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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 31110/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 30544/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale Boutique M&M, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato I\1_,[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in RONLA, presso lo studio dell'avv.to MARCO C_ATELLI che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6573/2021 emessa dal CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

M_ARCO DELL'UTRI.

Ric. n. 30544/2021 sez.

M3 - ud. 12-07-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 6/10/2021 (n. 6573/2021), la Corte d'ap- pello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale Boutique M&M, per la condanna dell'[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in proprio favore, del ri- sarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento della società convenuta in relazione al contratto di assicurazione contro il furto stipulato tra le parti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver rilevato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha rilevato in ogni caso la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto che la pretesa avanzata dalla Luciano fosse priva di fondamento, siccome rimasta del tutto sfornita di ade- guato supporto probatorio; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale Boutique M&M, propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria; considerato che, l'odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, siccome privo del re- quisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inam- missibilità, dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l'acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 30544/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sen- tenza impugnata (Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01); sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassa- zione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'in- dicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presup- posti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle ecce- zioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impu- gnata; l'assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell'odierno ricorso - ivi ricom presa l'esposizione dei motivi, eventualmente idonei a darne conto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01) - ne impone la dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controri- corrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 30544/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 30544/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale Boutique M&M, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato I\1_,[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in RONLA, presso lo studio dell'avv.to MARCO C_ATELLI che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6573/2021 emessa dal CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. M_ARCO DELL'UTRI. Ric. n. 30544/2021 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 6/10/2021 (n. 6573/2021), la Corte d'ap- pello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale Boutique M&M, per la condanna dell'[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in proprio favore, del ri- sarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento della società convenuta in relazione al contratto di assicurazione contro il furto stipulato tra le parti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver rilevato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha rilevato in ogni caso la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto che la pretesa avanzata dalla Luciano fosse priva di fondamento, siccome rimasta del tutto sfornita di ade- guato supporto probatorio; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale Boutique M&M, propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria; considerato che, l'odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, siccome privo del re- quisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inam- missibilità, dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l'acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 30544/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sen- tenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01); sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassa- zione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'in- dicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presup- posti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle ecce- zioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impu- gnata; l'assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell'odierno ricorso - ivi ricom presa l'esposizione dei motivi, eventualmente idonei a darne conto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01) - ne impone la dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controri- corrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 30544/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte S
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