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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 46245/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/06/.1966 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 13 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del 10 novembre 2022 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, ritenendo la sussistenza del fumus del reato ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000.

È stato disposto il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di tale reato conseguito dalla ricorrente.

Dall'ordinanza del Tribunale del riesame risulta che il sequestro preventivo è stato eseguito, rispetto al profitto indicato in euro 201.520,28, per euro 64.156,58 su beni immobili.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata.

2.1. Con il primo motivo si eccepisce l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia; la competenza per territorio sarebbe dell'autorità giudiziaria di Viterbo.

Ai fini l'individuazione del giudice competente ex art. 8 cod. proc. pen. il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto considerare come luogo di consumazione del reato il luogo di residenza in Viterbo del soggetto attivo del reato o, in subordine, il luogo di accertamento del reato avvenuto grazie all'attività dell'Agenzia delle Entrate di Roma.

La motivazione dell'ordinanza impugnata, nel determinare la competenza ex arc. 8 cod. proc. pen., non si baserebbe sugli atti di indagine: non vi sarebbe prova che i modelli F24 utilizzati per l'indebita compensazione siano stati inviati dallo studio della dott.sa [OSCURATO:PERSONA], in Menziana, territorio rientrante nella competenza dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia.

Poiché il reato contestato si consuma mediante l'invio telematico del modello F24 all'Agenzia delle Entrate competente, il Tribunale del riesame, in applicazione della giurisprudenza riportata nel ricorso, non avrebbe dovuto adoperare il criterio del luogo di accertamento del reato, bensì quello della residenza della ricorrente o, in subordine, secondo il criterio ex art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, avrebbe dovuto ritenere la competenza dell'autorità giudiziaria di Roma, avendo l'Agenzia delle Entrate di Roma svolto gli accertamenti.

2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di assenza della motivazione sull'eccezione di nullità, per la mancanza di motivazione sul periculum in mora, del decreto genetico di sequestro preventivo, proposta con il riesame, che sarebbe stata presente solo sul fumuscommissi deficti.

Mancherebbe la motivazione sulla necessità di anticipare gli effetti della confisca.

Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile i prricipi della sentenza delle Sezioni Unite n.36959 del 2021, che impone di motivare anche la sussistenza del periculum, ritenendo erroneamente che le Sezioni Unite avrebbero circoscritto tale principio alla sola confisca facoltativa, mentre sulla confisca obbligatoria avrebbero espresso un obiter dictum, in contrasto con la motivazione della sentenza, in parte riportata nel ricorso.

Il decreto genetico di sequestro preventivo del 10 novembre 2021 sarebbe del tutto privo della motivazione sul periculum in mora; di ciò darebbe atto anche il Tribunale del Riesame che, nel rigettare l'eccezione di nullità, avrebbe ammesso la mancanza di motivazione, ma l'avrebbe integrata in violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. applicabile anche nel riesame reale.

Il potere integrativo della motivazione presuppone una minima indicazione nel provvedimento del percorso logico-giuridico seguito, anche se insufficiente.

In questo caso, la motivazione sarebbe assente; il Tribunale del riesame, in applicazione degli artt. 322, 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., avrebbe dovuto dichiarare la nullità del provvedimento genetico e non integrare la motivazione.

2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'esecuzione del provvedimento su beni intestati a soggetti giuridici diversi dall'indagata, in assenza di indizi circa sull'interposizione fittizia.

Sarebbero stati sottoposti a sequestro anche beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] srls., terze rispetto ai fatti reato, di cui l'indagata sarebbe la legale rappresentante.

Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto insussistente l'interesse dell'indagata ad agire in giudizio per tali società.

2.4. Il difensore ha poi depositato una memoria, con le conclusioni, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, con cui si eccepisce l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia in favore di quella di Viterbo, è manifestamente infondato.

1.1. L'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede regole specifiche per la competenza territoriale dei delitti contemplati nel medesimo decreto.

Ai sensi del comma 1, «Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato».

Il comma 2 stabilisce che «Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato».

Infine, ai sensi del comma 3, «nel caso previsto dal comrna 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di ta:i luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale».

Orbene, come emerge dal chiaro dato letterale, trovano applicazione, in prima battuta, le regole fissate, rispettivamente nel comma 2 e nel comma 3, quindi i criteri stabiliti dal comma 1, ossia le regole generali prevista dall'art. 8 cod. proc. pen. e, infine, il luogo di accertamento del reato.

1.2. È errata la prospettazione difensiva, che attribuisce rilevanza al luogo di residenza dell'indagato, posto che tale regola è espressamente contemplata dall'art. 9 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 d.lgs. n. 2000, che, come detto, fa unicamente salvo l'art. 8 cod. proc. pen. 1.3.

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, non può trovare applicazione la regola contemplata dal comrna 2 per l'evidente ragione che il delitto in esame (art. 10-quater) non è tra quelli «previsti dal capo I del titolo II», essendo collocato nel capo

II. Il Tribunale del riesame ha, perciò, ritenuto applicabile l'ari:. 8 cod. proc. pen., che radica la competenza territoriale in relazione al luogo di consumazione del reato, ossia, nella specie, in Manzania, presso lo studio della professionista intermediaria che aveva trasmesso i modelli F24, come emerge dalle informative redatte dalla Guardia di Finanza di Ladispoli, in ciò facendo corretta applicazione del principio per cui il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.igs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato (Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Mangieri, Rv. 279755).

A fronte di tale motivazione, che è corretta in diritto, il ricorrente contesta, in maniera assertiva, i dati probatori, il che non è consentito in questa sede.

1.4. Il Tribunale del riesame, in ogni caso, ha osservato che, quand'anche non possa trovare applicazione l'art. 8 cod. proc. pen., alla medesima conclusione si perviene facendo applicazione del criterio residuale previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2001, che individua, come criterio determinativo della competenza territoriale, il luogo di accertamento del reato.

Il Tribunale del riesame, al proposito, ha richiamato il principio, qui da confermare, secondo cui la competenza per territorio prevista dall'art. 18 della legge n. 74 del 2000 per i reati tributari va determinata nel «luogo dell'accertamento», da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione essendo, invece, irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Starace, Rv. 260992).

Ciò significa che il luogo dell'accertamento va individuato nella sede dell'ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, mentre è irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da valutare quando gli atti acquisiti e le informazioni raccolte non abbiano consentito contestualmente di apprezzare i risultati delle violazioni giacché solo il loro concreto apprezzamento è in grado di determinare l'accertamento del reato (Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732) risolvendosi, altrimenti, l'acquisizione della documentazione in un'attività materiale e meccanica laddove, affinché un real:o sia accertato, è necessaria un'attività valutativa e delibativa.

1.5. In applicazione di tale principio il Tribunale del riesame ha correttamente osservato che, sebbene la documentazione fosse stata materialmente acquisita dall'Agenzia delle Entrate di Roma, nondimeno i fatti sono stati compiutamente valutati - e quindi accertati - dalla Guardia di Finanza di Ladispoli, che, all'esito della compiuta disamina dell'indicata documentazione e dello svolgimento di ulteriori ed articolate attività investigative, ha redatto le informative di reato.

2. Il Tribunale del riesame di Roma ha, invece, erroneamente applicato i principi della sentenza Ellade.

2.1. Come già affermato da Sez. 3, n. 25657 del 27/05/2022, Biagini, i principi di Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, sono applicabili anche al sequestro preventivo facoltativo finalizzato alla confisca per equivalente disposto ex artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, pur avendo tale confisca natura sanzionatoria, perché sono sempre eseguiti in base all'art. :321, comma 2, cod. proc. pen. 2.2.

La sentenza Ellade ha affermato il seguente principio: «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculum in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.)».

Si rimanda alla motivazione della sentenza quanto alle ragioni di tale interpretazione letterali, logico sistematiche, costituzionali, di rispetto dell'art.6, par. 2, CEDU, del principio di proporzionalità„ della giurisprudenza della Corte Edu e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (par. 5 e 6 della sentenza Ellade).

2.3. Secondo la sentenza Ellade, la motivazione del decreto di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. deve avere ad oggetto il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, sicché l'apprensione si rende necessaria perché, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile.

La ratio della misura cautelare è quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.

Tale ratio è comune anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, poiché lo scopo è sempre l'apprensione dei beni, prima della condanna, costituenti il profitto, pur se per equivalente.

2.4. Quanto all'obbligo di motivazione, le Sezioni Unite colgono «... il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al "pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato", presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono.

E proprio in relazione al sequestro conservativo deve allora ricordarsi come queste Sezioni Unite abbiano chiarito, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sull'estensione del giudizio prognostico richiesto ai fini della valutazione di tale presupposto, che per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sé adeguato...».

In particolare, si è spiegato che «le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione.

I due eventi, come chiaramente espresso dall'art. 316, con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente».

Afferma la sentenza Ellade che «...

In definitiva, dunque, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio».

2.5. Dunque, l'obbligo di motivazione sul periculum sussiste anche ove il profitto non sia confiscabile in forma diretta, ma solo per equivalente.

A diversa conclusione deve invece giungersi nel caso dell'art. 321, comma 2- bis, cod. proc. pen.

La sentenza, in motivazione, ha affermato che «... proprio la differente formulazione dei commi 2 e 2-bis conduce, ancor più, a ripudiare la opzione riduttiva, abbracciata dal primo orientamento, di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene, invece sufficiente, alla luce della differente formulazione della norma, proprio per il sequestro introdotto dal legislatore con riguardo ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione».

2.6. Orbene, il Tribunale del riesame ha erroneamente applicato i principi espressi dalla sentenza Ellade.

2.6.1. È del tutto errata l'affermazione che i principi della sentenza Ellade si applicherebbe solo al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca facoltativa.

Nelle pag. 14-17 della sentenza le Sezioni Unite hanno affermato l'irrilevanza della distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa ai fini della sussistenza dell'obbligo di motivazione.

Così la motivazione della sentenza Ellade: «...

Se, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile.

Ciò che comporta, tuttavia, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento a seconda, non già, come pur predicato da alcune delle sentenze del secondo indirizzo sopra ricordate, dela diversa tipologia formale della confisca cui il sequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovvero come facoltativa) ma, in linea con quanto spiegato sino ad ora, dei riflessi del necessario giudizio prognostico sull'an del sequestro.

6.3.1. Nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria (per la quale, secondo l'indirizzo ricordato, nessun obbligo motivazionale si porrebbe) o, invece, come facoltativa (per la quale sola, invece, il giudice sarebbe tenuto a motivare):e ciò ncn solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell'altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili».

2.6.2. Tale passaggio della motivazione delle Sezioni Unite, contrariamente a quanto si afferma nell'ordinanza impugnata (pag. 4), non è in alcun modo un obiter, ma uno snodo fondamentale della motivazione tenuto conto del contrasto sorto nella giurisprudenza.

La questione dedotta era la seguente: «Se il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca previsto dall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., richieda la motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora».

Dunque, del tutto errata è l'applicazione dell'art. 618 cod. proc. pen. effettuata dal Tribunale del riesame tenuto conto della questione dedotta alle Sezioni Unite.

2.6.3. L'unica eccezione all'obbligo di motivazione riguarda, secondo la sentenza Ellade, (cfr. par. 9), le cose «la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato» (art. 240, secondo comma, cod. pen.).

3. Il Tribunale del riesame ha integrato la motivazione del decreto genetico, ritenuta sul punto non inesistente, ma soltanto insufficiente.

Tale punto dell'ordinanza non è sostenuto da motivazione adeguata, la cui mancanza integra il vizio di violazione di legge.

Il Tribunale, infatti, non ha adeguatamente specificato se il provvedimento genetico abbia tout court omesso la motivazione quanto al periculum, per colpevole negligenza espositiva, oppure se non abbia trattato il profilo perché erroneamente convinto che l'obbligo di motivazione sul punto dovesse sostenere soltanto il sequestro finalizzato a confisca obbligatoria.

Si tratta, evidentemente, di un passaggio decisivo, in quanto soltanto nel primo caso potrebbe esser ravvisata una radicale assenza dell'impianto motivazionale, come tale non integrabile dal Tribunale del riesame; per consolidato indirizzo, infatti, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292, 309 e 324, cod. proc. pen., permane il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa per relationem in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in ta: caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, Liccardo, Rv. 272596; successivamente, tra le altre, Sez. 3, n. 15238 del 11/01/2022, Talarico, non massimata).

Il Tribunale del riesame dovrà quindi effettuare la valutazione complessiva della motivazione del decreto di sequestro genetico, fermo restando, evidentemente, che la mera indicazione della norma applicabile - il comma 1 o 2 dell'art. 321 cod. proc. pen. - non può costituire un principio di motivazione sul periculum in mora.

S'impone pertanto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in considerazione, atteso quanto sopra, della necessità dell'accertamento dell'effettivo percorso motivazionale del provvedimento genetico a fronte dei pochi stralci della stessa ordinanza allegati al ricorso.

4. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse, poiché le contestazioni relative al sequestro dei beni delle società terze non possono essere effettuate dalla ricorrente, che qui agisce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/06/.1966 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 13 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del 10 novembre 2022 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, ritenendo la sussistenza del fumus del reato ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. È stato disposto il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di tale reato conseguito dalla ricorrente. Dall'ordinanza del Tribunale del riesame risulta che il sequestro preventivo è stato eseguito, rispetto al profitto indicato in euro 201.520,28, per euro 64.156,58 su beni immobili. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia; la competenza per territorio sarebbe dell'autorità giudiziaria di Viterbo. Ai fini l'individuazione del giudice competente ex art. 8 cod. proc. pen. il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto considerare come luogo di consumazione del reato il luogo di residenza in Viterbo del soggetto attivo del reato o, in subordine, il luogo di accertamento del reato avvenuto grazie all'attività dell'Agenzia delle Entrate di Roma. La motivazione dell'ordinanza impugnata, nel determinare la competenza ex arc. 8 cod. proc. pen., non si baserebbe sugli atti di indagine: non vi sarebbe prova che i modelli F24 utilizzati per l'indebita compensazione siano stati inviati dallo studio della dott.sa [OSCURATO:PERSONA], in Menziana, territorio rientrante nella competenza dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia. Poiché il reato contestato si consuma mediante l'invio telematico del modello F24 all'Agenzia delle Entrate competente, il Tribunale del riesame, in applicazione della giurisprudenza riportata nel ricorso, non avrebbe dovuto adoperare il criterio del luogo di accertamento del reato, bensì quello della residenza della ricorrente o, in subordine, secondo il criterio ex art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, avrebbe dovuto ritenere la competenza dell'autorità giudiziaria di Roma, avendo l'Agenzia delle Entrate di Roma svolto gli accertamenti. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di assenza della motivazione sull'eccezione di nullità, per la mancanza di motivazione sul periculum in mora, del decreto genetico di sequestro preventivo, proposta con il riesame, che sarebbe stata presente solo sul fumuscommissi deficti. Mancherebbe la motivazione sulla necessità di anticipare gli effetti della confisca. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile i prricipi della sentenza delle Sezioni Unite n.36959 del 2021, che impone di motivare anche la sussistenza del periculum, ritenendo erroneamente che le Sezioni Unite avrebbero circoscritto tale principio alla sola confisca facoltativa, mentre sulla confisca obbligatoria avrebbero espresso un obiter dictum, in contrasto con la motivazione della sentenza, in parte riportata nel ricorso. Il decreto genetico di sequestro preventivo del 10 novembre 2021 sarebbe del tutto privo della motivazione sul periculum in mora; di ciò darebbe atto anche il Tribunale del Riesame che, nel rigettare l'eccezione di nullità, avrebbe ammesso la mancanza di motivazione, ma l'avrebbe integrata in violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. applicabile anche nel riesame reale. Il potere integrativo della motivazione presuppone una minima indicazione nel provvedimento del percorso logico-giuridico seguito, anche se insufficiente. In questo caso, la motivazione sarebbe assente; il Tribunale del riesame, in applicazione degli artt. 322, 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., avrebbe dovuto dichiarare la nullità del provvedimento genetico e non integrare la motivazione. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'esecuzione del provvedimento su beni intestati a soggetti giuridici diversi dall'indagata, in assenza di indizi circa sull'interposizione fittizia. Sarebbero stati sottoposti a sequestro anche beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] srls., terze rispetto ai fatti reato, di cui l'indagata sarebbe la legale rappresentante. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto insussistente l'interesse dell'indagata ad agire in giudizio per tali società. 2.4. Il difensore ha poi depositato una memoria, con le conclusioni, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, con cui si eccepisce l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia in favore di quella di Viterbo, è manifestamente infondato. 1.1. L'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede regole specifiche per la competenza territoriale dei delitti contemplati nel medesimo decreto. Ai sensi del comma 1, «Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato». Il comma 2 stabilisce che «Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato». Infine, ai sensi del comma 3, «nel caso previsto dal comrna 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di ta:i luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale». Orbene, come emerge dal chiaro dato letterale, trovano applicazione, in prima battuta, le regole fissate, rispettivamente nel comma 2 e nel comma 3, quindi i criteri stabiliti dal comma 1, ossia le regole generali prevista dall'art. 8 cod. proc. pen. e, infine, il luogo di accertamento del reato. 1.2. È errata la prospettazione difensiva, che attribuisce rilevanza al luogo di residenza dell'indagato, posto che tale regola è espressamente contemplata dall'art. 9 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 d.lgs. n. 2000, che, come detto, fa unicamente salvo l'art. 8 cod. proc. pen. 1.3. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, non può trovare applicazione la regola contemplata dal comrna 2 per l'evidente ragione che il delitto in esame (art. 10-quater) non è tra quelli «previsti dal capo I del titolo II», essendo collocato nel capo II. Il Tribunale del riesame ha, perciò, ritenuto applicabile l'ari:. 8 cod. proc. pen., che radica la competenza territoriale in relazione al luogo di consumazione del reato, ossia, nella specie, in Manzania, presso lo studio della professionista intermediaria che aveva trasmesso i modelli F24, come emerge dalle informative redatte dalla Guardia di Finanza di Ladispoli, in ciò facendo corretta applicazione del principio per cui il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.igs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato (Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Mangieri, Rv. 279755). A fronte di tale motivazione, che è corretta in diritto, il ricorrente contesta, in maniera assertiva, i dati probatori, il che non è consentito in questa sede. 1.4. Il Tribunale del riesame, in ogni caso, ha osservato che, quand'anche non possa trovare applicazione l'art. 8 cod. proc. pen., alla medesima conclusione si perviene facendo applicazione del criterio residuale previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2001, che individua, come criterio determinativo della competenza territoriale, il luogo di accertamento del reato. Il Tribunale del riesame, al proposito, ha richiamato il principio, qui da confermare, secondo cui la competenza per territorio prevista dall'art. 18 della legge n. 74 del 2000 per i reati tributari va determinata nel «luogo dell'accertamento», da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione essendo, invece, irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Starace, Rv. 260992). Ciò significa che il luogo dell'accertamento va individuato nella sede dell'ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, mentre è irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da valutare quando gli atti acquisiti e le informazioni raccolte non abbiano consentito contestualmente di apprezzare i risultati delle violazioni giacché solo il loro concreto apprezzamento è in grado di determinare l'accertamento del reato (Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732) risolvendosi, altrimenti, l'acquisizione della documentazione in un'attività materiale e meccanica laddove, affinché un real:o sia accertato, è necessaria un'attività valutativa e delibativa. 1.5. In applicazione di tale principio il Tribunale del riesame ha correttamente osservato che, sebbene la documentazione fosse stata materialmente acquisita dall'Agenzia delle Entrate di Roma, nondimeno i fatti sono stati compiutamente valutati - e quindi accertati - dalla Guardia di Finanza di Ladispoli, che, all'esito della compiuta disamina dell'indicata documentazione e dello svolgimento di ulteriori ed articolate attività investigative, ha redatto le informative di reato. 2. Il Tribunale del riesame di Roma ha, invece, erroneamente applicato i principi della sentenza Ellade. 2.1. Come già affermato da Sez. 3, n. 25657 del 27/05/2022, Biagini, i principi di Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, sono applicabili anche al sequestro preventivo facoltativo finalizzato alla confisca per equivalente disposto ex artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, pur avendo tale confisca natura sanzionatoria, perché sono sempre eseguiti in base all'art. :321, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. La sentenza Ellade ha affermato il seguente principio: «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculum in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.)». Si rimanda alla motivazione della sentenza quanto alle ragioni di tale interpretazione letterali, logico sistematiche, costituzionali, di rispetto dell'art.6, par. 2, CEDU, del principio di proporzionalità„ della giurisprudenza della Corte Edu e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (par. 5 e 6 della sentenza Ellade). 2.3. Secondo la sentenza Ellade, la motivazione del decreto di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. deve avere ad oggetto il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, sicché l'apprensione si rende necessaria perché, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. La ratio della misura cautelare è quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Tale ratio è comune anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, poiché lo scopo è sempre l'apprensione dei beni, prima della condanna, costituenti il profitto, pur se per equivalente. 2.4. Quanto all'obbligo di motivazione, le Sezioni Unite colgono «... il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al "pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato", presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono. E proprio in relazione al sequestro conservativo deve allora ricordarsi come queste Sezioni Unite abbiano chiarito, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sull'estensione del giudizio prognostico richiesto ai fini della valutazione di tale presupposto, che per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sé adeguato...». In particolare, si è spiegato che «le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione. I due eventi, come chiaramente espresso dall'art. 316, con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente». Afferma la sentenza Ellade che «... In definitiva, dunque, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio». 2.5. Dunque, l'obbligo di motivazione sul periculum sussiste anche ove il profitto non sia confiscabile in forma diretta, ma solo per equivalente. A diversa conclusione deve invece giungersi nel caso dell'art. 321, comma 2- bis, cod. proc. pen. La sentenza, in motivazione, ha affermato che «... proprio la differente formulazione dei commi 2 e 2-bis conduce, ancor più, a ripudiare la opzione riduttiva, abbracciata dal primo orientamento, di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene, invece sufficiente, alla luce della differente formulazione della norma, proprio per il sequestro introdotto dal legislatore con riguardo ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione». 2.6. Orbene, il Tribunale del riesame ha erroneamente applicato i principi espressi dalla sentenza Ellade. 2.6.1. È del tutto errata l'affermazione che i principi della sentenza Ellade si applicherebbe solo al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca facoltativa. Nelle pag. 14-17 della sentenza le Sezioni Unite hanno affermato l'irrilevanza della distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa ai fini della sussistenza dell'obbligo di motivazione. Così la motivazione della sentenza Ellade: «... Se, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. Ciò che comporta, tuttavia, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento a seconda, non già, come pur predicato da alcune delle sentenze del secondo indirizzo sopra ricordate, dela diversa tipologia formale della confisca cui il sequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovvero come facoltativa) ma, in linea con quanto spiegato sino ad ora, dei riflessi del necessario giudizio prognostico sull'an del sequestro. 6.3.1. Nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria (per la quale, secondo l'indirizzo ricordato, nessun obbligo motivazionale si porrebbe) o, invece, come facoltativa (per la quale sola, invece, il giudice sarebbe tenuto a motivare):e ciò ncn solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell'altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili». 2.6.2. Tale passaggio della motivazione delle Sezioni Unite, contrariamente a quanto si afferma nell'ordinanza impugnata (pag. 4), non è in alcun modo un obiter, ma uno snodo fondamentale della motivazione tenuto conto del contrasto sorto nella giurisprudenza. La questione dedotta era la seguente: «Se il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca previsto dall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., richieda la motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora». Dunque, del tutto errata è l'applicazione dell'art. 618 cod. proc. pen. effettuata dal Tribunale del riesame tenuto conto della questione dedotta alle Sezioni Unite. 2.6.3. L'unica eccezione all'obbligo di motivazione riguarda, secondo la sentenza Ellade, (cfr. par. 9), le cose «la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato» (art. 240, secondo comma, cod. pen.). 3. Il Tribunale del riesame ha integrato la motivazione del decreto genetico, ritenuta sul punto non inesistente, ma soltanto insufficiente. Tale punto dell'ordinanza non è sostenuto da motivazione adeguata, la cui mancanza integra il vizio di violazione di legge. Il Tribunale, infatti, non ha adeguatamente specificato se il provvedimento genetico abbia tout court omesso la motivazione quanto al periculum, per colpevole negligenza espositiva, oppure se non abbia trattato il profilo perché erroneamente convinto che l'obbligo di motivazione sul punto dovesse sostenere soltanto il sequestro finalizzato a confisca obbligatoria. Si tratta, evidentemente, di un passaggio decisivo, in quanto soltanto nel primo caso potrebbe esser ravvisata una radicale assenza dell'impianto motivazionale, come tale non integrabile dal Tribunale del riesame; per consolidato indirizzo, infatti, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292, 309 e 324, cod. proc. pen., permane il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa per relationem in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in ta: caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, Liccardo, Rv. 272596; successivamente, tra le altre, Sez. 3, n. 15238 del 11/01/2022, Talarico, non massimata). Il Tribunale del riesame dovrà quindi effettuare la valutazione complessiva della motivazione del decreto di sequestro genetico, fermo restando, evidentemente, che la mera indicazione della norma applicabile - il comma 1 o 2 dell'art. 321 cod. proc. pen. - non può costituire un principio di motivazione sul periculum in mora. S'impone pertanto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in considerazione, atteso quanto sopra, della necessità dell'accertamento dell'effettivo percorso motivazionale del provvedimento genetico a fronte dei pochi stralci della stessa ordinanza allegati al ricorso. 4. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse, poiché le contestazioni relative al sequestro dei beni delle società terze non possono essere effettuate dalla ricorrente, che qui agisce
Decreto Cassazione n. 46245/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris