CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 17039/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti contestano l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 648 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sul compendio probatorio comprovante, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità dei prevenuti in ordine al delitto in contestazione); osservato che, in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione (formulata alla fine del ricorso), essa propone e presuppone una diversa ricostruzione della data di consumazione del reato, questione non esaminabile in questa sede) ,AaZi e,' 4412,te1g. (radi_ i .t (44« ..«),(1.4410 h.zx 02.4tw.ht t._ rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]