CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11344/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza in epigrafe, riformando la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, condanna [OSCURATO:PERSONA] per peculato (art. 314 cod. pen.), a causa del mancato versamento, in sette occasioni, delle somme incassate a titolo di prelievo erariale unico (PREU), dai giocatori delle slot-machine installate presso il suo esercizio, per un importo complessivo di 32.705,78 euro. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di ricorso in cui deduce violazione della legge penale sostanziale, processuale e vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello ha ribaltato l'esito assolutorio limitandosi a reputare isolato l'orientamento di legittimità su cui si era basata la sentenza di primo grado ed evocando il contrario insegnamento sopravvenuto a Sezioni unite, senz'altro motivare e, quindi, senza adempiere all'obbligo di motivazione rafforzata. In particolare, la Corte avrebbe dovuto motivare in maniera rafforzata - anche in ossequio all'art. 603 cod. proc. pen. e al suo comma 3-bis, in relazione a: la rilevanza della prassi di ritardare le restituzioni sul piano del dolo; la portata della scelta di [OSCURATO:SOCIETA]. (concessionaria di AAMS, la società che, al tempo, si occupava della gestione del gioco d'azzardo lecito) di procedere alla denuncia, piuttosto che consentire il versamento ritardato; l'opportunità di disporre d'ufficio, ex art. 603 cod. proc. pen., l'escussione della figura professionale della società in concreto occupatasi della posizione di [OSCURATO:PERSONA], avendo la teste Paduano con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva interloquito chiedendo un rinvio, sentita nel giudizio di primo grado ex art. 507 cod. proc. pen., affermato di non ricordare chi essa fosse. 3. Il ricorrente presenta altresì conclusioni scritte in cui insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è privo di pregio.2. [OSCURATO:PERSONA], sub-concessionario nel servizio pubblico di controllo della gestione del gioco d'azzardo lecito, in forza di contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]., in plurime occasioni aveva trattenuto per sé la somma incassata dai giocatori delle slot-machine a titolo di prelievo erariale unico (PREU), anziché riversarlo, come avrebbe dovuto fare, entro i giorni 22 e 7 di ciascun mese, alla suddetta [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta, concessionaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). Per questi fatti, era stato giudicato ed assolto in primo grado. Il Tribunale aveva argomentato a partire da un orientamento di legittimità secondo cui il denaro incassato all'atto della puntata, e causa di questa, dovesse ritenersi di proprietà non immediatamente, pro quota, dell'erario, ma della società privata, salvo l'obbligo, in capo ad essa, di corrispondere, con le cadenze temporali normativamente fissate, all'obbligazione nei confronti dell'amministrazione finanziaria (vd. Sez. 6 n. 21318 del 05/04/2018, Poggianti, Rv. 272951). La Corte di primo grado aveva dunque ritenuto insussistente il fatto di reato poiché, non potendo ritenersi il denaro trattenuto da [OSCURATO:PERSONA] "altrui", non era nemmeno ipotizzabile quella interversio possessionis che rappresenta il contenuto del concetto di appropriazione nel peculato. I giudici relegavano, in definitiva, la vicenda nei confini della mera rilevanza civilistica. 3. Contro tale sentenza presentavano appello la parte civile ai soli fini civili, il procuratore generale presso la Corte d'appello, la cui impugnazione veniva tuttavia dichiarata inammissibile, e il pubblico ministero, che opponeva il diverso e maggioritario orientamento di legittimità secondo cui, in siffatte ipotesi, si delineava la fattispecie di peculato, sulla base del presupposto che il denaro di cui il concessionario ha il (mero) possesso fosse pubblico, con l'effetto che la relativa appropriazione integrava la fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. 4. Nelle more della pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenivano le Sezioni Unite di questa Corte, le quali mostravano di aderire a tale ultima impostazione, fissando il principio che integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 110 (TULPS), che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del [OSCURATO:PERSONA] (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione (Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280573)..2)\ La Corte d'appello, dichiarato inammissibile l'appello del procuratore generale presso la Corte d'appello, ribaltava dunque l'esito del giudizio, e condannava [OSCURATO:PERSONA] per peculato a tre anni di reclusione. 4. A fronte di un intervento tanto chiaro da parte di questo giudice di legittimità, nel suo più alto consesso, volto a chiarire come il denaro riscosso dal sub-concessionario sia ab origine pubblico, non residuavano alla Corte d'appello spazi per valutare se fosse possibile negare la responsabilità dell'imputato. Non risulta infatti dimostrata l'esistenza di una prassi sulla cui base [OSCURATO:SOCIETA]. consentisse dilazioni nei versamenti da parte dei sub-concessionari (prassi - sembra di capire — la cui validità sarebbe stata irragionevolmente derogata nel caso di specie). Anzi, nello stesso ricorso si riferisce che la teste Paduano, sentita ex art. 507 cod. proc. pen. in giudizio, aveva riferito che l'azienda non consentì, del tutto legittimamente, alla luce del citato insegnamento delle citate sezioni Unite, la dilazione del pagamento, affermando testualmente: «Se ha deciso di non rispondere l'azienda avrà ritenuto opportuno farlo». Né - è appena il caso di precisare - è plausibile l'assunto difensivo, secondo cui tali affermazioni configurassero quella prova dichiarativa "decisiva" la cui nuova assunzione si sarebbe resa necessaria in caso di ribaltamento dell'esito assolutorio, posto che - come in precedenza illustrato - il giudizio di primo grado si era piuttosto fondato sulla tesi della natura meramente privatistico-contrattuale del rapporto tra sub-concessionario, concessionario e AAMS. Tesi successivamente destituita di fondamento da questa Corte nella sua più autorevole composizione. Infine, la dimostrazione dell'esistenza della prassi "lassista" invocata dal ricorrente non sarebbe valsa ad escludere neppure il dolo di appropriazione in capo al ricorrente, come invece nel caso in cui questi avesse restituito, seppure in ritardo, l'intera somma. Non risulta, infatti, che l'imputato abbia provveduto in tal senso, la sentenza riferendo, piuttosto, che egli si è limitato ad un mero risarcimento nei confronti della parte civile, in misura peraltro decisamente contenuta rispetto all'importo della somma di cui si era appropriato e che [OSCURATO:SOCIETA]. ha dovuto comunque versare a AAMS. 5. Non sussistendo alcuno spazio per ritenere decisiva (o anche soltanto utile) la prova dichiarativa, pur in presenza dell'impugnazione del pubblico ministero e della conseguente riforma della sentenza di assoluzione, nessuna rinnovazione dibattimentale era dunque doverosa, alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali (sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279255, per il caso di impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili), così come, a monte, nessuna motivazione rafforzata si rendeva necessaria in considerazione delle illustrate specificità del caso. Per questa ragione, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA]