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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17319/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi e insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA il 15/2/2021, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen., 4 commi 2 e 3 L. 110/1975 cod. pen. e 648 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 530 e 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità.1.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 628 e 56 cod. pen. 1.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 69 cod. pen. 2.

In data 28 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Nel primo articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 530 e 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che l'individuazione del ricorrente come uno degli autori del reato, quello che avrebbe avuto il ruolo di basista, sarebbe fondata su di una lettura parziale ed errata degli elementi emersi.

Gli indizi acquisiti, costituiti dai tabulati delle utenze telefoniche dai quali risultano i contatti tra le persone accusate del reato, le intercettazioni e i tracciati GPS e gli altri elementi acquisiti, come le dichiarazioni della persona offesa, infatti, non sarebbero gravi precisi e concordanti e non sarebbero pertanto idonei a fondare il giudizio di responsabilità.

Sotto altro profilo, poi, i giudici di merito non avrebbero tenuto nella dovuta considerazione il tenore delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni (soprattutto [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai rapporti tra il ricorrente e la persona offesa) e le conclusioni cui è pervenuto il consulente di parte.

La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma con la quale si censura la logicità della valutazione della prova e della motivazione, è manifestamente infondata.

La Corte, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla identificazione del ricorrente come uno degli autori della rapina ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica delriter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

Nella sentenza impugnata, infatti, come anche evidenziato dal Procuratore Generale, il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente è fondato su di una lettura coerente di tutto il compendio indiziario, costituito dall'analisi del traffico telefonico e degli spostamenti, dal contegno precedente e successivo ai fatti e dal tenore dell'affermazione di Cepparulo, il concorrente nel reato arrestato in flagranza di reato, nella conversazione intercettata in carcere, elemento quest'ultimo particolarmente decisivo con la quale la difesa omette di confrontarsi (cfr. pagine 17 e 18 della sentenza impugnata).

A fronte di tale complessiva valutazione, d'altro canto, le critiche contenute nell'atto di ricorso, che prendono le mosse dal diretto riferimento ad alcune delle prove acquisite (quale la consulenza tecnica, peraltro attentamente considerata dal giudice di merito, e le dichiarazioni del teste Manzi), non sono consentite e, non evidenziando alcuna illogicità del ragionamento seguito dal giudice di merito, appaiono comunque manifestamente infondate.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 628 e 56 cod. pen. evidenziando che la qualificazione giuridica attribuita ai fatti di cui al capo a) nei termini della rapina aggravata consumata sarebbe errata.

La circostanza che il concorrente nel reato Cepparulo sia stato "bloccato" prima di uscire dal cancello della villa e che in tale occasione abbia perso la somma sottratta, come emerso anche dalle testimonianze, infatti, impedirebbe di ritenere che il reato si sia consumato e, invece, imporrebbe di qualificare i fatti nei termini della tentata rapina.

La doglianza è infondata.Allorché i vicini di casa sono intervenuti, infatti, la condotta tipica del reato di rapina si era già conclusa e gli autori del reato avevano già conseguito il possesso della somma di denaro sottratta, ormai uscita dalla sfera di vigilanza e controllo delle persone offese rimaste all'interno dell'abitazione.

Sotto tale profilo, pertanto, la circostanza che uno degli autori del reato sia stato bloccato e abbia perso la somma di denaro prima di uscire dal cancello della villa, ma quando era già all'esterno della casa, risulta priva di effettivo e concreto rilievo, ciò in quanto, anche se solo per un breve lasso di tempo, l'impossessamento si era già realizzato (cfr. Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01 e, esattamente in termini Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 - 01; Sez. 2, n. 5512 del 22/10/2013, dep. 2014, Barbato, Rv. 258207 - 01).

3. Nel terzo e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 69 cod. pen. rilevando che la motivazione della sentenza impugnata in merito al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quanto meno con giudizio di equivalenza, sarebbe carente.

La stessa, infatti, resa senza considerare gli elementi positivi emersi, non darebbe conto della corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

La doglianza è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. del giudice di merito e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della personalità dell'imputato, caratterizzata dagli elementi attinenti alla commissione del reato e dall'intensità del dolo, a poco rilevando nel caso di specie gli atteggiamenti post factum.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, che appare assolutamente lineare, sono nella sostanza assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi e insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA il 15/2/2021, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen., 4 commi 2 e 3 L. 110/1975 cod. pen. e 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 530 e 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 628 e 56 cod. pen. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 69 cod. pen. 2. In data 28 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 530 e 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che l'individuazione del ricorrente come uno degli autori del reato, quello che avrebbe avuto il ruolo di basista, sarebbe fondata su di una lettura parziale ed errata degli elementi emersi. Gli indizi acquisiti, costituiti dai tabulati delle utenze telefoniche dai quali risultano i contatti tra le persone accusate del reato, le intercettazioni e i tracciati GPS e gli altri elementi acquisiti, come le dichiarazioni della persona offesa, infatti, non sarebbero gravi precisi e concordanti e non sarebbero pertanto idonei a fondare il giudizio di responsabilità. Sotto altro profilo, poi, i giudici di merito non avrebbero tenuto nella dovuta considerazione il tenore delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni (soprattutto [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai rapporti tra il ricorrente e la persona offesa) e le conclusioni cui è pervenuto il consulente di parte. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma con la quale si censura la logicità della valutazione della prova e della motivazione, è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla identificazione del ricorrente come uno degli autori della rapina ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica delriter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Nella sentenza impugnata, infatti, come anche evidenziato dal Procuratore Generale, il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente è fondato su di una lettura coerente di tutto il compendio indiziario, costituito dall'analisi del traffico telefonico e degli spostamenti, dal contegno precedente e successivo ai fatti e dal tenore dell'affermazione di Cepparulo, il concorrente nel reato arrestato in flagranza di reato, nella conversazione intercettata in carcere, elemento quest'ultimo particolarmente decisivo con la quale la difesa omette di confrontarsi (cfr. pagine 17 e 18 della sentenza impugnata). A fronte di tale complessiva valutazione, d'altro canto, le critiche contenute nell'atto di ricorso, che prendono le mosse dal diretto riferimento ad alcune delle prove acquisite (quale la consulenza tecnica, peraltro attentamente considerata dal giudice di merito, e le dichiarazioni del teste Manzi), non sono consentite e, non evidenziando alcuna illogicità del ragionamento seguito dal giudice di merito, appaiono comunque manifestamente infondate. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 628 e 56 cod. pen. evidenziando che la qualificazione giuridica attribuita ai fatti di cui al capo a) nei termini della rapina aggravata consumata sarebbe errata. La circostanza che il concorrente nel reato Cepparulo sia stato "bloccato" prima di uscire dal cancello della villa e che in tale occasione abbia perso la somma sottratta, come emerso anche dalle testimonianze, infatti, impedirebbe di ritenere che il reato si sia consumato e, invece, imporrebbe di qualificare i fatti nei termini della tentata rapina. La doglianza è infondata.Allorché i vicini di casa sono intervenuti, infatti, la condotta tipica del reato di rapina si era già conclusa e gli autori del reato avevano già conseguito il possesso della somma di denaro sottratta, ormai uscita dalla sfera di vigilanza e controllo delle persone offese rimaste all'interno dell'abitazione. Sotto tale profilo, pertanto, la circostanza che uno degli autori del reato sia stato bloccato e abbia perso la somma di denaro prima di uscire dal cancello della villa, ma quando era già all'esterno della casa, risulta priva di effettivo e concreto rilievo, ciò in quanto, anche se solo per un breve lasso di tempo, l'impossessamento si era già realizzato (cfr. Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01 e, esattamente in termini Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 - 01; Sez. 2, n. 5512 del 22/10/2013, dep. 2014, Barbato, Rv. 258207 - 01). 3. Nel terzo e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 69 cod. pen. rilevando che la motivazione della sentenza impugnata in merito al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quanto meno con giudizio di equivalenza, sarebbe carente. La stessa, infatti, resa senza considerare gli elementi positivi emersi, non darebbe conto della corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. del giudice di merito e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della personalità dell'imputato, caratterizzata dagli elementi attinenti alla commissione del reato e dall'intensità del dolo, a poco rilevando nel caso di specie gli atteggiamenti post factum. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, che appare assolutamente lineare, sono nella sostanza assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il r
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