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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03414/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27170-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1622/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 27170 sez.

MT -ud. 14-12-2022 - 2 - RILEVATO La parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha riformato la pronuncia della CTP di Crotone, parzialmente favorevole al contribuente in tema di rideterminazione del reddito professionale in ragione degli incarichi di progettazione svolti.

Nel particolare, il collegio di secondo grado non rilevava che l’atto di appello era notificato presso la parte personalmente, ovvero presso un professionista non domiciliatario, ma non presso l’avvocato nelcui studio era stato eletto rituale domicilio.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasto intimato l’Ufficio.

CONSIDERATO Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 17 e 49 d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con gli articoli 101 e 330 c.p.c., nella sostanza per non aver rilevato l’irritualità della notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto, comprimendo così il diritto di difesa per impossibilità di partecipazione all’udienza.

Ai fini del decidere, per come è posto il motivo, appare necessario acquisire gli atti dei gradi di merito.

PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione delfascicolo d’ufficio de l doppio gradodi me

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27170-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1622/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 27170 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 2 - RILEVATO La parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha riformato la pronuncia della CTP di Crotone, parzialmente favorevole al contribuente in tema di rideterminazione del reddito professionale in ragione degli incarichi di progettazione svolti. Nel particolare, il collegio di secondo grado non rilevava che l’atto di appello era notificato presso la parte personalmente, ovvero presso un professionista non domiciliatario, ma non presso l’avvocato nelcui studio era stato eletto rituale domicilio. Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasto intimato l’Ufficio. CONSIDERATO Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 17 e 49 d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con gli articoli 101 e 330 c.p.c., nella sostanza per non aver rilevato l’irritualità della notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto, comprimendo così il diritto di difesa per impossibilità di partecipazione all’udienza. Ai fini del decidere, per come è posto il motivo, appare necessario acquisire gli atti dei gradi di merito. PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione delfascicolo d’ufficio de l doppio gradodi me
Sentenza Cassazione n. 03414/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris