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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 42296/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 9/3/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 22/3/2018 per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto le deduzioni incentrate sull'entità della pena ineriscono al merito e non sono consentite in questa sede, a fronte della non arbitraria giustificazione fornita dalla Corte in merito alla determinazione di una pena non corrispondente al minimo edittale, giustificata dal quantitativo della droga e del denaro rinvenuto, oltre che dalla recidiva, pur ritenuta equivalente alle attenuanti generiche.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 9/3/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 22/3/2018 per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto le deduzioni incentrate sull'entità della pena ineriscono al merito e non sono consentite in questa sede, a fronte della non arbitraria giustificazione fornita dalla Corte in merito alla determinazione di una pena non corrispondente al minimo edittale, giustificata dal quantitativo della droga e del denaro rinvenuto, oltre che dalla recidiva, pur ritenuta equivalente alle attenuanti generiche. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]