CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45610/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che Cicil:rano Leonarda ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ricorrente, in quanto l'impugnazione, trasmessa a mezzo pec, era priva di sottoscrizione digitale. La ricorrente, con unico motivo di ricorso, rappresenta che il difensore ha sottoscritto materialmente l'atto di impugnazione, ha trasformato il documento in formato pdf ed ha apposto la firma digitale sul documento informatico, sicché non si pone alcun dubbio in ordine alla paternità ed autenticità dell'atto. Considerato che la ricorrente, con due memorie integrative, ha ulteriormente articolato ed illustrato il motivo di ricorso, allegando il messaggio di posta elettronica certificata da cui si evince che gli allegati erano firmati digitalmente in quanto in formato file pdf.p7m., ed allegando l'atto di appello avverso la pronuncia di condanna per reati edilizi, concernenti violazioni del d.PR n. 380 del 2001, del d.lvo n. 42 del 2004, della legge n 394 del 2001 (capo a, b, c, d, e) e per violazione di sigilli di cui all'art 349, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che la ricorrente non ha fornito alcuna prova certa in ordine alla sottoscrizione dell'atto di impugnazione mediante firma digitale, posto che anche gli allegati prodotti con le memorie integrative non forniscono prova della trasformazione dell'atto di appello nel formato che attesta la firma digitale, privo della attestazione di autenticità rilasciata dal gestore della firma digitale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]