CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 09556/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CASTROVILLARIdato avv)‘alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, con unico motivo deduce l'inosservanza della legge penale e l'omessa motivazione in ordine all'illegalità della pena quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche; rilevato che tale censura è stata formulata avverso la sentenza di applicazione della pena emessa, in data 13/09/2022, dal G.i.p. del Tribunale di Castrovillari ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto sia estraneo al novero dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: essendo evidentemente estranee, al predetto novero, le censure concernenti il mancato apprezzamento di elementi ritenuti idonei alla concessione delle attenuanti generiche; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA]