CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 25020/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5138-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1073/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/12/2018 R.G.N. 685/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di azienda R.G.N.5138/2019 Cron. Rep. Ud.20/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Bologna, per quanto interessa, ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì che in sede di opposizione ex rito Fornero aveva accertato - irrilevante il licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione (BRC) per essere questi transitato alle dipendenze di Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]. (Banca dello sviluppo s.p.a.) a seguito di cessione dell’azienda ex art. 2112 c.c. - la continuità lavorativa alle dipendenze della cessionaria ed ha perciò dichiarato sussistente il rapporto di lavoro dal 18.7.2015 alle stesse condizioni del rapporto con la cedente [OSCURATO:SOCIETA]. senza tener conto dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ordine alla cessionaria di riammettere in servizio il lavoratore e di risarcire il danno commisurato alle retribuzioni che la Corte di merito in accoglimento del reclamo incidentale del lavoratore ha ritenuto che fossero dovute dalla data del licenziamento intimato dalla [OSCURATO:SOCIETA].; 2. in particolare, il giudice del reclamo ha ritenuto che per poter derogare all’art. 2112 c.c. sarebbe stato necessario, ai sensi dell’art. 47 della legge n. 428 del 1990, la stipula di un accordo trilatero tra cedente, cessionaria e oo.ss. e, pertanto, in mancanza dello stesso, il rapporto di lavoro era stato trasferito da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. restando irrilevante l’intervenuto licenziamento proveniente da un soggetto che a quel momento non era più datore di lavoro atteso che il recesso era stato portato a conoscenza del lavoratore il 22.7.2015 quando il rapporto si era oramai trasferito; 3. per la cassazione della sentenza propone ricorso la Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a cinque motivi, illustrati da memoria,al quale resiste con co ntroricorso [OSCURATO:PERSONA] il quale ha depositato anche una memoria illustrativa;[OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata laviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2112 c.c., ai sensi dell’art. 360primo comma n. 3 c.p.c. e si deduce che la Corte d’Appello di Bologna avrebbe ritenuto che la Società avesseposto in essere condotte fraudolente in danno degli ex dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di mere illazioni, non suffragate da alcun elemento probatorioin quanto i fatti presi in considerazione dalla sentenza non erano stati mai allegati in giudizio; 4.1. sostiene che alcune delle circostanze,tra cui in particolare la pretesa rinuncia all’applicazione dell’art. 18, Legge n. 300 del 1970, non sarebbero vereatteso che al punto 6 del fac-simile del verbale di conciliazione allegato all’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegato in primo grado e riprodotto in allegato al ricorso per cassazione, si afferma che “ [OSCURATO:PERSONA], come innanzi rappresentate ed assistite, convengono che al rapporto di lavoro così instaurato presso Banca _______ sia applicata la disciplina delle conseguenze della illegittimità e/o nullità del licenziamento previgente rispetto all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 contenente disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.”; non vi sarebbe la prova dell’intenzione di acquisire le attività e il personale di BRCs.p.a. in frode all’art. 2112 c.c. essendo semmai provato che, al contrario, l’interesse era connesso ad imprescindibili condizioni (riduzione costo del lavoro) in ragione dello stato di crisi irreversibile e dello scenario liquidatorio verso il quale si stava avviando la [OSCURATO:SOCIETA].; 4.2. deduce che fino alla data del 17 luglio 2015, quando è stato formalizzato l’atto pubblico di cessione di attività e passività, l’intento era stato quello risultante dal facsimile allegato all’accordo del 6 giugno 2015 che, recava il numero di partita IVA e la sede legale di [OSCURATO:PERSONA], sicché nessun inganno vi era stato per le OO.SS.; 4.3. insiste nel ritenere che nella specie non era ravvisabile una cessione ex art. 2112 c.c. e che inoltre il lavoratore,con violazione dell’art. 2697 c.c., non aveva offerto la prova che era suo onere dare del c.d. requisito della persistenza dell’identità dell’entità trasferita; deduce poi chesarebbe documentalmente provato che, successivamente alla stipula dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in una situazione di incertezza economica certificata dalla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e sottoposizione a [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] si era accordata con la L.C.A. per la cessione di attività e passività e per l’acquisizione dei contratti di lavoro alle condizioni degli accordi collettivi richiamati; 5.con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 47,legge n. 428 del 1990 e dell’art. 22 del c.c.n.l.del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per i dipendenti delle BCC/CRA, ai sensi dell’art. 360primo comma n. 3, c.p.c. e si sostiene che a norma del citato art. 47 al comma 5 nel disciplinare i trasferimenti di azienda di società in crisi è intesa a tenere indenne dai vincoli dettati dall’art. 2112 c.c. per non creare ostacoli al salvataggio dell’azienda affidando all’interlocuzione sindacale le soluzioni per il passaggio dei dipendenti nell’ottica di privilegiare il mantenimento dei livelli di occupazionerispetto al mantenimento di identiche condizioni economiche e normative;sottolinea inoltre che era stata esperita la procedura prevista dall’art. 22 del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA]che assolve quella legale ed aggiunge agli obblighi di legge ulteriori obblighi stabiliti contrattualmente nel c.c.n.l. sottoscritto anche da UILCA e , pur esonera ndo dal rispetto dell’art. 2112 c.c.,introduce procedure ben più favorevoli per le parti; ritiene pertanto erronea l’affermazione della Corte di merito – secondo cui la previsione contenuta nella dichiarazione a verbale in calce alla parte seconda dell’art. 22 del c.c.n.l.sarebbe inidonea a salvaguardare gli interessi delle maestranze – in quanto la dichiarazione a verbale andrebbe letta unitamente alle altre disposizioni contrattuali e realizzerebbe complessivamente un maggior livello di tuteladell’occupazione. 6. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 47, legge n. 428 del 1990, dell’art.2112 c.c. e dell’art. 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; ritiene la ricorrente che erroneamente la Corte di a ppello ha ritenutonecessaria per derogare al l’art. 2112 c.c. la stipulazione di un accordo trilaterale tra cedente, cessionario e OO.SS. e che, in mancanza di tale accordo, si sarebbe determinato il trasferimento del lavoratore alle dipendenze di B . S . C . e che sarebbe stato irrilevante il licenziamento intimato dalla cedente che non era più legittimata;sostiene che l’art. 47, comma 5,della legge n. 428 del 1990, prevede solo il raggiungimento di “un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione” ma non impone la stipulazione di un accordo trilaterale tra cedente, cessionario e OO.SS.; osserva che comunque vi era l’adesione di [OSCURATO:PERSONA] all’accordo collettivo che ha disciplinato le modalità del passaggio dei lavoratori alle sue dipendenze: quest’ultima, infatti, sottoscrivendo l’atto di cessione di attività e passività aveva aderito alle condizioni espresse nell’accordo collettivo; 7. itre motivi possono essere esaminati congiuntamente perché ruotano tutti intorno alla medesima questionedell’esistenza della cessione di ramo di azienda e dell’applicazione dell’art. 2112 c.c.; 7.1. la Corte territoriale, nel ritenere che nella fattispecie si era realizzato un trasferimento del lavoratore ai sensi dell’art. 2112 c.c., ha condivisibilmente fatto proprie le argomentazioni già svolte da quella Corte di appello che aveva verificato,nell’ambito di un procedimento ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori coinvolgente proprio la medesima cessione, che la procedura prevista dall’art. 47 della legge n. 428 del 1990,che prevede che sia data informativa e avviato il confronto tra cedente e cessionario almeno 25 giorni prima,non era stata rispettata; 7.2. rileva il Collegio che quella sentenza della Corte territoriale è stata confermata con la sentenza n. 28838 del 2022 di questa Corte di cassazione e si è chiarito, proprio con riguardo a censure analoghe a quelle qui formulatein particolare con il secondo ed il terzo motivo, che “si eraperfezionato un trasferimento di azienda (riguardante tutti i beni, mobili ed immobili (11 filiali) che costituivano il patrimonio della cedente, tutti i rapporti giuridici con esclusione solo dei crediti deteriorati e tutti i rapporti di lavoro) senza che il Sindacato fosse preventivamente informato sul punto né dalla impresa cedente, né tantomeno dalla cessionaria e che le 00.SS. erano state indotte a stipulare un accordo che prevedeva pesanti decurtazioni del trattamento economico dei dipendenti su un presupposto che si era rivelato falso, visto che "dietro le quinte" era stato già individuato ed operava un compratore (BSC) intenzionato all'acquisto di BRC e delle sue filiali (opportunamente depurate delle passività e con un costo del lavoro nettamente ribassato) e questa finzione era stata portata avanti anche dopo il 30.6.2015, quando tutti i lavoratori erano già passati alle dipendenze di BSC. A fronte di tale ricostruzione, parte ricorrente si è limitata a criticare l'accertamento compiuto in sede di merito, contrapponendo, invece, unicamente una diversa ricostruzione della vicenda che però, per quanto sopra detto, non può