CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46061/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari riteneva che la pena complessivamente inflitta al ricorrente dovesse essere quantificata in anni due di reclusione ed euro 516 di multa, ritenendo che il primo giudice avesse errato nella quantificazione dei due aumenti di pena inflitti per la continuazione (determinati dal Tribunale ognuno in mesi "tre" di reclusione e nuovamente quantificati dalla Corte, uno in mesi "cinque", e l'altro in mesi "tre" di reclusione). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe illegittimamente trasformato un errore di calcolo in un errore nella quantificazione dei due aumenti, che sarebbero stati arbitrariamente rimodulati dalla Corte di appello per raggiungere la pena finale di due anni di reclusione indicata dal Tribunale che, invece sarebbe frutto di un mero errore di calcolo. 2.2. Il ricorso è fondato: la rideterminazione del quantum degli aumenti per la continuazione effettuato dalla Corte di appello non trova alcun sostegno nel percorso argomentativo tracciato dalla sentenza di primo grado. Il Tribunale aveva infatti quantificato gli aumenti in modo omogeneo, ovvero tre mesi per ogni reato in continuazione, mentre la Corte di appello li ha arbitrariamente rideterminato tali aumenti uno in mesi cinque e l'altro in mesi tre. La pena complessiva deve pertanto essere quantificata facendo riferimento alla quantificazione degli aumenti effettuata dal primo giudice. 2.3. La rideterminazione si risolve in una operazione matematica che non richiede alcun esercizio di discrezionalità e può essere effettuata dalla Cassazione facendo ricorso ai poteri conferiti dall'art. 620 lett. I) cod. proc. perì. Si ribadisce infatti che la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, Sentenza n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 48997 del 13/10/2017 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271324) Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio che si ridetermina in anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 516 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 516 di multa Così deciso in Roma, il giorno 24 nove