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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 maggio 2023

Cassazione n. 15005/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21738/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.455/2023 depositata il 08/05/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; Numero registro generale 21738/2023 Numero sezionale 454/2025 Numero di raccolta generale 15005/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia, si può provvedere sulle spese e, considerata la desistenza dal giudizio, esse possono liquidarsi nella misura di un terzo, previa compensazione dei due terzi residui; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna parte ricorrente alla rifusione ai resistenti di un terzo delle spese di lite, liquidate, previa compensazione die due terzi residui, in euro 1.500,00 oltre 200,00 per esborsi e le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 04/06/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21738/2023 Numero sezionale 454/2025 Numero di raccolta generale 15005/2025 Data pubblicazione 04/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21738/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.455/2023 depositata il 08/05/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; Numero registro generale 21738/2023 Numero sezionale 454/2025 Numero di raccolta generale 15005/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia, si può provvedere sulle spese e, considerata la desistenza dal giudizio, esse possono liquidarsi nella misura di un terzo, previa compensazione dei due terzi residui; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione ai resistenti di un terzo delle spese di lite, liquidate, previa compensazione die due terzi residui, in euro 1.500,00 oltre 200,00 per esborsi e le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 04/06/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21738/2023 Numero sezionale 454/2025 Numero di raccolta generale 15005/2025 Data pubblicazione 04/06/2025
Decreto Cassazione n. 15005/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris