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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17382/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini avverso l'ordinanza emessa il 30 luglio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del suddetto Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 7 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 luglio 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini non ha convalidato il fermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto non sussistente la fragranza del reato, in quanto i poliziotti avevano rintracciato gli indiziati dopo che il reato era stato consumato e questi ultimi erano stati individuati solo grazie alle descrizioni della persona offesa.

2. Contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini, che ha dedotto violazione di legge, essendo lo stato di quasi flagranza, rilevante ai sensi dell'art. 382 cod. proc. pen., correlato alla diretta percezione da parte della polizia giudiziaria non solo dei fatti ma anche degli elementi idonei a fare ritenere •••• sussistente con altissima probabilità la commissione del reato immediatamente prima.

Secondo il ricorrente, tali elementi sarebbero stati presenti nel caso in esame, atteso che i fermati si erano dati alla fuga, erano stati rinvenuti con vestiti corrispondenti a quelli descritti dalla persona offesa e in forte stato di agitazione, sudati ed affannati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. Questa Corte (Sez. 4, n. 36169 del 22/09/2021, Rv. 281887 - 01) ha già avuto modo di affermare che è illegittimo l'arresto in flagranza, operato dalla polizia giudiziaria, che pervenga all'individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine, consistita nell'assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall'art. 382, cod. proc. pen., poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone l'immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato.

Nel caso di specie, gli operanti avevano individuato i fermati solo in seguito allo svolgimento di attività d'indagine (costituita dall'acquisizione di informazioni da parte della persona offesa) e, al momento del fermo, non erano state rinvenute tracce inequivocabilmente atte a collegare i fermati con la commissione del reato (v. f. 4 del provvedimento impugnato).

Ne discende che il provvedimento impugnato, con cui non è stato convalidato il fermo, sfugge ad ogni rilievo censorio.

3. Il ricorso deve essere rigettato e, trattandosi di parte pubblica ricorrente, non si fa luogo alla condanna alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini avverso l'ordinanza emessa il 30 luglio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del suddetto Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 7 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 luglio 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini non ha convalidato il fermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto non sussistente la fragranza del reato, in quanto i poliziotti avevano rintracciato gli indiziati dopo che il reato era stato consumato e questi ultimi erano stati individuati solo grazie alle descrizioni della persona offesa. 2. Contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini, che ha dedotto violazione di legge, essendo lo stato di quasi flagranza, rilevante ai sensi dell'art. 382 cod. proc. pen., correlato alla diretta percezione da parte della polizia giudiziaria non solo dei fatti ma anche degli elementi idonei a fare ritenere •••• sussistente con altissima probabilità la commissione del reato immediatamente prima. Secondo il ricorrente, tali elementi sarebbero stati presenti nel caso in esame, atteso che i fermati si erano dati alla fuga, erano stati rinvenuti con vestiti corrispondenti a quelli descritti dalla persona offesa e in forte stato di agitazione, sudati ed affannati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Questa Corte (Sez. 4, n. 36169 del 22/09/2021, Rv. 281887 - 01) ha già avuto modo di affermare che è illegittimo l'arresto in flagranza, operato dalla polizia giudiziaria, che pervenga all'individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine, consistita nell'assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall'art. 382, cod. proc. pen., poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone l'immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. Nel caso di specie, gli operanti avevano individuato i fermati solo in seguito allo svolgimento di attività d'indagine (costituita dall'acquisizione di informazioni da parte della persona offesa) e, al momento del fermo, non erano state rinvenute tracce inequivocabilmente atte a collegare i fermati con la commissione del reato (v. f. 4 del provvedimento impugnato). Ne discende che il provvedimento impugnato, con cui non è stato convalidato il fermo, sfugge ad ogni rilievo censorio. 3. Il ricorso deve essere rigettato e, trattandosi di parte pubblica ricorrente, non si fa luogo alla condanna alle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza camerale del 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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