi di censura della sentenza impugnata, come invece richiede — a pena di inammissibilità — l'art. 366, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., n. 11308 del 2014; Cass., Sez. 2, n. 10072 del 24/04/2018).

4.2. In ogni caso, anche a voler attingere agli atti di causa per poter colmare la carenza espositiva del ricorso, i tre motivi non superano comunque il vaglio di ammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., in quanto presentano censure generiche, che difettano di specificità.

4.3. Benché nel primo motivo di ricorso si faccia riferimento esplicito all'art. 1159 cod. civ. e all'omessa pronuncia del giudice di appello in tema di usucapione decennale, e anche a voler prescindere dal fatto che non è stata precisata la categoria giuridica nella quale si inscriverebbe il vizio denunciato tra quelle previste dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., la doglianza non esamina il contenuto precettivo della norma di cui è denunciata la mancata applicazione e non lo raffronta con le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, non cogliendo e non censurando la ratio decidendi della pronuncia della Corte territoriale (Cass. Sez.

U., n. 23745 del 20.10.2020).

Peraltro, dall'esame degli atti risulta che l'usucapione rappresenta un thema decidendum del tutto nuovo, come tale non esaminabile in questa sede.

4.4. Gli altri due motivi si risolvono nell'enunciazione generica di danni patiti in considerazione del mancato riconoscimento ai ricorrenti della piena proprietà sugli immobili, senza alcun confronto con l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, in piena violazione di quanto più volte affermato da questa Corte in tema di specificità, completezza e riferibilità dei motivi di ricorso alla decisione impugnata (ex plurimis tra le più recenti: Cass. civ., n. 342 del 13.01.2021; Cass. sez. 1, 24 febbraio 2020, n. 4905; Cass. sez. 4, 18 agosto 2020, n. 17224).

I fatti accertati ed emersi nel corso del giudizio di merito sono meramente enunciati nel ricorso, senza che di essi sia spiegata la rilevanza ai fini della illustrazione della comunque generica tesi difensiva.

I motivi, poi, non individuando con chiarezza i vizi denunciati e le censure dedotte, non sono riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di ricorso previsti dall'art. 360, comma 1 cod. proc. civ. (su tale necessità, v.

Cass., Sez.

Un., n. 32415 del 08/11/2021); essi prospettano, in realtà, doglianze di merito relative all'accertamento dei fatti, come tali inammissibili in sede di legittimità.

5. Alla stregua di quanto sopra, non rimane che dichiarare il ricorso inammissibile.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 24043-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 280/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28.03.2017; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.05.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; //w/(2 Letta la requisitoria del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale PAOLA D'OVIDIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affinché - riconosciuta la sua qualità di usufruttuario degli immobili alienati ai coniugi Gallo e [OSCURATO:PERSONA] con due diversi atti di vendita del 10.03.1991 e del 18.12.2000 - i convenuti fossero condannati: al rilascio di uno degli appartamenti in questione, al ripristino dello stato originario dei luoghi, alla rimozione dei manufatti realizzati nel cortile e, infine, al risarcimento dei danni per mancata corresponsione dei canoni a titolo di corrispettivo in suo favore, stante la detenzione sine titulo degli immobili da parte dei convenuti, che ne avevano acquistato la sola nuda proprietà. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spiegando domanda riconvenzionale. Deducevano di essere pieni proprietari dell'appartamento e dell'annesso box oggetto della vendita del 10.03.1991, in quanto gli immobili in questione erano stati attribuiti in usufrutto dal dante causa (zio del Brancaccio) alla di lui vedova, sicché alla morte di lei la piena proprietà si sarebbe consolidata in capo ai convenuti; di aver utilizzato legittimamente il cortile in quanto comproprietari. Il Tribunale di Salerno accoglieva in parte le domande dell'attore e condannava: [OSCURATO:PERSONA] al rilascio - in favore di [OSCURATO:PERSONA] - del garage oggetto di compravendita della nuda proprietà stipulato in data 10.03.1991, nonché al pagamento di €4.885,68, oltre a rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni per la detenzione sine titulo dell'immobile; i coniugi [OSCURATO:PERSONA] al rilascio - in favore dell'attore - dell'appartamento oggetto di compravendita della nuda proprietà stipulato in data 18.12.2000, nonché al pagamento di €25.988,11, oltre a rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni per la detenzione sine titulo dell'immobile; condannava, altresì, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a ripristinare lo stato dei luoghi dei due immobili oggetto delle due diverse compravendite, a seguito della realizzazione di lavori accertati nella C.T.U. ed eseguiti dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA]. Con la medesima pronuncia il giudice di prime cure rigettava le altre domande formulate dall'attore, nonché le domande riconvenzionali formulate dai convenuti. 2. Sull'appello proposto, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in via incidentale, da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado. 3. Per la cassazione della sentenza di appello hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Ritualmente intimato, [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la mancata applicazione dell'art. 1159 cod. civ. per l'avvenuta usucapione decennale degli immobili a favore di uno dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta un danno economico enorme a carico dei ricorrenti, rappresentato dal pagamento a favore del Brancaccio dei canoni maturati per il godimento degli immobili di cui è causa. 3. Con il terzo motivo si lamenta un ulteriore danno derivante, alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dal ripristino dello stato dei luoghi, stante il mancato riconoscimento della sua qualità di piena proprietaria. 4. Tutti e tre i motivi risultano inammissibili, perché soffrono della stessa modalità di deduzione che si traduce nella mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 366 cod. proc. civ. 4.1. Preliminarmente, va rilevato che la sintetica esposizione dei fatti sostanziali e processuali non consente l'esatta comprensione dei motivi di censura della sentenza impugnata, come invece richiede — a pena di inammissibilità — l'art. 366, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., n. 11308 del 2014; Cass., Sez. 2, n. 10072 del 24/04/2018). 4.2. In ogni caso, anche a voler attingere agli atti di causa per poter colmare la carenza espositiva del ricorso, i tre motivi non superano comunque il vaglio di ammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., in quanto presentano censure generiche, che difettano di specificità. 4.3. Benché nel primo motivo di ricorso si faccia riferimento esplicito all'art. 1159 cod. civ. e all'omessa pronuncia del giudice di appello in tema di usucapione decennale, e anche a voler prescindere dal fatto che non è stata precisata la categoria giuridica nella quale si inscriverebbe il vizio denunciato tra quelle previste dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., la doglianza non esamina il contenuto precettivo della norma di cui è denunciata la mancata applicazione e non lo raffronta con le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, non cogliendo e non censurando la ratio decidendi della pronuncia della Corte territoriale (Cass. Sez. U., n. 23745 del 20.10.2020). Peraltro, dall'esame degli atti risulta che l'usucapione rappresenta un thema decidendum del tutto nuovo, come tale non esaminabile in questa sede. 4.4. Gli altri due motivi si risolvono nell'enunciazione generica di danni patiti in considerazione del mancato riconoscimento ai ricorrenti della piena proprietà sugli immobili, senza alcun confronto con l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, in piena violazione di quanto più volte affermato da questa Corte in tema di specificità, completezza e riferibilità dei motivi di ricorso alla decisione impugnata (ex plurimis tra le più recenti: Cass. civ., n. 342 del 13.01.2021; Cass. sez. 1, 24 febbraio 2020, n. 4905; Cass. sez. 4, 18 agosto 2020, n. 17224). I fatti accertati ed emersi nel corso del giudizio di merito sono meramente enunciati nel ricorso, senza che di essi sia spiegata la rilevanza ai fini della illustrazione della comunque generica tesi difensiva. I motivi, poi, non individuando con chiarezza i vizi denunciati e le censure dedotte, non sono riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di ricorso previsti dall'art. 360, comma 1 cod. proc. civ. (su tale necessità, v. Cass., Sez. Un., n. 32415 del 08/11/2021); essi prospettano, in realtà, doglianze di merito relative all'accertamento dei fatti, come tali inammissibili in sede di legittimità. 5. Alla stregua di quanto sopra, non rimane che dichiarare il ricorso inammissibile. Nulla va statuito sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ov
Sentenza Cassazione n. 37188/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris