CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20155/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier e dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 05/2025 C . C . dott.Augusto TATANGELO Consiglier e relatore R.G. n. 6060 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6060del ruolo generale dell’anno 2024, proposto BIANCO SPERONINicola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E30 B157W ) , in proprio e nella sua qualità di (già)Capogruppo in Con- siglio Comunale a Nuvolera (BS) del gruppo politico di minoranza lista civica “[OSCURATO:PERSONA]” rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: GRRSTN 69H69 H269K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R56B157K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] SGOTTI Sergio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75L20 D940) SGOTTI Luciana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68H67F990E) rappresentati e difes i dall’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68H67F990E) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 52/2024, pubblicatain data 15 gennaio 2024; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 6060/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 Luciana e [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:SOCIETA]., hanno agitoin giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per otte- nere il risarcimento dei danni che assumono di avere subito in conseguenza della pubblicazione di un “post” diffamatorio sul sito Facebook del gruppodi minoranza nel consiglio comunale di Nuvolera, lista civica “[OSCURATO:PERSONA]”, di cui il [OSCURATO:PERSONA] era capogruppo. Il Tribunale di Brescia ha accolto ledomande proposte da Lu- ciana Sgotti e dalla Marmi MECS.r.l., rispettivamente per l’im- porto di € 3.000,00 e di € 1.000 ,00 ; ha, invece, rigettato la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] . La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato anche la domanda proposta dalla Marmi MECS.r.l., confermando invece l’accoglimento di quella della sola [OSCURATO:PERSONA]. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinquemotivi. Resistono, con unico controricorso , Luciana e [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione o falsa applicazione della norma ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. relativamente all’individuazione della responsabilità per le ob- bligazioni sociali/fatti illeciti compiuti dalle persone che rappre- sentano l’associazione priva di personalità giuridica ex art. 38 c.c.». Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello gli avrebbe «attri- buita la responsabilità della pubblicazione del post sulla pagina Facebook dell’associazione»,confermando la sentenza di primo Ric. n. 6060/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 grado,«pur in presenza della mancata prova dell’attribuzione del post [al convenuto]». Il motivoè inammissibile. 1.1 Secondo il ricorrente , sarebbe stato violato l’art. 38 c.c., perché gli sarebbe stata attribuita la responsabilità dello scritto diffamatorio esclusivamente quale capogruppo della lista civica, ovvero legale rappresentante dell’associazione non ricono- sciuta, pur in mancanza di prova di una sua personale condotta illecita. In realtà, la Corte d’appello non ha deciso nel merito la que- stioneoggetto della censura del ricorrente: essa ha , invece, ri- tenuto, nella sostanza, inammissibile il suo primo motivo di ap- pello,avente ad oggetto tale questione, in quanto esso non co- glieva adeguatamente il senso della statuizione di primo grado impugnata. 1.2La Corte territoriale ha affermato testualmente quanto se- gue, in proposito: «Èirrilevante quanto dedotto dall’appellante rispetto ad un as- serito errore del Tribunale sulla contestazione del fatto che avesse o meno inserito il post nel sito facebook del gruppo po- litico “[OSCURATO:PERSONA]”.Il testo della sentenza, che si ri- porta “la questione può essere esaminata nel merito, dovendosi ritenere non contestata l’attribuzione al convenuto della re- sponsabilità della pubblicazione apparsa sulla pagina facebook del gruppo politico “[OSCURATO:PERSONA]” di Nuvolera di cui all’epoca egli era capogruppo consiliare in Comune” è stato male interpretato nel motivo di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA], che era stato convenuto in giudizio in qualità di capo- gruppo del gruppo consiliare “[OSCURATO:PERSONA]”, non aveva contestato questa sua qualità, né il titolo della responsabilità che derivava dalla sua carica politica per le condotte che pote- vano attribuirsi al gruppo, tra le quali rientra la pubblicazione Ric. n. 6060/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 del post del 9.12.2013, che trattava argomenti rilevanti all’in- terno dell’amministrazione del Comune di Nuvolera». Per come è formulata la motivazione, parrebbe, in verità, po- tersi addirittura evincere che la Corte d’appello si sia limitata a rilevareche il Tribunale aveva ritenuto non contestata, in fatto, la attribuibilità al convenuto della condotta di pubblicazione dello scritto diffamatorio, quale responsabile dell’attività posta in essere dal gruppo anche sul proprio profilo social ( indipen- dentemente dal soggetto che aveva poi materialmente inserito il postsul profilo Facebook ) . Il ricorrente, al contrario, parrebbe sostenere che i giudici di merito abbiano afferma to (erroneamente, in diritto) che egli dovesse risponde r e comunque delle condotte riconducibili all’associazione, in virtù della sua mera posizionedi legale rap- presentante (essendo in realtà limitata la sua non contesta- zione esclusivamente a tale qualità),quindi anche in mancanza di una condotta illecita a lui direttamente imputabile. 1.3Come già chiarito, la C orte d’appello non ha , peraltro, va- lutato e ritenuto infondato nel merito il motivo di appellorela- tivo alla sussistenza della responsabilità del convenuto per la pubblicazione dello scrittodiffamatorio, ma ha sostanzialmente ritenuto inammissibileil predetto motivo di gravame perché la censura non era coerente con la effettiva ratio decidendi alla base della statuizione impugnata: si tratta, cioè, di una statui- zione di carattere meramente processuale. Il motivo di ricorsoin esame non è diretto a contestare specifi- camente tale statuizione di carattere processuale ( il che avrebbe dovuto avvenire con la puntuale indicazione delle ra- gioni per cui,in realtà , il motivo di appello coglieva adeguata- mente l’effettiva ratio decidendi alla base della statuizione di primo grado, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’ap- pello), ma il merito della decisionesul piano del diritto sostan- ziale:secondo il ricorrente, sarebbe stato, infatti, violato l’art. Ric. n. 6060/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 38 c.c., in quanto gli sarebbe stata attribuita la responsabilità dello scritto diffamatorio, non perché egli fosse direttamente responsabile della sua pubblicazione, ma solo in quanto capo- gruppo della lista civica, ovvero –parrebbe di intendere –quale legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta. 1.4Si tratta, in primo luogo, di una censura di violazione di norme di diritto sostanziale (art. 38 c.c.) che, così come formu- lata, parrebbe risultarein realtà – al più – diretta contro la de- cisione di merito di primo grado, non contro quella della corte d’appello, il cui oggetto è esclusivamente la specificità del mo- tivo di appello (e che, quindi, ha contenuto meramente proces- suale). 1.5D’altra parte, per valutare se la Corte d’appello abbia rite- nuto correttamente(o meno) che il motivo di appello avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] non coglieva adeguatamente l’effettiva ratio della decisione di primo grado, sarebbe stato necessario un puntuale richiamo del contenuto, non solo della decisione del Tribunale, ma, altresì, degli atti difensivi del giudizio di primo grado e del preciso contenuto del motivo di gravame sul punto in contestazione, onde poter verificare gli effettivi termini in cui la questione della riconducibilità al convenuto dello scritto pub- blicato era stata posta nel giudizio di primo grado, quelli sulla base dei quali era stata decisa dal Tribunale e quelli in base ai quali la decisione era stata censurata in sede di gravame. Tale richiamodel contenuto degli atti processuali, sui quali po- trebbe fondarsi la censura in esame, manca del tutto nel ri- corso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., onde la censura stessa deve ritenersi inammissibile , anche sotto tale profilo. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione o falsa appli- cazione della norma ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. relativa- mente alla scriminante della critica politica, ai sensi dell’art. 51 c.p.». Ric. n. 6060/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 Il ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso che lo scritto in contestazione co- stituisse legittimo esercizio del diritto di critica politica. Il motivoè in parte inammissibile ed in parte infondato . 2.1La Corte di merito ha ritenuto, in diritto, che l’esercizio del diritto di critica politica non scriminasse la condotta diffamato- ria posta in essere dal ricorrente –peraltro, nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] – in quanto ha accertato, in fatto, che lo scritto controverso diffondeva notizie falsesul conto di quest’ul- tima,che neanche potevano essere ritenute putativamente cor- rispondenti a verità, e che, dunque,la critica politica era stata illegittimamente esercitata in relazione a tali notizie false. 2.2La decisione impugnata risulta, in diritto , conform e all’indi- rizzo consolidato di questa Corte secon do cui « i n tema di re- sponsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed og- getto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive» ( Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19204 del 6/07/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 21892 del 21/07/2023;Sez. 3, Ordinanza n. 36530 del 29/12/2023). 2.3D’altra parte, è principio altrettanto consolidato, nella giu- risprudenza di questa Corte, quello secondo il quale «in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione e la valu- tazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio dei di- ritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di Ric. n. 6060/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 legittimità se sorretti da argomentata motivazione» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del 9/06/2022;Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019 ; Sez. 3, Ordinanza n. 6133 del 14/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 80 del 10/01/2012; Sez. 3, Sentenza n. 20138 del 18/10/2005). 2.4Ne consegue che la censura di violazione dell’art. 51 c.p. è infondatain diritto, mentre, per il resto, il motivo di ricorso si risolve nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insana- bilmente contraddittoria sul piano logico, come tale, quindi, non sindacabile nella presente sede. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione o falsa applica- zione della norma ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. relativa- mente al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 1226 c.c.». Il ricorrente sostieneche non era stata affatto fornita la prova del danno, necessaria ai fini della sua liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.. Il motivo è infondato. Asostegno della censura di violazione dell’art. 1226 c.c., il ri- corrente stesso si limita a trascrivere alcuni passaggi della mo- tivazione di una decisione di questa Corte[«La sentenza della Suprema Corte n. 25164/2020, in tema di ricorso alla prova presuntiva, specifica che: “Premessa la diversa (e non più di- scutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costan- temente affermato (per tutte, Cass. civ. sez. Unite n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l’unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l’allegazione di tutti gli elementi che, nella con- creta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così Ric. n. 6060/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza im- prescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimo- strazione di quest’ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento). 4.1.2. Occorre, cioè, verificare se, alla complessità della morfologia del danno non patrimoniale, deri- vante dalla complessità contenutistica dei diritti della persona di volta in volta lesi, corrisponda un altrettanto articolato onere assertorio e probatorio. In ossequio al disposto dell’art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudi- zievoli causalmente riconducibili alla condotta, l’attività asser- toria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sof- ferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all’onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). 4.1.3. L’onere di allegazione è altresì funzionale all’esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculareonere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell’ambito dei fatti allegati, quelli da provare”], per poi sostenere, in modo del tutto apodittico,che «La Corte di Appello di Brescia non si at- teneva a tale principio». Anche al di là della assoluta genericità e del carattere apodittico della censura così formulata, ritiene il Collegio che la C orte d’appello si sia, in realtà,correttamente attenuta ai principi di diritto richiamati dallo stesso ricorrente, avendoaffermato, in proposito: «La prova del danno non patrimoniale subito da Lu- ciana Sgotti è stata raggiunta per presunzione, tramite la prova della diffusione via web della pubblicazione diffamatoria che aveva ad oggetto notizie false sul suo operato di Sindaco dalla Ric. n. 6060/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 quale era seguito il discredito della sua condotta inerente la ca- rica elettiva ricevuta dai cittadini di Nuvolera». Si tratta di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata, benché sintetica, motivazione in ordine alla sussistenza, in via presuntiva, della sofferenza morale deriva ta alla parte attrice dal discredito causato dalla pubblicazionecontroversa, motiva- zionenon meramente apparente, né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, come tale, quindi, non sindacabile in sede di legittimità. Tale accertamento presuntivo sulla sussistenza del danno è, di per sé, sufficiente a giustificare la sua liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. Va, quindi, esclusa la dedotta violazione di tale ultima disposi- zione. 4.Con il quarto motivo si denunzia «Violazione o falsa applica- zione della norma ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. relativa- mente principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.». Il ricorrente formula due distinte censure: a) contesta la mancata condanna alle spese processuali di Ser- gio Sgotti, la cui domanda è stata rigettata già in primo grado; b) contesta che, nonostante in sede di appello sia stata parzial- mente riformata la decisione di primo grado, con il rigetto (an- che) della domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (oltre a quella di [OSCURATO:PERSONA] in proprio), la Corte d’appello lo ha condannato a pagare un terzo delle spese del doppio grado di giudizio (anche) in favore degli attori soccombenti, oltre che in favore dell’unica attrice vittoriosa, [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è fondato, con riguardo alla seconda censura. Le originarie domande risarcitorie erano state proposte da Lu- ciana Sgotti, da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA].. In primo grado sono state accolte quelle di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre è stata rigettata quella di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha, peraltro, condanna to il convenuto Ric. n. 6060/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA] le spese di causa (liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali ed € 545,00 per spese/an- ticipazioni), senza nulla precisare in relazione alle spese relative alla domanda (rigettata) di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello ha accolto l’appello in relazione alla (sola) domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. e rigettato la domanda di quest’ultima, confermando invece l’accoglimento di quella di [OSCURATO:PERSONA]. Ha,poi, rinnovato la liquidazione delle spese dell’intero doppio grado di giudizio e le ha compensate per due terzi, condan- nando il convenuto [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del residuo terzo in favore di tutti gli appellati (quindi, anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., attori integralmente soccom- benti), ritenendo sussistere una situazione di “reciproca soc- combenza”. Alla luce di tale decisione, va disattesa la censura relativa alla omessa pronuncia in ordine alle spese relative alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], per il primo grado. La statuizione in parola non è, però, conforme agli artt. 91 e 92 c.p.c.. In primo luogo, la situazione di reciproca soccombenza delle parti, posta dalla Corte d’appello a fondamento della statuizione sulle spese dell’intero doppio grado di giudizio di merito, in realtà non sussisteaffatto: erano state , in fatti, proposte tre di- verse e distinte domande risarcitorie, da tre diversi soggetti, di cui una è stata, all’esito del doppio grado di giudizio, accolta e le altre due rigettate. Pertanto,vi erano tre diversi autonomi rapporti processuali e la valutazione di soccombenza andava effettuata distintamente in relazione aciascuno di tali tre distinti rapporti, non complessi- vamente. Ric. n. 6060/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 Di conseguenza, anche le spese di lite andavano liquidate in relazione a ciascun rapporto processuale, sulla base della soc- combenza individuata con riguardo adognuno di essi. La decisione risulta, d’altra parte, erronea in diritto anche per- ché, per quanto riguarda le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe rigettate, è stato violato il prin- cipio per cui la parte integralmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in parte, al pagamento delle spese in favore di quella integralmente soccombente: il convenuto [OSCURATO:PERSONA], quindi,non poteva essere condannato a pa- gare,neanche in parte, le spese del doppio grado di giudizio in favore di tali soggetti, spese che potevano, al più, essere in parte o in tutto compensate, in presenza delle eccezionali ra- gioni di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., da esplicitare nella motivazione. Tali rilievi impongono la cassazione con rinvio dell’intero capo della decisione impugnata avente ad oggetto le spese del dop- pio grado di giudizio. La Corte d’appello dovrà, in sede di rinvio, valutare autonoma- mente i tre distinti rapporti processuali (in nessuno dei quali è ravvisabile reciproca soccombenza, perché ognuna delle tre do- mande avanzate o è stata integralmente accolta o è stata inte- gralmente rigettata) e stabilire se vi sono altri motivi legittimi di compensazione, per ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero se le spese debbano essere liquidate, per ciascun rapporto processuale, sulla base del principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.. 5.Con il quinto motivo si denunzia «Violazione o falsa applica- zione della norma ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. relativa- mente alle norme sulla mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28 del 2010». Il motivo è inammissibile. Ric. n. 6060/2024 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 12 Essendo stata rigettata, nel merito,la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la questione della sua procedibilità deve rite- nersidel tutto irrilevante e il ricorso, sotto tale profilo, è inam- missibile per difetto di interesse, in quanto avanzato dalla parte integralmente vittoriosanel merito. 6.È accolto, per quanto di ragione e nei termini sopra eviden- ziati,il quarto motivo del ricorso, che è disatteso per il resto. La sentenza impugnata è cassata in relazioneal l’unico motivo accolto,per quanto di ragione, con rinvio alla Corte d’a ppello di Brescia, in diversa co