essere rivalutata in sede di legittimità.”; 7.3. èvero che il legislatore affida al confronto con le parti sociali la definizione di termini e modalitàdella cessione anche in deroga all’art. 2112 ma, come detto, è necessario che tale confronto coinvolga anche con la parte interessata a subentrare; si tratta di una questione di logica dell’operazione che interessa necessariamente cedente e cessionario e che per la deroga alle condizioni previste dall’art.2112 c.c. richiede l’intervento delle oo. ss.; la irregolarità della procedura costituisce un vizio originario della stessa che si riverbera sia sulla antisindacalitàdella condotta (come accertato dalla sentenza sopra richiamata) e che ha anche effettosulla validità della cessione effettuata in termini derogatori rispetto a quanto previstodall’art. 2112 c.c.; ove non si adempia esattamente alla procedura la deroga non opera ed il rapporto si trasferisce anorma dell’art.2112 c.c.; va qui ribadito che l'art. 47, quinto comma, della legge n. 428 del 1990, autorizza modificazioni peggiorative del trattamento dei lavoratori, in deroga all'art. 2112 c.c., allo scopo di conservare i livelli occupazionali quando venga trasferita l'azienda di un'impresa insolvente, a condizione chel'accordo collettivo idoneo a costituire norma derogatoria della fattispecie risulti essere stato validamente concluso; diversamente resta applicabile la disciplina legale non derogata(Cass. 22/09/2011 n. 19282, v. anche Cass.06/12/2019 n. 31946 e 01/06/2020 n. 10414 quanto alle condizioni di applicabilità della deroga); 8. con il quarto motivo di ricorsoèdenunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si deduce che la Corte di appello non avrebbe pronunciato sulla richiesta di applicazione dell’art. 8della legge n. 148del 2011; 9. l’ultimo motivo di ricorso ha poi ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 1406 c.c. e dell’art. 8 della legge n. 148 del 2011 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.; 9.1. la ricorrente insiste nel ritenere che nella specie non si sarebbe verificata una cessione di azienda ma piuttosto unamera cessione di attività e passività, disciplinata dall’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], stipulato conformemente a quanto previsto dall’art. 47, comma 5legge n. 428 del 1990 e dall’art. 22 del c.c.n.l. e, in ogni caso, pienamente legittimo anche ai sensidell’art. 8 l egge n. 148del 2011; 9.2. deduce che , non essendo a pplicabil e alle aziende in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa L.C.A. la previsione di cui all’art. 2112 c.c., con l’accordo erastata prevista la cessione di contratto ex art. 1406 c.c. e garantite condizioni più favorevoli rispetto a quelle che si sarebbero applicate ordinariamente; 9.3. osserva che t uttavia, il [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato la sottoscrizione dell’accordo individuale previsto dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ragione per cuiil suo rapporto non era stato ceduto ed il lavoratore era stato poilegittimamente licenziato dalla cedente; sostiene cheai sensi dell’art. 8 citato il lavoratore per transitare era obbligato ad accettare l’accordoconciliativo; 9.4. in subordine, poi, si deduce che il passaggio alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] già prima del licenziamento comminato da BRC in l.c.a.,sarebbe avvenuto con applicazione al rapporto trasferito della disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro prevista dall’ accordo collettivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], efficace ex art. 8 comma 1della legge n. 148 del 2011 anche nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni dette; 10. anche queste censure non possono essere accolte; 10.1. rileva il Collegio che da un canto la censura con la quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. non tiene conto del fatto che la sentenza ha implicitamente disa tteso la q uestione dell’applicazione dell’art. 8 della legge n. 148 del 2011 avendo accertato, assorbentemente, che nel caso concreto si era effettivamente realizzato un trasferimento di azienda in quanto la deroga all’art. 2112 c.c. avrebbe richiesto, come già rammentato, la stipulazione di un accordo trilaterale che coinvolgesse la cedente la cessionaria e le organizzazioni sindacali, accordo che nella specie non era mai intervenuto; 10.2. tale ricostruzione , che si fonda su accerta menti di fatto riservati al giudice del merito che qui non sono sindacabili se non nei limiti del vizio di motivazione, è incompatibile con la dedotta applicazione sia dell’art. 8 della legge n. 148 del 2011che risulta implicitamente disattesa, sia con la denunciata violazione degli artt. 1406 e 2112 c.c. , dal che consegue l’infondatezza di entrambe le censure. 11. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le speseseguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che si liquidano in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve