Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:T:2026:365
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TJ0104_RES

Causa T‑104/25 [OSCURATO:PERSONA] (Kunshan) Co.

Ltd contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale Sentenza del Tribunale (Settima Sezione, a cinque giudici) del 3 giugno 2026 «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio tridimensionale – Forma di un cartone ottagonale – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Processo di fabbricazione – Utilizzo del prodotto – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Nozione – Interpretazione alla luce dell’interesse generale ivi afferente [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, e), ii), e 51, § 1, a)] (v. punti 19, 20) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Identificazione delle caratteristiche essenziali di un segno [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, e), ii), e 51, § 1, a)] (v. punti 21, 23) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Valutazione delle caratteristiche essenziali alla luce della funzione tecnica del prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, e), ii), e 51, § 1, a)] (v. punti 27‑29, 46, 58, 93, 94) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Nozione – Risultato tecnico riguardante l’utilizzo del prodotto – Inclusione – Risultato tecnico riguardante la fabbricazione del prodotto – Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, e), ii), e 51, § 1, a)] (v. punti 42, 43, 47) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Marchio tridimensionale costituito dalla forma di un cartone ottagonale [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, e), ii), e 51, § 1, a)] (v. punti 49, 73, 76, 79, 81, 83, 95‑97) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Nozione – Presenza di caratteristiche non essenziali prive di una funzione tecnica – Esistenza di altre forme che consentono di ottenere lo stesso risultato tecnico – Irrilevanza ai fini della causa di nullità [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, e), ii), e 51, § 1, a)] (v. punti 59, 60, 86, 87) [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso di annullamento, che accoglie, il Tribunale precisa la nozione di «risultato tecnico» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 ( 1 ). [OSCURATO:PERSONA] & Finance SA è titolare di un marchio dell’Unione europea tridimensionale raffigurante la forma di un cartone ottagonale, registrato presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]) per taluni imballaggi. [OSCURATO:PERSONA] (Kunshan) Co.

Ltd, ricorrente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio, sostenendo che esso era costituito esclusivamente dalla forma o da una caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.

Tale domanda è stata inizialmente accolta dalla divisione di annullamento e successivamente respinta dalla commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha ritenuto, in particolare, che le caratteristiche essenziali legate alla forma del prodotto di detto marchio riguardassero il suo processo di fabbricazione, ma non incidessero sulla funzione svolta dal prodotto.

La ricorrente ha quindi proposto un ricorso di annullamento di tale decisione dinanzi al Tribunale.

Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale rileva che, secondo la sentenza Société des [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), solo i risultati tecnici che si manifestano durante l’utilizzo del prodotto di cui trattasi sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94.

Di conseguenza, l’impedimento alla registrazione previsto da tale articolo si applica quando la forma consente a un prodotto di ottenere un risultato tecnico quando esso è utilizzato, ma non si applica al modo in cui è fabbricato.

Tale approccio si inserisce nell’ambito dell’obiettivo di detto articolo, che mira a impedire che il diritto dei marchi conferisca un monopolio su soluzioni tecniche che possono essere ricercate dall’utilizzatore nei prodotti dei concorrenti.

La valutazione del risultato tecnico deve quindi essere effettuata alla luce delle funzionalità della forma al momento dell’uso del prodotto, mentre le modalità della sua fabbricazione sono irrilevanti dal punto di vista del consumatore finale.

In secondo luogo, il Tribunale rileva che il prodotto contrassegnato dal marchio contestato è un recipiente la cui funzione tecnica principale consiste nel contenere liquidi o alimenti e che tutte le caratteristiche essenziali di tale marchio contribuiscono a che il prodotto possa svolgere tale funzione tecnica.

Inoltre, esso osserva che la forma di detto marchio consente di garantire la stabilità del recipiente nonché la sua maneggevolezza, due vantaggi tecnici che sono pertinenti nell’ambito dell’utilizzo del prodotto.

Ne consegue che le caratteristiche essenziali del marchio contestato consentono al prodotto di essere utilizzato conformemente all’uso per il quale è stato concepito, di modo che esse sono necessarie per ottenere un risultato tecnico che riguarda il modo in cui il prodotto funziona.

Per quanto concerne la circostanza che la forma prismatica del marchio contestato riduce la quantità di cartone da imballaggio necessaria per contenere un determinato volume di liquido, il Tribunale sottolinea, anzitutto, che tale ottimizzazione della capacità del recipiente contribuisce a rendere più efficace la funzione di base del prodotto, dal momento che consente di aumentare la quantità di liquidi o di alimenti contenuta nel recipiente.

Pertanto, la forma del marchio contestato non può essere considerata soltanto il risultato di un processo di fabbricazione ottimizzato che non ha alcuna incidenza sul modo in cui il prodotto funziona.

Il Tribunale constata poi che il miglioramento del rapporto tra il volume del recipiente e la quantità di materiale necessaria alla sua fabbricazione ha la conseguenza di rendere l’imballaggio più leggero rispetto agli imballaggi di forma tradizionale.

Tale riduzione del peso e del volume degli imballaggi costituisce un risultato tecnico pertinente dal punto di vista del pubblico di riferimento del marchio contestato, vale a dire gli intermediari professionali dell’industria alimentare, in quanto facilita l’immagazzinaggio e il trasporto del prodotto, incidendo positivamente sul modo in cui esso può essere utilizzato.

Infine, il Tribunale precisa che, sebbene il pubblico di riferimento del marchio contestato sia costituito da clienti professionali, è altresì pertinente analizzare la funzionalità delle caratteristiche essenziali del marchio contestato tenendo conto della situazione degli utilizzatori finali, che sono destinati ad acquistare i prodotti.

A tale riguardo, esso rileva che i vantaggi tecnici risultanti dalla forma del marchio contestato riguardano anche il modo in cui il prodotto è utilizzato dai consumatori finali.

Infatti, grazie alla sua forma particolare, l’imballaggio è più facile da afferrare e da utilizzare per il consumatore.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale reputa che la commissione di ricorso abbia erroneamente ritenuto che il risultato tecnico ottenuto dal marchio contestato riguardasse unicamente il processo di fabbricazione del prodotto e non incidesse sulla funzione svolta dal prodotto in parola.

Pertanto, esso conclude che la forma del marchio contestato è necessaria per ottenere un risultato tecnico, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) regolamento n. 40/94. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ( GU 1994, L 11, pag. 1 ). ( 2 ) Sentenza del 16 settembre 2015, Société des [OSCURATO:PERSONA] ( C‑215/14 , EU:C:2015:604 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0104_RES Causa T‑104/25 [OSCURATO:PERSONA] (Kunshan) Co. Ltd contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale Sentenza del Tribunale (Settima Sezione, a cinque giudici) del 3 giugno 2026 «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio tridimensionale – Forma di un cartone ottagonale – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Processo di fabbricazione – Utilizzo del prodotto – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Nozione – Interpretazione alla luce dell’interesse generale ivi afferente [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, e), ii), e 51, § 1, a)] (v. punti 19, 20) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Identificazione delle caratteristiche essenziali di un segno [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, e), ii), e 51, § 1, a)] (v. punti 21, 23) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Valutazione delle caratteristiche essenziali alla luce della funzione tecnica del prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, e), ii), e 51, § 1, a)] (v. punti 27‑29, 46, 58, 93, 94) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Nozione – Risultato tecnico riguardante l’utilizzo del prodotto – Inclusione – Risultato tecnico riguardante la fabbricazione del prodotto – Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, e), ii), e 51, § 1, a)] (v. punti 42, 43, 47) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Marchio tridimensionale costituito dalla forma di un cartone ottagonale [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, e), ii), e 51, § 1, a)] (v. punti 49, 73, 76, 79, 81, 83, 95‑97) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Nozione – Presenza di caratteristiche non essenziali prive di una funzione tecnica – Esistenza di altre forme che consentono di ottenere lo stesso risultato tecnico – Irrilevanza ai fini della causa di nullità [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, e), ii), e 51, § 1, a)] (v. punti 59, 60, 86, 87) [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso di annullamento, che accoglie, il Tribunale precisa la nozione di «risultato tecnico» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 ( 1 ). [OSCURATO:PERSONA] & Finance SA è titolare di un marchio dell’Unione europea tridimensionale raffigurante la forma di un cartone ottagonale, registrato presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]) per taluni imballaggi. [OSCURATO:PERSONA] (Kunshan) Co. Ltd, ricorrente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio, sostenendo che esso era costituito esclusivamente dalla forma o da una caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. Tale domanda è stata inizialmente accolta dalla divisione di annullamento e successivamente respinta dalla commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha ritenuto, in particolare, che le caratteristiche essenziali legate alla forma del prodotto di detto marchio riguardassero il suo processo di fabbricazione, ma non incidessero sulla funzione svolta dal prodotto. La ricorrente ha quindi proposto un ricorso di annullamento di tale decisione dinanzi al Tribunale. Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale rileva che, secondo la sentenza Société des [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), solo i risultati tecnici che si manifestano durante l’utilizzo del prodotto di cui trattasi sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94. Di conseguenza, l’impedimento alla registrazione previsto da tale articolo si applica quando la forma consente a un prodotto di ottenere un risultato tecnico quando esso è utilizzato, ma non si applica al modo in cui è fabbricato. Tale approccio si inserisce nell’ambito dell’obiettivo di detto articolo, che mira a impedire che il diritto dei marchi conferisca un monopolio su soluzioni tecniche che possono essere ricercate dall’utilizzatore nei prodotti dei concorrenti. La valutazione del risultato tecnico deve quindi essere effettuata alla luce delle funzionalità della forma al momento dell’uso del prodotto, mentre le modalità della sua fabbricazione sono irrilevanti dal punto di vista del consumatore finale. In secondo luogo, il Tribunale rileva che il prodotto contrassegnato dal marchio contestato è un recipiente la cui funzione tecnica principale consiste nel contenere liquidi o alimenti e che tutte le caratteristiche essenziali di tale marchio contribuiscono a che il prodotto possa svolgere tale funzione tecnica. Inoltre, esso osserva che la forma di detto marchio consente di garantire la stabilità del recipiente nonché la sua maneggevolezza, due vantaggi tecnici che sono pertinenti nell’ambito dell’utilizzo del prodotto. Ne consegue che le caratteristiche essenziali del marchio contestato consentono al prodotto di essere utilizzato conformemente all’uso per il quale è stato concepito, di modo che esse sono necessarie per ottenere un risultato tecnico che riguarda il modo in cui il prodotto funziona. Per quanto concerne la circostanza che la forma prismatica del marchio contestato riduce la quantità di cartone da imballaggio necessaria per contenere un determinato volume di liquido, il Tribunale sottolinea, anzitutto, che tale ottimizzazione della capacità del recipiente contribuisce a rendere più efficace la funzione di base del prodotto, dal momento che consente di aumentare la quantità di liquidi o di alimenti contenuta nel recipiente. Pertanto, la forma del marchio contestato non può essere considerata soltanto il risultato di un processo di fabbricazione ottimizzato che non ha alcuna incidenza sul modo in cui il prodotto funziona. Il Tribunale constata poi che il miglioramento del rapporto tra il volume del recipiente e la quantità di materiale necessaria alla sua fabbricazione ha la conseguenza di rendere l’imballaggio più leggero rispetto agli imballaggi di forma tradizionale. Tale riduzione del peso e del volume degli imballaggi costituisce un risultato tecnico pertinente dal punto di vista del pubblico di riferimento del marchio contestato, vale a dire gli intermediari professionali dell’industria alimentare, in quanto facilita l’immagazzinaggio e il trasporto del prodotto, incidendo positivamente sul modo in cui esso può essere utilizzato. Infine, il Tribunale precisa che, sebbene il pubblico di riferimento del marchio contestato sia costituito da clienti professionali, è altresì pertinente analizzare la funzionalità delle caratteristiche essenziali del marchio contestato tenendo conto della situazione degli utilizzatori finali, che sono destinati ad acquistare i prodotti. A tale riguardo, esso rileva che i vantaggi tecnici risultanti dalla forma del marchio contestato riguardano anche il modo in cui il prodotto è utilizzato dai consumatori finali. Infatti, grazie alla sua forma particolare, l’imballaggio è più facile da afferrare e da utilizzare per il consumatore. Alla luce di quanto precede, il Tribunale reputa che la commissione di ricorso abbia erroneamente ritenuto che il risultato tecnico ottenuto dal marchio contestato riguardasse unicamente il processo di fabbricazione del prodotto e non incidesse sulla funzione svolta dal prodotto in parola. Pertanto, esso conclude che la forma del marchio contestato è necessaria per ottenere un risultato tecnico, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) regolamento n. 40/94. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ( GU 1994, L 11, pag. 1 ). ( 2 ) Sentenza del 16 settembre 2015, Société des [OSCURATO:PERSONA] ( C‑215/14 , EU:C:2015:604 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris