CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, in rito abbreviato, in ordine a due distinte fattispecie di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e alla fattispecie di cui all'art. 56-629 cod. pen., ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ha rideterminato la pena in anni 5 di reclusione e euro 22.000 di multa, confermando le statuizioni civili. Il processo ha ad oggetto la detenzione a fine di spacco e la cessione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Carovigno nel periodo 25 novembre 2018-3 febbraio 2019 (capo A); la detenzione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al fine di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana in Carovigno il 10 marzo 2019 (capo B); la tentata estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in Carovigno il 20 settembre 2019 (capo M). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità con riferimento al capo A) di imputazione. Il difensore lamenta che la Corte di Appello avrebbe valorizzato alcune conversazioni registrate nel corso dell'attività di intercettazione che, tuttavia, si riferivano a episodi di spaccio per i quali erano stati condannati i concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Cardone (sia pure con sentenza di applicazione della pena), senza che fosse emerso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato era stato presente solo il 28 gennaio 2018 nell'auto di [OSCURATO:PERSONA], quando questi aveva ceduto una dose di sostanza stupefacente a tale Mimmo e si era limitato a recepire la confidenza di [OSCURATO:PERSONA] circa lo smarrimento di 16 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina; si trattava- secondo il difensore- comunque di sostanza nella esclusiva disponibilità del coimputato. Per contro, da tutte le conversazioni intercettate sulle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e all'interno della sua auto, mai era emersa una sua qualche condotta di cessione di droga. La motivazione della Corte sarebbe, pertanto, carente, in quanto avrebbe tratto la prova del reato da dati di fatto di per sé non certi, in violazione del canone di valutazione di cui all'art. 192 cod.proc. pen. e avrebbe affermato la responsabilità in violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto Fl vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità con riferimento al capo B) di imputazione. La Corte avrebbe valorizzato alcune conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], che, in realtà, dovevano essere lette alla luce della relazione extraconiugale che il ricorrente intratteneva con la donna e il rinvenimento, nel luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato visto intrattenersi con [OSCURATO:PERSONA], di grammi 18 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di per sé insufficiente ai fini della prova del reato contestato. A tale fine sottolinea che, contrariamente a quanto riportato in sentenza, lo stupefacente era stato rinvenuto sul muretto e non già per terra nei punto in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati visti inchinarsi. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla qualificazione della condotta di cui al M) come tentata estorsione in luogo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ti difensore osserva che era stato provato come il debito vantato dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di lacopo [OSCURATO:PERSONA] (in relazione al pagamento della Tari riferita ad un immobile che, nelle relative annualità, era stato locato da [OSCURATO:PERSONA]) fosse reale ed azionabile in giudizio: avendo le Sezioni Unite della Suprema Corte chiarito che il reato di cui all'art. 393 cod. pen. è reato proprio, ma non esclusivo, quand'anche si volesse ritenere che fosse [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente, ad essere titolare del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ciò non di meno [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto rispondere di tale ultimo reato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva agito con condotta violenta, colpendo la persona offesa con "due schiaffi", al fine di ottenere la restituzione della somma di 500 euro che egli aveva pagato in sua vece, ovvero per soddisfare una pretesa che era azionabile giuridicamente, sicché non poteva dirsi che egli avesse agito, travalicando i limiti di cui all'art.393 cod. pen. e così rendendo "ingiusto" il profitto perseguito. [OSCURATO:PERSONA] fra l'altro nel corso delle conversazioni intercettate aveva riferito circostanze non vere, quale quella di aver subito a seguito della aggressione da parte di [OSCURATO:PERSONA] il distacco di retina, ovvero quella di avere trovato davanti alla porta di casa una testa di gatto, ovvero ancora quella per [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pagato tangenti a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 primi due motivi, attinenti alla affermazione della responsabilità penale in ordine ai reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, sono inammissibili e comunque manifestamente infondati. Si deve, a tal fine, ribadire che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito posscino essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che I contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano i dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti ir cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-0:1.), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 2.1. Con i motivi in esame il ricorrente si è limitato a reiterare le stesse censure già dedotte in sede di appello, senza confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.Quanto al reato di cui al capo A), Ila Corte d'Appello, in replica alla osservazione per cui le indagini non avevano documentato il contributo di [OSCURATO:PERSONA] alla illecita attività di spaccio, ha richiamato: - il contenuto di una serie di conversazioni con [OSCURATO:PERSONA]:e (analiticamente indicate a pag. 9 della sentenza), nelle quali erano esplic ti i riferimenti alla sostanza stupefacente, all'andamento degli affari derivanti dalle pregresse cessioni, alla necessità di reperire nuovi canali di approvvigionamento, alla organizzazione di trasferte per incontrare c::on i fornitori e alla spartizione dei profitti. Altre conversazioni valevano a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] partecipava dei proventi dell'attività di spaccio di [OSCURATO:PERSONA]; - la cessione, mentre era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], di una "pillola" a tale Mimmo, monitorata in diretta attraverso le operazioni di intercettazione. Quanto al reato di cui al capo B), la Corte di Appello ha richiamato il sequestro di 18 gr. di hashish e di 3.8 gr. cli marijuana effettuato il 10 marzo 2019 all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nonché le immagini del sistema di videosorveglianza che avevano ritratto il ricorrente nell'atto di inchinarsi proprio nel punto in cui era stata rinvenuta la droga, per poi fuggire con uno zaino; il fatto che il precedente 1 gennaio 2019 il ricorrente si fosse recato a casa di [OSCURATO:PERSONA] per prelevare un chips (ovvero una dose di hashish o marijuana) da consegnare a [OSCURATO:PERSONA] con cui aveva in programma di incontrarsi; alcune conversazioni, anch'esse debitamente indicate, che valevano a documentare il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella cessioni di sostanza stupefacente nei confronti di una pluralità di acquirenti. La motivazione della Corte di appello appare congrua, coerente con i dati di fatto esposti e non illogica nelle inferenze tratte dal contenuto delle intercettazioni. Di contro le censure del ricorrente contestano in maniera generica la ricostruzione degli episodi in contestazione e sollecitano questa Corte ad operare una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Pacifica la ricostruzione della condotta del ricorrente, non contestata nella sua materialità, la censura è incentrata sulla qualificazione giuridica di tale condotta. La Corte di Appello ha dato atto che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], negli anni 2006 e 2007, avevano condotto in locazione un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sito in Carovigno, e che nell'anno 2009 [OSCURATO:PERSONA] era subentrato quale locatario del medesimo immobile; il rapporto di locazione era stato comunicato all'ufficio Tributi di Carovigno e, quanto al pagamento della tassa relativa alla spazzatura, soggetto obbligato figurava essere la moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; nell'anno 2018, l'autovettura intestata a [OSCURATO:PERSONA] era stata sottoposta a fermo amministrativo a seguito del mancato pagamento della tassa Tari relativa al locale per le annualità tra il 2010 e il 2012 e conseguentemente i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] avevano dovuto pagare l'importo di 500 euro, somma che [OSCURATO:PERSONA] aveva poi rivendicato da [OSCURATO:PERSONA]. Così ricostruito l'antefatto, la Corte ha richiamato alcuni passaggi delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (con cui erano state descritte le reiterate minacce e la aggressione subita e comprovata dal certificato medico) e alcuni passaggi delle conversazioni registrate sulla sua utenza con cui, sfogandosi„ aveva riferito di essere, al pari di altre persone di Carovigno, vittima di richieste estorsive e di vivere in un costante stato di paura. La Corte ha, indi, ritenuto che la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere da [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di tale somma integrasse il delitto di estorsione: da un lato, infatti, era stata caratterizzata da modalità denotanti una volontà prevaricatrice e ricattatoria e, dall'altro, era, comunque, volta a soddisfare una pretesa, nell'interesse della moglie, unico soggetto tenuto alla obbligazione tributaria, più ampia di quella apprestata dall'ordinamento giuridico, in quanto la insussistenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] della obbligazione tributaria avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti dell'ente accertatore e non già verso il precedente conduttore dell'immobile. Si tratta di motivazione rispettosa del principi elaborati data giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e ai tratti distintivi rispetto al delitto di estorsione. Si è in proposito affermato che perché possa dirsi integrato il primo e non il secondo delitto, occorre che la violenza e al minaccia siano esercitate per fare valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice. Qualora, invece, l'azione costrittiva sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata, né conseguita attraverso il ricorso al giudice, e a questa consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale, è configurabile il reato di estorsione (Sez. 2, n. 25613 del 22/04/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 24416; Sez. 6, n. 39366 del 02/10/2007, Serpico, Rv. 238038). Quel che rileva nel caso di specie, dunque, non è tanto la circostanza per cui il soggetto titolare della pretesa creditoria fosse la moglie cli [OSCURATO:PERSONA], avendo le Sezioni Unite della Suprema Corte affermato il principio per cui il reato di esercizio delle proprie ragioni ha natura di reato proprio ma non esclusivo (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), quanto piuttosto che la violenza nel caso di specie era stata esercitata per far valere un diritto non azionabile davanti al giudice nei confronti della vittima: come rilevato dalla Corte di Appello, la insussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della obbligazione tributaria avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti dell'ente accertatore e non già verso il precedente conduttore dell'immobile.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere dispbsto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo