CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 51547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i due differenti ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del primo ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è manifestamente infondato in quanto si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, congruamente richiamati dalla Corte di merito per respingere la medesima doglianza avanzata con l'atto di appello (si veda, in particolare, pag. 7); considerato che il secondo motivo del primo ricorso e l'unico motivo del secondo ricorso, con i quali si censura rispettivamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata e il difetto di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, in realtà concesse, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente