CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Modena che Atuconfermato la sua condanna per il reato di lesioni volontarie lievissime, riformando la pronunzia di primo grado in merito alla liquidazione del danno per cui il Giudice di pace aveva disposto solo condanna generica dell'imputata. Considerato che è inammissibile è innanzi tutto la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Rilevato che peraltro quelli denunziati dalla ricorrente sono al più qualificabili come vizi di motivazione, peraltro indeducibili in questa sede con il ricorso avverso le sentenze d'appello pronunziate nel giudizio per reati di competenza del Giudice di pace. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole dell'esclusione della testimonianza in funzione "suppletiva" di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, in quanto entrambi i Giudici della cognizione hanno motivato esaustivamente le ragioni relative alla mancata escussione integrativa della teste, non inserita nella lista presentata ai sensi dell'art. 468 c.p.p. Considerato che il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la quantificazione del danno ed in particolare di quello morale è inammissibile, perché afferente ad ambito decisionale di esclusiva competenza del giudice di merito, che ha sostenuto la propria valutazione equitativa con sufficiente e non illogica motivazione e comunque anche in questo caso, al di là della loro qualificazione formale, la ricorrente deduce invero meri vizi di motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma