CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 20613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEi.dato avviso alle parti; «"*k udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta fuori termine, trattandosi di sentenza con motivazione contestuale resa in data 18/6/2021, essendo il ricorso depositato il 17/9/2021; Che all'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 11.3.2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] t„e") [OSCURATO:PERSONA] 26M oggi, 12 [OSCURATO:PERSONA]