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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 1975

Cassazione n. 24583/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Germania il 16/5/1975 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 13/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Cosenza che, in data 1/3/2019, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione di un'autovettura e di un passaporto, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.1-la proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità, con particolare riferimento all'elemento psicologico. 3.

Le censure difensive, affette da diffusa genericità, reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con corretti argomenti giuridici.

In particolare, pacifica la provenienza delittuosa sia dell'autovettura BMW che del passaporto rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia elemento atto a comprovare la buona fede dell'Eryurek.

Né siffatto giudizio è 1 psu, scalfito dall'addotta mancata conoscenza della lingua in quanto l'imputato, seppure difeso fiduciariamente nella fase investigativa, ha omesso anche successivamente al sequestro qualsiasi allegazione in ordine alla ricezione dei beni.

La difesa mira, dunque, ad una rivalutazione del compendio acquisito, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato argomentativo che ha dato adeguato conto della reiezione del gravame, in assenza di criticità logiche.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Germania il 16/5/1975 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 13/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Cosenza che, in data 1/3/2019, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione di un'autovettura e di un passaporto, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.1-la proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità, con particolare riferimento all'elemento psicologico. 3. Le censure difensive, affette da diffusa genericità, reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con corretti argomenti giuridici. In particolare, pacifica la provenienza delittuosa sia dell'autovettura BMW che del passaporto rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia elemento atto a comprovare la buona fede dell'Eryurek. Né siffatto giudizio è 1 psu, scalfito dall'addotta mancata conoscenza della lingua in quanto l'imputato, seppure difeso fiduciariamente nella fase investigativa, ha omesso anche successivamente al sequestro qualsiasi allegazione in ordine alla ricezione dei beni. La difesa mira, dunque, ad una rivalutazione del compendio acquisito, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato argomentativo che ha dato adeguato conto della reiezione del gravame, in assenza di criticità logiche. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24583/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris