CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 32793/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.169/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2075/2018depositata il 04/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con lodo emesso il 22 maggio 2013, l’arbitro unico accolse le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA], volte alla condanna al residuo conferimento del capitale sociale, alla restituzione della somma prelevata dalle casse della società ed al risarcimento del danno in relazione alla perdita di chance per la mancata partecipazione alla gara del progetto FESR 2007-2013, pari al 5% del valore dello stesso. Con sentenza del 4 ottobre 2018, la Corte d’appello di Catania ha respinto l’impugnazione del lodo, proposta dalla soccombente. Avverso questa decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 806, 829 c.p.c. e 34 d.lgs. n. 5 del 2003, in quanto la domanda proposta in sede arbitrale verteva su diritti indisponibili, perché concernenti l’interesse sociale e non un interesse del singolo socio. Con il secondo motivo, deduce, la violazione o falsa applicazione degli artt. 829, comma 1, nn. 1 e 2, c.p.c., 34 d.lgs. n. 5 del 2003, perché l’atto costitutivo prevedeva la designazione di un arbitro terzo estraneo, senza indicarne specifici requisiti. Con il terzo motivo, lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 829, comma 3, c.p.c. e 34 d.lgs. n. 5 del 2003, nonché l’omesso esame di fatto decisivo, perché l’arbitro decise la controversia senza esperire un’adeguata istruttoria, quando, invece, dai documenti prodotti e dalle prove offerte sarebbe risultata l’infondatezza delle domande proposte, come il ricorso intende dimostrare riesaminando la causa nel merito. 2. – La ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del processo, accettata dalla controparte. Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 cod. proc. civ., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009,n. 21894). Le parti hanno concordato anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, onde nulla va disposto al riguardo (art. 391, comma 4, c.p.c.); P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio es