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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023

Cassazione n. 02795/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 15148/23 Rilevato che con sentenza in data 10 maggio 2022 la Corte di appello Bologna ha confermato la sentenza in data 21 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Ravenna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, Rilevato che con un unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di motivazione perché la Corte territoriale non aveva risposto sull'eccezione di prescrizione, Considerato che il motivo è manifestamente infondato, perché l'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 prevede la prescrizione decennale per il reato dell'art. 8, per i fatti successivi all'entrata in vigore della

I. 14 settembre 2011, n. 148, che ha convertito il di. 13 agosto 2011, n. 138, e cioè dal 17 settembre 2011, Considerato che i Giudici di merito hanno accertato che il fatto si è consumato il 31 ottobre 2013 e tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente, Rilevato, quindi, che al momento della decisione il reato non era prescritto, Rilevato che il giudice non è tenuto a rispondere a tutte le doglianze e, nella specie, l'eccezione di prescrizione era di mero stile (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01), Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 15148/23 Rilevato che con sentenza in data 10 maggio 2022 la Corte di appello Bologna ha confermato la sentenza in data 21 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Ravenna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, Rilevato che con un unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di motivazione perché la Corte territoriale non aveva risposto sull'eccezione di prescrizione, Considerato che il motivo è manifestamente infondato, perché l'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 prevede la prescrizione decennale per il reato dell'art. 8, per i fatti successivi all'entrata in vigore della I. 14 settembre 2011, n. 148, che ha convertito il di. 13 agosto 2011, n. 138, e cioè dal 17 settembre 2011, Considerato che i Giudici di merito hanno accertato che il fatto si è consumato il 31 ottobre 2013 e tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente, Rilevato, quindi, che al momento della decisione il reato non era prescritto, Rilevato che il giudice non è tenuto a rispondere a tutte le doglianze e, nella specie, l'eccezione di prescrizione era di mero stile (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01), Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02795/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris