CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 31641/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 2, n. 2 e comma 4 cod. pen. (fatto commesso 1'11 gennaio 2016); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato a quattro motivi; - che in data 14 giugno 2023 il difensore del ricorrente, del foro di Forlì, ha chiesto un rinvio della trattazione del ricorso per legittimo impedimento ad espletare la difesa, in ragione dell'alluvione che ha colpito la Romagna come da d.l. n. 61 del 1 giugno 2023; [OSCURATO:PERSONA] - che l'istanza di rinvio presentata dal difensore del ricorrente non merita accoglimento, posto che è stata tardivamente presentata: avuto riguardo al principio di diritto secondo cui per il procedimento in camera di consiglio vige il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 16/03/2020, Rv. 278745), nessuna difesa poteva essere utilmente espletata nell'interesse del ricorrente oltre la data del 12 giugno 2023, atteso che l'inosservanza del predetto esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prendere in esame i contributi difensivi tardivi; - che il primo motivo, che censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio argomentativo, la motivazione apparente della sentenza impugnata in quanto sviluppata con la tecnica per relationem, è generico, perché stigmatizza l'uso della tecnica predetta senza specificare in che termini la Corte di appello l'avrebbe utilizzata in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216664; Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Rv. 276770) e senza confrontarsi con l'autonomo ed ampio apparato argomentativo di cui, invece, la sentenza medesima è indiscutibilmente dotata, come dimostra, tra l'altro, il fatto stesso che con i successivi motivi il ricorrente ha provveduto alla sua confutazione; - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della coscienza e volontà dell'azione ex art. 42 cod. pen. e all'elemento soggettivo del reato contestato, è generico e non consentito in questa sede, posto che articola doglianze con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, giacché diretta a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, senza allegare specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata) (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il terzo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha escluso l'applicazione I dell'istituto invocato alla luce della non occasionalità della condotta (sol che si consideri, anche a voler trascurare i precedenti, la perpetrazione di altro analogo delitto in un altro esercizio commerciale lo stesso giorno dell'episodio incriminato, cfr. pag. 5, secondo capoverso della sentenza impugnata); - che il quarto motivo, con il quale ci si duole della mancata applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 cod. pen. e 114 cod.pen., è manifestamente infondato, attesi i pacifici principi di diritto secondo cui: <<Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528) - ipotesi ritenuta non sussistente nel caso di specie per essere stata compiuta, l'azione incriminata, da quattro persone congiuntamente, con riparto di compiti e accertata reiterazione, così da non essere tale da cagionare, ove portata a termine, un danno di speciale tenuità) e <<Non può riconoscersi l'attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che, nella commissione di un furto, abbia svolto la funzione di "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo loro l'impunità» (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Rv. 281312) (cfr. pagg. 4, ultimo capoverso, e 5, primo e secondo capoverso della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Co