CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23000/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P -ocuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 luglio 2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, escluse le aggravanti contestate, rideterminava la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di falso contestatole (per avere formato dei falsi certificati di aggiudicazione all'asta di immobili esitati nell'ambito di due procedure fallimentari). Il delitto di truffa, parimenti contestato (consumato a danno di [OSCURATO:PERSONA], per avere da questi ottenuto il versamento di una somma di circa euro 1.600, in corrispettivo della designazione quale consulente di procedure fallimentari di cui aveva affermato, contrariamente al vero e servendosi degli atti falsi sopra menzionati, di essere stata ella stessa nominata curatrice), era divenuto, invece, improcedibile per l'intervenuta remissione di querela. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di gravame, la Corte territoriale osservava quanto segue. Gli atti falsi erano stati formati come originali, i primi due proprio come tali, gli altri due, che li confermavano ed avvaloravano, come copie conformi degli stessi. Non potevano certo dirsi delle mere fotocopie. Né i medesimi potevano considerarsi dei "falsi grossolani", essendo stati formati in modo tale da ingenerare l'affidamento circa la loro autenticità da parte di un soggetto di media conoscenza. Le anomalie erano state rilevate dalla persona offesa, un commercialista, e dagli operanti, che dovevano, tutti costoro, considerarsi esperti nella verifica dell'autenticità di tali atti. La complessiva gravità del fatto consentiva di ritenere congrua la pena fissata dal primo giudice. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in cinque motivi. 2.1. Con il primo ed il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al delitto di falso, non costituendo gli atti falsamente formati degli "originali". Innanzitutto, nel processo erano state versate soltanto delle fotocopie degli atti che si assumevano falsificati (gli originali erano rimasti nel possesso della persona offesa, il commercialista Colella, come si era attestato nella comunicazione di notizia di reato). Vi era poi da considerare che, dei quattro documenti, due apparivano essere degli originali, gli altri due delle mere copie conformi (dei primi due).Già al Colella, poi, i documenti erano sembrati anomali, sia nell'intestazione sia nei timbri. Un'anomalia confermata anche dagli operanti. All'intestazione "Tribunale di Monza", infatti, era stata aggiunta la dicitura "e Brianza"; non coincidevano i numeri della procedura, come riportati nell'intestazione e nei timbri; le copie autentiche differivano dagli originali! in più punti (indicati da pagina 8 a pagina 12 del ricorso). 2.2. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi, priva di rilievo penale, del "falso grossolano". Le anomalie già descritte rendevano immediatamente evidente, anche ad un osservatore non attento, come gli atti in questione costituissero dei falsi, anche solo avendo riguardo alle differenze fra gli originali e le copie conformi. 2.3. Con il quarto ed il quinto motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen.. La pena base, infatti, era stata applicata in misura prcssima al massimo edittale e la condotta era limitata alla falsificazione degli atti citati, così da non potersene dedurre la particolare gravità del fatto. Peraltro, i falsi erano anche maldestri. Si era inoltre provveduto al risarcimento del danno (di cui si era dato atto nella prima sentenza). 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, ulteriormente argomentando in proposito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata è inammissibile. 1. I primi due motivi, spesi sulla irrilevanza penale del fatto dovendo considerarsi i quattro atti falsi indicati in rubrica, delle mere fotocopie sono manifestamente infondati sia in diritto sia in fatto. Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285, hanno precisato che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo quando la stessa assuma l'apparenza di un atto originale.Orbene, nel caso di specie, erano stati formati quattro atti, due aventi l'espressa indicazione di "originali" e gli altri due delle "copie conformi", che, come tali recavano, in "originale", l'attestazione della loro conformità ai primi due atti. Tutti avevano, pertanto, l'apparenza di "originali" e, del resto, tale era stata l'evidente intendimento di chi li aveva formati, l'odierna imputata, per esibirli al commercialista Colella al fine di indurlo a quella stipula contrattuale che altrimenti non si sarebbe perfezionata. Quanto alla pretesa che si tratti di un "falso grossolano' (ricondotto a tale ambito il rilievo delle varie imperfezioni, illustrate in ricorso, che gli atti presentavano) e che si debba pertanto applicare il disposto dell'art. 49 cod. pen., la Corte territoriale aveva risposto, in fatto, con una motivazione priva di manifesti vizi logici, che la falsità degli atti era stata rilevata solo da soggetti - un commercialista e degli operanti - dotati di una sicura esperienza specifica in grado così di comprendere che, a differenza della Provincia, il Tribunale di Monza non reca l'aggiunta "e della Brianza" (e le altre discrasie più di dettaglio illustrate nel ricorso), così che a questa Corte, di legittimità, è interdetta la rivalutazione sul punto. Una conclusione che risponde, così, anche al terzo motivo di ricorso essendosi anche di recente ribadito che, in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639). 2. Sono inammissibili anche il quarto ed il quinto motivo, sul trattamento sanzionatorio, posto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche non era stato motivo di specifica doglianza in appello, come emerge , dal narrato della sentenza impugnata, e che la misura della pena era stata confermata dalla Corte territoriale in considerazione della gravità dell fatto, consistito nella formazione di una pluralità di atti destinati di cui si era simulata l'attribuibilità all'autorità giudiziaria. Dovendosi poi ricordare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.00