CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 24412/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18557-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 328/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/03/2023 R.G.N. 1412/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18557/2023 Cron. Rep. Ud10/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda del lavorator e in epigrafe, dipendent e di [OSCURATO:PERSONA]; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società; ha resistito con controricorso l’intimato; 3.la Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando l’infondatezza dei motivi di impugnazione; 4. la società ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; 5.successivamente la parte ricorrente ha depositato “rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.”, alla quale ilcontroricorrente non ha aderito; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. deve essere pronunciata l’estinzione del processo a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.in mancanza di adesione alla rinuncia del controricorrent e , ex art. 391, commi 2 e 4, c.p.c., il Collegio ritiene che occorra provvedere alla condanna alle spese del giudizio di legittimità della parte ricorrente che vi ha dato causa, liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiaratoantistatario ; 3.in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del processo; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi. Così