CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 ottobre 2023
Cassazione n. 30329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 26489del ruolo generale dell’anno 2016, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, pec ; -ricorrentee controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.to Oggetto:[OSCURATO:PERSONA]. 6 D.l. n. n. 193 del 2016, conv. dalla legge n. 255 del 2016 [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore in sostituzione del precedente , elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 27; -controricorrentee ricorrente incidentale; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 904 /0 3 /20 16 , depositata in data 1 2 aprile 20 16 , non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate- [OSCURATO:PERSONA] della Puglia , in persona del Direttore pro tempore,emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,avviso di accertamento n. TUB030200039/2012, per l’anno 2008, ai fini Ires, Irap e Iva. 2.Avverso il suddetto avviso, la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari la quale, con sentenza n. 478/12/14, lo accoglieva parzialmente. 3. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale di Bari, con la sentenza n. 904/03/2016 depositata il 12 aprile 2016, che rigettava entrambi gli appelli dell’Ufficio e della contribuente. 4. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate propone ricorso principale per cassazione affidato a due motivi cui resiste la contribuente con controricorso spiegando ricorso incidentale articolato in quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. 5. Con memoria del 10 settembre 2019- con la quale viene nominato nuovo difensore in sostituzione del precedente-la società contribuente ha chiestola declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi avvalsa, con riferimento all’avviso di accertamento in contestazione, del procedimento di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla legge n. 255 del 2016 (c.d. rottamazione) eavendo provveduto al pagamento integrale delle somme dovute. 6. Con memoria del 10 gennaio 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiesto l’estinzione del giudizio stante il perfezionamento della procedura definitoria afferente alla cartella di pagamento n. 61417109993783001000 relativa all’avviso di accertamento in contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso principale , l ’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2 e 4, 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, del TUIR, 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c. nonché dell’art. 13 del DM 127/2004. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la contribuente denuncia, l’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione di illegittimità dell’avviso per mancata allegazione del p.v.c. 4. Con il secondo motivo, si denuncia “l’erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie e documentali; motivazione contraddittoria ed insufficiente con riferimento al rilievo n. 9”. 5. Con il terzo motivo si denuncia, si denuncia “l’erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie e documentali; motivazione contraddittoria ed insufficiente con riferimento al rilievo n 10”. 6. Con il quarto motivo si denuncia, si denuncia “l’erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie e documentali; motivazione contraddittoria ed insufficiente con riferimento al rilievo n 11”. 7. Con memoria del 10 settembre 2019, la società contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo aderito al procedimento di definizione agevolata dei carichi esattoriali di cui all’art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. dalla legge n. 255/2016 (c.d. rottamazione), provvedendo al pagamento integrale del debito risultante dalla successiva cartella di pagamento e assumendo l’impegno a rinunciareal giudizio. 8. Con memoria del 10.1.2020, l’Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio atteso che con note, rispettivamente del 10.12.2019 n. 66773 e 23.12.2019 n. 69332, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. Reg. e la [OSCURATO:PERSONA] le della Puglia avevanocomunicato la regolare definizione da parte della contribuente della cartella di pagamenton. 61417109993783001000 oggetto della vertenza nonché la riscossione da parte dell’Agenzia delle somme affidate a titolo provvisorio non rientranti nella procedura definitoria. 9. Avuto riguardo all’integrale estinzione della pretesa erariale, a seguito dell’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1.12.2016, n. 225, come attestato dall’agente della riscossione, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 10. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipateai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546(v. in tal senso, da ultimo, Cass . Sez. 5, Ordinanza n. 18488 del 2023). 11. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione -l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400; Cass. sez. V Ordinanzan. 17780 del 2023). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del c