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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 marzo 2023

Cassazione n. 28740/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 febbraio 2022, che ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Agrigento il 18 giugno 2020 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 10, comma 2-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, quale straniero destinatario di decreto di respingimento del 9 settembre 2019 (convalidato dal G.d.P. di Trapani con provvedimento dell'Il settembre 2019), con il quale il Questore di Agrigento gli aveva vietato il reingresso nel territorio dello Stato e nella c.d. area Schengen per un periodo di tre anni dal rimpatrio (avvenuto il 12 settembre 2019), il 30 settembre 2019 era stato sorpreso in Lampedusa senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 10, comma 2-ter, T.U. imm., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la normativa penale applicata violerebbe le garanzie imposte dalla c.d. direttiva rimpatri 2008/2015/CE, prevedendo una misura coercitiva qualitativamente diversa e temporalmente più estesa di quella prevista dalla normativa comunitaria.

Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che l'imputato, non avendo compreso il contenuto del decreto di respingimento, non avrebbe potuto commettere il reato accertato dalla Corte territoriale, ma - qualora ne ricorressero i presupposti - il diverso reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis T.U. imm.

Il ricorrente, poi, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 143 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il decreto di respingimento non era stato tradotto in una lingua conosciuta dall'imputato e che, quindi, questo non ne aveva potuto conoscere il contenuto.

Il ricorrente, infine, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., perché il giudice di merito in maniera ingiustificata non avrebbe applicato la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, nonostante ne ricorressero tutti i presupposti.

3. Con note difensive del 18 marzo 2023, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui denuncia che la normativa penale applicata violerebbe le garanzie imposte dalla c.d. direttiva rimpatri 2008/2015/CE, poiché questione non conferente al caso di specie e, in ogni caso, manifestamente infondata.

In tal senso, giova in diritto evidenziare che, in tema di reato di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, l'irrogazione di una pena detentiva è conforme alla direttiva 2008/115/CE, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 1 ottobre 2015 nel caso Celaj, che consente all'ordinamento statuale di adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di sanzioni rispetto alle diverse cause di presenza irregolare sul territorio (Sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015, Moussa, Rv. 265469).

A tale conclusione la Corte è pervenuta sul rilievo - che smentisce il presupposto della tesi difensiva in esame - che la direttiva equipari le diverse situazioni di irregolarità e che il riferimento alla violazione delle condizioni d'ingresso comprende anche il caso del divieto di ingresso che correda una decisione di rimpatrio.

L'analisi delle premesse e dell'articolato della direttiva legittima piuttosto una conclusione diversa, ossia che le cause della presenza irregolare del cittadino di un Paese terzo sul territorio di uno degli Stati membri dell'Unione europea non sono riconducibili ad un'unica categoria di "irregolarità", ma si fondano piuttosto su presupposti differenti e che, rispetto alle singole situazioni, l'ordinamento statuale è legittimato ad adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di provvedimenti: 1) una decisione di rimpatrio quale atto dichiarativo della irregolarità del soggiorno stesso che imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio; 2) l'allontanamento coattivo dell'individuo fuori dello Stato membro; 3) il divieto di ingresso, quale ulteriore misura inibitoria di un futuro ritorno, suscettibile di emissione nei confronti della persona il cui soggiorno irregolare sia già stato riconosciuto e che sia stata oggetto di rimpatrio immediato (art. 7, comma 4, della direttiva) ovvero sia stata inutilmente invitata ad allontanarsi entro un termine prefissato (art. 7 e 8 della direttiva).

La questione posta dalla difesa ha comunque ricevuto recente risposta da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale infatti, con sentenza 01/10/2015, [OSCURATO:PERSONA]294/14, Celaj, ha risolto la pregiudiziale comunitaria 71/ti sollevata da altre autorità giudiziarie affermando il seguente principio: «la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro che prevede l'irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare il quale, dopo essere ritornato nel proprio paese d'origine nel quadro di un'anteriore procedura di rimpatrio, rientri irregolarmente nel territorio del suddetto Stato trasgredendo un divieto di ingresso».

1.2. Il ricorso, inoltre, è inammissibile nella parte in cui lamenta la mancata traduzione del decreto di respingimento.

In tal senso, giova evidenziare che la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione.

Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità, infatti, è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

Questi motivi - contrassegnati dall'inderogabile «indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che sorreggono ogni atto d'impugnazione ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. e), e 591, comma 1, lett. , cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.

La disposizione in esame deve quindi essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale.

La doglianza relativa alla mancata traduzione del decreto di respingimento quindi, riguardando uno dei punti della decisione, doveva formare oggetto dei motivi proposti con il gravame, posto che, a norma dell'art. 597, comma 1, cod.proc. pen., l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione devoluti con l'impugnazione.

Nel caso di specie, invece, il ricorrente non aveva lamentato tale vizio nel suo atto di appello, né aveva formalizzato alcuna doglianza in tal senso in udienza.

1.3. Anche il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è infondato.

La Corte territoriale in modo ineccepibile ha evidenziato che la condotta dell'imputato è stata posta in essere quando non erano ancora passati i tre anni dalla pregressa espulsione (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Il ricorrente, invece, nel suo atto di appello si era limitato a rilevare l'astratta compatibilità tra l'istituto in esame e il reato accertato, senza indicare le specifiche circostanze di fatto che avrebbero giustificato l'accertamento della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. 2.

In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 febbraio 2022, che ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Agrigento il 18 giugno 2020 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 10, comma 2-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, quale straniero destinatario di decreto di respingimento del 9 settembre 2019 (convalidato dal G.d.P. di Trapani con provvedimento dell'Il settembre 2019), con il quale il Questore di Agrigento gli aveva vietato il reingresso nel territorio dello Stato e nella c.d. area Schengen per un periodo di tre anni dal rimpatrio (avvenuto il 12 settembre 2019), il 30 settembre 2019 era stato sorpreso in Lampedusa senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 10, comma 2-ter, T.U. imm., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la normativa penale applicata violerebbe le garanzie imposte dalla c.d. direttiva rimpatri 2008/2015/CE, prevedendo una misura coercitiva qualitativamente diversa e temporalmente più estesa di quella prevista dalla normativa comunitaria. Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che l'imputato, non avendo compreso il contenuto del decreto di respingimento, non avrebbe potuto commettere il reato accertato dalla Corte territoriale, ma - qualora ne ricorressero i presupposti - il diverso reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis T.U. imm. Il ricorrente, poi, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 143 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il decreto di respingimento non era stato tradotto in una lingua conosciuta dall'imputato e che, quindi, questo non ne aveva potuto conoscere il contenuto. Il ricorrente, infine, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., perché il giudice di merito in maniera ingiustificata non avrebbe applicato la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, nonostante ne ricorressero tutti i presupposti. 3. Con note difensive del 18 marzo 2023, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui denuncia che la normativa penale applicata violerebbe le garanzie imposte dalla c.d. direttiva rimpatri 2008/2015/CE, poiché questione non conferente al caso di specie e, in ogni caso, manifestamente infondata. In tal senso, giova in diritto evidenziare che, in tema di reato di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, l'irrogazione di una pena detentiva è conforme alla direttiva 2008/115/CE, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 1 ottobre 2015 nel caso Celaj, che consente all'ordinamento statuale di adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di sanzioni rispetto alle diverse cause di presenza irregolare sul territorio (Sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015, Moussa, Rv. 265469). A tale conclusione la Corte è pervenuta sul rilievo - che smentisce il presupposto della tesi difensiva in esame - che la direttiva equipari le diverse situazioni di irregolarità e che il riferimento alla violazione delle condizioni d'ingresso comprende anche il caso del divieto di ingresso che correda una decisione di rimpatrio. L'analisi delle premesse e dell'articolato della direttiva legittima piuttosto una conclusione diversa, ossia che le cause della presenza irregolare del cittadino di un Paese terzo sul territorio di uno degli Stati membri dell'Unione europea non sono riconducibili ad un'unica categoria di "irregolarità", ma si fondano piuttosto su presupposti differenti e che, rispetto alle singole situazioni, l'ordinamento statuale è legittimato ad adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di provvedimenti: 1) una decisione di rimpatrio quale atto dichiarativo della irregolarità del soggiorno stesso che imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio; 2) l'allontanamento coattivo dell'individuo fuori dello Stato membro; 3) il divieto di ingresso, quale ulteriore misura inibitoria di un futuro ritorno, suscettibile di emissione nei confronti della persona il cui soggiorno irregolare sia già stato riconosciuto e che sia stata oggetto di rimpatrio immediato (art. 7, comma 4, della direttiva) ovvero sia stata inutilmente invitata ad allontanarsi entro un termine prefissato (art. 7 e 8 della direttiva). La questione posta dalla difesa ha comunque ricevuto recente risposta da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale infatti, con sentenza 01/10/2015, [OSCURATO:PERSONA]294/14, Celaj, ha risolto la pregiudiziale comunitaria 71/ti sollevata da altre autorità giudiziarie affermando il seguente principio: «la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro che prevede l'irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare il quale, dopo essere ritornato nel proprio paese d'origine nel quadro di un'anteriore procedura di rimpatrio, rientri irregolarmente nel territorio del suddetto Stato trasgredendo un divieto di ingresso». 1.2. Il ricorso, inoltre, è inammissibile nella parte in cui lamenta la mancata traduzione del decreto di respingimento. In tal senso, giova evidenziare che la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità, infatti, è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Questi motivi - contrassegnati dall'inderogabile «indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che sorreggono ogni atto d'impugnazione ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. e), e 591, comma 1, lett. , cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve quindi essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. La doglianza relativa alla mancata traduzione del decreto di respingimento quindi, riguardando uno dei punti della decisione, doveva formare oggetto dei motivi proposti con il gravame, posto che, a norma dell'art. 597, comma 1, cod.proc. pen., l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione devoluti con l'impugnazione. Nel caso di specie, invece, il ricorrente non aveva lamentato tale vizio nel suo atto di appello, né aveva formalizzato alcuna doglianza in tal senso in udienza. 1.3. Anche il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è infondato. La Corte territoriale in modo ineccepibile ha evidenziato che la condotta dell'imputato è stata posta in essere quando non erano ancora passati i tre anni dalla pregressa espulsione (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Il ricorrente, invece, nel suo atto di appello si era limitato a rilevare l'astratta compatibilità tra l'istituto in esame e il reato accertato, senza indicare le specifiche circostanze di fatto che avrebbero giustificato l'accertamento della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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