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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 24075/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26067-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. T OMMASO D'AQUINO 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 5719/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. D’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso al Tribunale di Latina nei confronti della sorella D’[OSCURATO:PERSONA] e del nipote [OSCURATO:PERSONA] per la reintegra nel possesso della servitù di passaggio attraverso una stradina che costeggia vari fondi, tra cui anche quello del ricorrente, sito in Sabaudia alla via Formicola, con la condanna dei resistenti alla rimozione della catena con lucchetto che impediva il transito ovvero con la condanna alla consegna delle chiavi del lucchetto.

Il Tribunale con la sentenza n. 1342/2008, previo rigetto della domanda riconvenzionale dei convenuti, che asserivano che la condotta dell’attore era volta a determinare una molestia del proprio possesso esclusivo, accoglieva la domanda del ricorrente e condannava i convenuti alla reintegra nel possesso dello stradello oggetto di causa.

Avverso tale sentenza proponevano appello D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui resisteva D’[OSCURATO:PERSONA], e la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5719 del 29 settembre 2016, ha rigettato l’appello.

Dopo avere ricordato che il tribunale aveva accolto la domanda di spoglio ritenendo che dalle prove raccolte fosse Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -3- emersa la dimostrazione che il ricorrente avesse in precedenza utilizzato lo stradone sia a piedi che con mezzi agricoli per accedere alla sua proprietà, non essendo tale circostanza smentita dalle prove addotte dai resistenti, e dopo aver ritenuto provato altresì che gli autori, quanto meno morali, dello spoglio fossero proprio gli appellanti, rilevava che il rigetto della domanda riconvenzionale scaturiva dal fatto che secondo il Tribunale non era stato provato da parte dei convenuti un possesso tale da escludere il concorrente possesso del ricorrente, che non aveva quindi posto in essere alcuna molestia possessoria in loro danno.

Passando ad esaminare i motivi di appello, la Corte distrettuale reputava del tutto condivisibile la valutazione delle prove come compiuta dal giudice di primo grado, in particolare non potendosi ritenere escluso il possesso in capo al ricorrente per il solo fatto che al suo fondo fosse possibile accedere anche tramite altra strada.

Alcun elemento di prova era idoneo a contraddire in maniera risolutiva la ricostruzione operata in sentenza, non potendo avere seguito la tesi secondo cui la collocazione del lucchetto e della catena fosse frutto del legittimo esercizio delle facoltà proprietarie, e ciò in ragione dell’inammissibilità in sede possessoria dell’eccezione feci sed iure feci.

Inoltre, la difesa degli appellanti faceva leva sull’esercizio di un possesso, manifestazione del diritto di proprietà, che però non era incompatibile con il diverso possesso vantato dalla controparte.

Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -4- Ribadita la correttezza della lettura delle prove testimoniali compiuta dal Tribunale, la Corte d’Appello escludeva che fosse risolutiva l’affermazione degli appellanti circa la mancata coltivazione del fondo del ricorrente prima del luglio del 2002, in quanto ciò non escludeva altresì che anche prima vi fosse un passaggio per accedere al fondo, come peraltro riferito da molti degli informatori e dei testi escussi.

Quanto al secondo motivo di appello, una volta ribadita la correttezza della valutazione delle prove, la sentenza osservava che l’eccezione di decadenza per mancato esercizio dell’azione possessoria entro un anno dallo spoglio, non era stata formulata in primo grado, sicché era preclusa la deduzione della medesima in appello.

Né poteva invocarsi il rigetto della domanda possessoria del ricorrente in un separato giudizio possessorio, posto che il diverso procedimento concerneva fatti successivi a quelli dedotti nel presente giudizio; del pari priva di rilievo era la condanna in sede penale del ricorrente, atteso che la stessa era stata pronunciata per le minacce proferite dell’attore in occasione dello spoglio subito.

Inoltre, la sentenza impugnata aveva ritenuto con motivazione condivisibile che la presenza di una scolina lungo la stradella non fosse impeditiva del passaggio, e ciò con affermazioni che non risultavano specificamente attinte dai motivi di appello.

Infine, quanto al terzo motivo di gravame, la Corte escludeva che vi fosse contraddittorietà tra il rigetto della Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -5- riconvenzionale dei convenuti e l’accoglimento della domanda di spoglio, in quanto quest’ultimo era stato ravvisato nel fatto che i resistenti avevano sostituito al pregresso compossesso dello stradello, il proprio possesso esclusivo.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di nove motivi, illustrati da memorie.

D’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità dei primi otto motivi di ricorso, in quanto volti nella sostanza a denunciare il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., sul presupposto dell’applicabilità alla fattispecie, in presenza di una cd. doppia conforme, del dettato dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., occorrendo rilevare che la norma de qua non appare suscettibile di trovare applicazione ratione temporis, posto che la stessa è invocabile solo nel caso in cui il giudizio di appello sia stato introdotto in data successiva al 12 settembre 2012, come appunto disposto dalla previsione di cui all’art. 54 co. 1 lett. a) del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134. 3.Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione agli artt. 1140 e 1141 c.c., stante l’omesso riconoscimento che i ricorrenti oltre che proprietari sono anche possessori della strada oggetto della domanda possessoria, con erronea applicazione della regola feci sed iure feci, nonché violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., avendo la Corte d’Appello Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -6- disatteso le dichiarazioni confessorie rese dalla controparte, quanto all’esercizio del possesso da parte dei ricorrenti.

Si deduce che la sentenza gravata ha erroneamente affermato che i ricorrenti avessero inteso far valere eccezioni di carattere petitorio, trascurando la circostanza che la D’Ambrosio ed il Monti sono proprietari della strada e che la condotta della controparte è una molestia al loro possesso, pacificamente esercitato.

Peraltro, lo stesso [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio in giudizio ha riconosciuto che anche i resistenti erano soliti passare lungo la strada.

L’ottavo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale, volta a far valere la molestia possessoria cagionata dal controricorrente, con violazione ed erronea applicazione del principio di non contestazione.

Si ribadisce che D’[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito alla prima udienza in sede di interrogatorio libero che anche i ricorrenti usufruivano della strada e che anche le dichiarazioni rese da altri soggetti fruitori della strada erano volte a negare il passaggio da parte del D’[OSCURATO:PERSONA], trascurando, oltre alle dichiarazioni rese dai ricorrenti nel corso del giudizio di primo grado, quelle fornite da altri testimoni e le emergenze della consulenza tecnica d’ufficio.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -7- In primo luogo, deve sicuramente escludersi la ricorrenza del vizio di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., atteso che la decisione gravata risulta ampiamente satisfattiva del requisito del cd. minimo costituzionale della motivazione, come dettato da Cass.

S.U. n. 8053/2014, avendo dato adeguata contezza delle ragioni della propria decisione, ed avendo esposto con un percorso logico motivazionale connotato da coerenza ed esaustività, le ragioni in base alle quali ha reputato di dover confermare l’avvenuto spoglio in danno dell’originaria parte ricorrente, indicando a pag. 5 le fonti di prova dalle quali ha tratto il proprio convincimento, non senza sottolineare le ragioni invece di minore attendibilità delle prove addotte dai resistenti.

Va poi ricordato che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -8- non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass.

S.U. n. 16598/2016).

In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedu rre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass.

S.U. n. 20867/2020, secondo cui i tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -9- valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione).

La disamina delle critiche mosse con i motivi in esame denota con evidenza come sia solo formale la denuncia di violazione delle norme indicate in rubrica ma che il vero obiettivo degli stessi sia quello di sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Né vi è alcuna contraddizione tra l’esito del giudizio e le dichiarazioni rese dallo stesso D’[OSCURATO:PERSONA], in quanto il possesso a tutela del quale egli ha inteso agire non è stato mai affermato come esclusivo, bensì concorrente con quello esercitato dagli stessi ricorrenti, nonché da altri soggetti del pari fruitori dello stradello, avendo la sentenza impugnata ribadito come il possesso vantato dall’originaria parte attrice fosse del tutto compatibile con quello concorrente esercitato, Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -10- anche quale modalità di manifestazione del diritto di proprietà, da parte degli odierni ricorrenti (cfr. pag. 5, nonché pag. 6, ove si imputa ai ricorrenti di avere con la condotta sanzionata inteso sostituire al pregresso compossesso, o meglio concorrente possesso manifestazione di diversi diritti, quello esclusivo degli spogliatori).

4. Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c., stante la violazione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 1621/2014, divenuta irrevocabile il 22 agosto 2015 e confermativa dell’ordinanza del medesimo Tribunale emessa nel procedimento n.

RG 5268/2005, con violazione altresì degli artt. 101 n. 2 e 112 c.p.c., 24 e 111 Cost.Si deduce che era stata eccepita l’esistenza di un giudicato esterno con il quale era stato negato il possesso in capo all’originaria parte istante, ma che tale eccezione è stata inopinatamente disattesa, nonostante la rituale produzione del provvedimento in questione.

Si aggiunge che anche l’ordinanza interdittale emessa in quel procedimento non è stata oggetto di reclamo e quindi costituisce un giudicato cautelare suscettibile di assumere rilievo anche nel procedimento oggetto di causa.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c. per la violazione del giudicato cautelare rappresentato dall’ordinanza emessa dal tribunale di Latina nel procedimento Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -11- n.

RG 5268/2005 e dell’ordinanza n. 109/2008 emessa in sede di reclamo, ed eseguita ex art. 669 duodecies c.p.c., con violazione degli artt. 101 n. 2 e 112 c.p.c., 24 e 111 Cost.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono privi di fondamento.

Il secondo motivo, ancorché non si ponga in discussione l’invocabilità e la deducibilità del giudicato esterno, è evidentemente privo di fondamento, in quanto deve escludersi che esista un giudicato sostanziale che abbia affermato l’inesistenza del possesso a tutela del quale è stato introdotto il presente giudizio.

In primo luogo deve evidenziarsi, e ciò rileva in merito ad entrambi i motivi in valutazione, che non è dato invocare l’efficacia di giudicato per i provvedimenti interdittali, ancorché non reclamati, ovvero emessi in sede di reclamo, assunti nell’ambito di un giudizio possessorio, avendo questa Corte reiteratamente affermato che i provvedimenti di natura cautelare o possessoria costituiscono decisioni a carattere strumentale ed interinale operanti per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, come tali inidonee (pur coinvolgendo in ipotesi diritti processuali) a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale (Cass. n. 3919/2006; Cass. n. 14140/2011; Cass. n. 4904/2015).

Trattasi peraltro di soluzione che è stata confermata da questa Corte anche all’esito delle modifiche processuali Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -12- apportate all’art. 703 c.p.c. nel 2005, essendosi ribadita l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio (Cass. n. 1501/2018; Cass. n. 3629/2014).

E’ pur vero che parte ricorrente, nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza, ha dedotto che poi sarebbe intervenuto il passaggio in giudicato, in data successiva alla proposizione del presente ricorso, della sentenza del Tribunale di Latina n. 778/2018, che ha accertato lo spoglio posto in essere dal controricorrente in danno di [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], ma rileva il Collegio che non può trarsi da tale giudicato l’affermazione circa l’insussistenza dei fatti posti a fondamento della diversa domanda possessoria qui azionata.

Infatti, nel precedente invocato come giudicato da parte ricorrente, il Tribunale ha appurato che risultava in violazione possesso vantato dagli istanti la condotta di D’[OSCURATO:PERSONA], che aveva riempito con terreno la scolina posta a Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -13- confine dello stradone sul quale in questa sede si pretende la tutela del possesso della servitù di passaggio.

La pretesa efficacia preclusiva da giudicato esterno viene però annessa dai ricorrenti al fatto che la presenza della scolina in questione fosse ostativa alla possibilità di passaggio lungo lo stradone da parte del controricorrente, affermazione questa che però è risultata smentita nella sentenza oggi gravata, che ha peraltro evidenziato come analoga affermazione di compatibilità tra la presenza della scolina ed il passaggio, effettuata dal giudice di prime cure, non fosse stata validamente attinta dai motivi di appello.

Ne consegue che, anche a voler reputare provato che D’[OSCURATO:PERSONA] abbia successivamente (ed a distanza di oltre tre anni dai fatti posti a sostegno del ricorso possessorio del presente giudizio) riempito la scolina, in violazione del possesso delle controparti, ciò non determina che sia altresì escluso che vi fosse un preesistente esercizio del possesso della servitù di passaggio da parte del primo, che ha appunto legittimato la pronuncia oggi gravata.

Quanto invece alla sentenza n. 1621/2014 pronunciata dal Tribunale di Latina, e della quale è stato attestato il passaggio in giudicato, non può non rilevarsi che la sentenza gravata ne ha dato espressamente conto, rilevando peraltro che la stessa concerneva una pretesa lesione possessoria successiva ai fatti di causa, motivazione questa che consente di escludere che sul punto la decisione sia affetta da nullità per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -14- Ma anche in ordine al preteso effetto preclusivo scaturente da siffatto giudicato, non può non rilevarsi, come si ricava dalla lettura del contenuto di tale diversa decisione (come riportato in ricorso), che il Tribunale, senza accedere alla verifica nel merito dell’esistenza del possesso vantato dal D’Ambrosio, ha definito in rito il procedimento sul rilevo dell’intempestiva proposizione della domanda possessoria, stante la violazione del termine di decadenza prescritto dalla legge.

La portata processuale della sentenza invocata non consente quindi di affermare, anche a voler superare il profilo concernente la diversa collocazione cronologica dei fatti oggetto delle due diverse domande possessorie, che la stessa abbia valenza di giudicato sostanziale nel presente processo.

Né appare meritevole di accoglimento la deduzione secondo cui per effetto della sentenza passata in giudicato e dei provvedimenti interdittali invocati la controparte sarebbe stata condannata al ripristino della scolina che attraversa il tracciato delle pretesa servitù di passaggio, atteso quanto accertato nella sentenza impugnata circa la non incompatibilità tra l’esercizio del passaggio e la presenza di tale manufatto (cfr. pag. 6, ove si riferisce che l’esistenza della scolina non costituisce un ostacolo insormontabile al passaggio di mezzi meccanici sullo stradello).

5. Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 1168, 1170 e 2969 c.c. per ultrapetizione conseguente all’erronea e falsa qualificazione dell’eccezione di Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -15- improponibilità rilevabile d’ufficio come eccezione di decadenza e conseguente erronea applicazione del principio di decadenza.

Con violazione altresì degli artt. 24 e 111 Cost.

Si deduce che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto che i ricorrenti avessero sollevato un’eccezione di improponibilità della domanda possessoria correlata al decorso del termine di un anno dallo spoglio, pervenendo al rigetto della medesima sul presupposto che si tratti di eccezione in senso stretto che andava tempestivamente dedotta.

Tuttavia, la decisione non ha colto il reale contenuto dell’eccezione di improponibilità correlata piuttosto al fatto che il possesso a tutela del quale si agiva non era stato esercitato da almeno un anno prima della proposizione della domanda possessoria.

Si aggiunge poi che le deposizioni testimoniali raccolte non permettono di affermare che il D’Ambrosio fosse nel possesso dello stradello da una data anteriore, al più, al gennaio 2002, il che denota l’improponibilità della domanda di spoglio avanzata solo nel luglio del 2002.

Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione agli artt. 1168 e 1170 c.c. per ultra petizione conseguente all’erronea e falsa valutazione delle prove con violazione degli artt. 101 n. 2, 112 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost.

Assumono i ricorrenti che, premessa l’erronea qualificazione dell’eccezione di improponibilità sollevata in sede di merito, la sentenza ha peraltro travisato le prove acquisite, ritenendo Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -16- dimostrato il possesso dello stradello da parte della controparte ancor prima dell’apposizione della catena, mancando la prova della pregressa coltivazione del fondo a servizio del quale sarebbe stato esercitato il passaggio sul fondo dei ricorrenti.

Si lamenta inoltre la valutazione illogica ed apodittica delle prove.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno disattesi.

Va sicuramente rilevata l’inammissibilità delle censure che investono direttamente l’apprezzamento delle prove, come operato dal giudice di merito, e ciò alla luce dei principi già richiamati in occasione dei precedenti motivi di ricorso, e palesandosi in maniera evidente come, a fronte della puntuale indicazione delle fonti di prova che il giudice di merito ha ritenuto di porre a fondamento della propria decisione, esplicitando altresì le ragioni che rendevano maggiormente attendibili alcune deposizioni a discapito di altre, la critica miri complessivamente a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale istruttorio, in evidente contrasto con i limiti che sono posti al sindacato del giudice di legittimità, quasia voler tramutare lo stesso in un terzo grado di merito.

Quanto invece alla erronea qualificazione dell’eccezione proposta, effettivamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la difesa dei ricorrenti intendesse sollecitare la declaratoria di decadenza di cui al primo comma dell’art. 1168 c.c., laddove la difesa in realtà evidenziava l’assenza del Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -17- requisito del possesso ultrannuale in capo a colui che agiva in possessorio.

Tuttavia, sebbene ricorra effettivamente l’errore di qualificazione denunciato, il motivo deve essere rigettato, previa correzione della motivazione della sentenza gravata.

In tal senso rileva l’erronea convinzione dei ricorrenti secondo cui, anche in caso di azione di spoglio violento o clandestino, quale quello denunciato dal controricorrente in primo grado, la tutela possessoria possa essere accordata solo ove il possesso duri da oltre un anno.

Trattasi però di una convinzione che è palesemente smentita dal testo della legge, ed in particolare dal raffronto tra la previsione di cui all’art. 1168 c.c., dettata in materia di spoglio, e quella di cui all’art. 1170 c.c., in tema di azione di manutenzione.

Solo per quest’ultima il legislatore ha previsto che un presupposto per l’accoglimento della domanda di tutela possessoria sia anche quello del possesso ultrannuale in capo al possessore, prevalendo invece per l’azione di spoglio l‘esigenza di assicurare l’immediata reintegra a fronte di atti connotati da violenza o clandestinità, in ossequio al principio “spoliatus ante omnia restituendus”.

La conferma di tale principio si ricava poi dallo stesso testo dell’art. 1170 c.c., e precisamente dal terzo comma, che accorda la tutela al possessore, anche in caso di spoglio non violento o non clandestino, sempre che il possesso abbia i requisiti previsti dal secondo comma per l’azione di Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -18- manutenzione, e precisamente abbia anche un durata ultrannuale, precisazione questa che conferma in negativo come per lo spoglio connotato da violenza o clandestinità, il requisito cronologico in questione non sia richiesto.

Ne deriva che avendo la sentenza confermato, alla luce della valutazione delle emergenze probatorie, il possesso del diritto di passaggio attraverso lo stradello oggetto di causa in capo all’originaria parte istante, ed essendo le modalità dello spoglio idonee a concretare uno spoglio violento (cfr. Cass. n. 14819/2014), non era necessario per l’accoglimento della domanda anche la dimostrazione di un possesso avente una durata superiore all’anno prima della proposizione della domanda.

6. Il sesto m otivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione agli artt. 1140 e 1141, per motivazione apparente, nonché per omessa considerazione di fatti rilevanti ai fini della decisione, con la violazione del principio di tipicità della servitù ed omessa considerazione del fatto che a seguito della sentenza del Tribunale di Latina n. 1621/2014, passata in cosa giudicata la sentenza impugnata sarebbe ineseguibile.

Si lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto che l’attore avesse assolto all’onere della prova circa lo spoglio subito, ma ha in tal modo travisato le prove raccolte, che non permettevano di affermare l’esistenza di un possesso in capo alla controparte.

Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -19- In particolare, non si è tenuto conto dell’esistenza di una scolina lungo il tracciato ostativa al passaggio con mezzi meccanici.

Inoltre, non si è tenuto conto del contenuto della diversa sentenza sopra indicata passata in cosa giudicata.

Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.

Vannoa tal fine richiamate le superiori considerazioni svolte in occasione della disamina dei precedenti motivi di ricorso, con le quali si è dato atto dell’assenza di preclusioni sul piano sostanziale per effetto del diverso giudicato invocato dai ricorrenti, e del fatto che la presenza della scolina, con accertamento in fatto, non è stata reputata preclusiva della possibilità di attraversamento dello stradello, anche con mezzi meccanici da parte del controricorrente.

Quanto al resto, il motivo, in disparte il difetto di specificità nella parte in cui non riporta con precisione il contenuto delle prove di cui si denuncia il travisamento, mira nella sostanza a lamentare l’erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie, anche a fronte di una motivazione logica ed esaustiva del giudice di appello che ha individuato le testimonianze reputate maggiormente attendibili, specificando le ragioni per le quali le critiche degli appellanti non erano idonee ad inficiare il giudizio di attendibilità espresso dal Tribunale, aspirando anche in tal caso ad un esito che è precluso in sede di legittimità.

Ne deriva che anche le denunziate violazioni di legge appaiono correlate ad una diversa ricostruzione dei fatti, in contrasto Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -20- con quella operata dai giudici di merito, sicché è solo apparente la loro sussistenza.

7. Il settimo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per violazione e falsa applicazione delle norme in tema di valutazione delle prove testimoniali, avendo la Corte d’appello reputato credibili le dichiarazioni dei testi Astrid rispetto a Severin e Biscaro, quanto al mancato utilizzo dello stradone da parte di D’[OSCURATO:PERSONA].

Oltre a richiamarsi l’efficacia preclusiva dei giudicati più volte ricordati nei precedenti motivi di ricorso, si evidenzia che la sentenza avrebbe attribuito valore decisivo alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], senza avere valutato quelle contrastanti di altri testi.

Il motivo è inammissibile, in quanto, analogamente al motivo che immediatamente lo precede, sollecita in maniera non consentita un diverso apprezzamento delle prove.

Oltre a doversi ribadire che, come già affermato da Cass.

S.U. n. 8054/2014, l ’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie,, essendo quindi evidente che il motivo, ove anche ritenuta ammissibile la proposizione del ricorso ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non appare idoneo a denunziare l’omesso esame di un fatto decisivo, va altresì confermato il principio per cui, in tema di Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -21- ricorso per cassazione, l'errore di percezione, in relazione all'art. 115 c.p.c., cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, che si colloca interamente nell'ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 25166/2019, nonché Cass. n. 21187/2019, secondo cui sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, essendo insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre).

8. Il nono motivo di ricorso lamenta l’omessa pronuncia in ordine alla rinuncia alla domanda di reintegrazione operata dal ricorrente in sede di precisazione di conclusioni in primo grado, in relazione all’art. 189 c.p.c., nonché il vizio di omessa pronuncia sulla rinuncia alla domanda possessoria, con sopravvenuto difetto di legittimazione attiva.

Si deduce che l’attore aveva rinunciato alla domanda di reintegra nel possesso in primo grado, ed esattamente in sede di precisazione delle conclusioni, così che il giudice avrebbe dovuto d’ufficio rilevare tale circostanza, idonea a determinare Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -22- altresì il difetto di legittimazione attiva, anche questa suscettibile di rilievo d’ufficio.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, va ricordato che è affetta da vizio di ultrapetizione la sentenza del giudice del merito che pronunci su una domanda sulla quale vi sia stata rinuncia, tanto se intervenuta nel giudizio di primo grado, quanto in quello d'appello (Cass. n. 2060/2019).

Ne deriva che poiché il vizio è addebitabile al giudice di primo grado, la censura andava avanzata mediante la formulazione di un apposito motivo di appello, che gli stessi ricorrenti riconoscono di non avere proposto, non potendosi invocare al fine di aggirare la preclusione de qua la diversa fattispecie del difetto di legittimazione attiva.

E’ pertanto inammissibile la denuncia del preteso vizio della sentenza di primo grado, poi asseritamente ripercossosi su quella di appello, per la prima volta in questa sede.

La doglianza è in ogni caso priva di fondamento, in quanto come si ricava dalla trascrizione del verbale di precisazione delle conclusioni dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Tribunale di Latina, la difesa di D’[OSCURATO:PERSONA], oltre a ribadire la titolarità della situazione di possesso sullo stradello oggetto di causa, ha chiesto, previo riconoscimento del proprio animus possidendi, l’emissione dei “… provvedimenti idonei a salvaguardare detti diritti calpestati e violati dai resistenti solo nel 2002, quando questi ultimi hanno inteso Ric. 2017 n. 26067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -23- modificare a loro esclusivo e personale tornaconto una situazione di fatto che esisteva sin dal 1956 o 1962…”.

Trattasi di espressioni che per il loro contenuto denotano in maniera inequivoca il persistente interesse al riconoscimento della tutela possessoria, essendo il riferimento ai provvedimenti chiaramente interpretabile come finalizzato all’adozione (o meglio alla conferma) dei provvedimenti di reintegra nel possesso asseritamente leso dalla condotta delle controparti.

9. Il ricorso è pertanto rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza.

10. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26067-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. T OMMASO D'AQUINO 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 5719/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. D’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso al Tribunale di Latina nei confronti della sorella D’[OSCURATO:PERSONA] e del nipote [OSCURATO:PERSONA] per la reintegra nel possesso della servitù di passaggio attraverso una stradina che costeggia vari fondi, tra cui anche quello del ricorrente, sito in Sabaudia alla via Formicola, con la condanna dei resistenti alla rimozione della catena con lucchetto che impediva il transito ovvero con la condanna alla consegna delle chiavi del lucchetto. Il Tribunale con la sentenza n. 1342/2008, previo rigetto della domanda riconvenzionale dei convenuti, che asserivano che la condotta dell’attore era volta a determinare una molestia del proprio possesso esclusivo, accoglieva la domanda del ricorrente e condannava i convenuti alla reintegra nel possesso dello stradello oggetto di causa. Avverso tale sentenza proponevano appello D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui resisteva D’[OSCURATO:PERSONA], e la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5719 del 29 settembre 2016, ha rigettato l’appello. Dopo avere ricordato che il tribunale aveva accolto la domanda di spoglio ritenendo che dalle prove raccolte fosse Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -3- emersa la dimostrazione che il ricorrente avesse in precedenza utilizzato lo stradone sia a piedi che con mezzi agricoli per accedere alla sua proprietà, non essendo tale circostanza smentita dalle prove addotte dai resistenti, e dopo aver ritenuto provato altresì che gli autori, quanto meno morali, dello spoglio fossero proprio gli appellanti, rilevava che il rigetto della domanda riconvenzionale scaturiva dal fatto che secondo il Tribunale non era stato provato da parte dei convenuti un possesso tale da escludere il concorrente possesso del ricorrente, che non aveva quindi posto in essere alcuna molestia possessoria in loro danno. Passando ad esaminare i motivi di appello, la Corte distrettuale reputava del tutto condivisibile la valutazione delle prove come compiuta dal giudice di primo grado, in particolare non potendosi ritenere escluso il possesso in capo al ricorrente per il solo fatto che al suo fondo fosse possibile accedere anche tramite altra strada. Alcun elemento di prova era idoneo a contraddire in maniera risolutiva la ricostruzione operata in sentenza, non potendo avere seguito la tesi secondo cui la collocazione del lucchetto e della catena fosse frutto del legittimo esercizio delle facoltà proprietarie, e ciò in ragione dell’inammissibilità in sede possessoria dell’eccezione feci sed iure feci. Inoltre, la difesa degli appellanti faceva leva sull’esercizio di un possesso, manifestazione del diritto di proprietà, che però non era incompatibile con il diverso possesso vantato dalla controparte. Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -4- Ribadita la correttezza della lettura delle prove testimoniali compiuta dal Tribunale, la Corte d’Appello escludeva che fosse risolutiva l’affermazione degli appellanti circa la mancata coltivazione del fondo del ricorrente prima del luglio del 2002, in quanto ciò non escludeva altresì che anche prima vi fosse un passaggio per accedere al fondo, come peraltro riferito da molti degli informatori e dei testi escussi. Quanto al secondo motivo di appello, una volta ribadita la correttezza della valutazione delle prove, la sentenza osservava che l’eccezione di decadenza per mancato esercizio dell’azione possessoria entro un anno dallo spoglio, non era stata formulata in primo grado, sicché era preclusa la deduzione della medesima in appello. Né poteva invocarsi il rigetto della domanda possessoria del ricorrente in un separato giudizio possessorio, posto che il diverso procedimento concerneva fatti successivi a quelli dedotti nel presente giudizio; del pari priva di rilievo era la condanna in sede penale del ricorrente, atteso che la stessa era stata pronunciata per le minacce proferite dell’attore in occasione dello spoglio subito. Inoltre, la sentenza impugnata aveva ritenuto con motivazione condivisibile che la presenza di una scolina lungo la stradella non fosse impeditiva del passaggio, e ciò con affermazioni che non risultavano specificamente attinte dai motivi di appello. Infine, quanto al terzo motivo di gravame, la Corte escludeva che vi fosse contraddittorietà tra il rigetto della Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -5- riconvenzionale dei convenuti e l’accoglimento della domanda di spoglio, in quanto quest’ultimo era stato ravvisato nel fatto che i resistenti avevano sostituito al pregresso compossesso dello stradello, il proprio possesso esclusivo. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di nove motivi, illustrati da memorie. D’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità dei primi otto motivi di ricorso, in quanto volti nella sostanza a denunciare il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., sul presupposto dell’applicabilità alla fattispecie, in presenza di una cd. doppia conforme, del dettato dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., occorrendo rilevare che la norma de qua non appare suscettibile di trovare applicazione ratione temporis, posto che la stessa è invocabile solo nel caso in cui il giudizio di appello sia stato introdotto in data successiva al 12 settembre 2012, come appunto disposto dalla previsione di cui all’art. 54 co. 1 lett. a) del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134. 3.Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione agli artt. 1140 e 1141 c.c., stante l’omesso riconoscimento che i ricorrenti oltre che proprietari sono anche possessori della strada oggetto della domanda possessoria, con erronea applicazione della regola feci sed iure feci, nonché violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., avendo la Corte d’Appello Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -6- disatteso le dichiarazioni confessorie rese dalla controparte, quanto all’esercizio del possesso da parte dei ricorrenti. Si deduce che la sentenza gravata ha erroneamente affermato che i ricorrenti avessero inteso far valere eccezioni di carattere petitorio, trascurando la circostanza che la D’Ambrosio ed il Monti sono proprietari della strada e che la condotta della controparte è una molestia al loro possesso, pacificamente esercitato. Peraltro, lo stesso [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio in giudizio ha riconosciuto che anche i resistenti erano soliti passare lungo la strada. L’ottavo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale, volta a far valere la molestia possessoria cagionata dal controricorrente, con violazione ed erronea applicazione del principio di non contestazione. Si ribadisce che D’[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito alla prima udienza in sede di interrogatorio libero che anche i ricorrenti usufruivano della strada e che anche le dichiarazioni rese da altri soggetti fruitori della strada erano volte a negare il passaggio da parte del D’[OSCURATO:PERSONA], trascurando, oltre alle dichiarazioni rese dai ricorrenti nel corso del giudizio di primo grado, quelle fornite da altri testimoni e le emergenze della consulenza tecnica d’ufficio. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -7- In primo luogo, deve sicuramente escludersi la ricorrenza del vizio di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., atteso che la decisione gravata risulta ampiamente satisfattiva del requisito del cd. minimo costituzionale della motivazione, come dettato da Cass. S.U. n. 8053/2014, avendo dato adeguata contezza delle ragioni della propria decisione, ed avendo esposto con un percorso logico motivazionale connotato da coerenza ed esaustività, le ragioni in base alle quali ha reputato di dover confermare l’avvenuto spoglio in danno dell’originaria parte ricorrente, indicando a pag. 5 le fonti di prova dalle quali ha tratto il proprio convincimento, non senza sottolineare le ragioni invece di minore attendibilità delle prove addotte dai resistenti. Va poi ricordato che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -8- non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016). In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedu rre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. S.U. n. 20867/2020, secondo cui i tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -9- valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione). La disamina delle critiche mosse con i motivi in esame denota con evidenza come sia solo formale la denuncia di violazione delle norme indicate in rubrica ma che il vero obiettivo degli stessi sia quello di sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. Né vi è alcuna contraddizione tra l’esito del giudizio e le dichiarazioni rese dallo stesso D’[OSCURATO:PERSONA], in quanto il possesso a tutela del quale egli ha inteso agire non è stato mai affermato come esclusivo, bensì concorrente con quello esercitato dagli stessi ricorrenti, nonché da altri soggetti del pari fruitori dello stradello, avendo la sentenza impugnata ribadito come il possesso vantato dall’originaria parte attrice fosse del tutto compatibile con quello concorrente esercitato, Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -10- anche quale modalità di manifestazione del diritto di proprietà, da parte degli odierni ricorrenti (cfr. pag. 5, nonché pag. 6, ove si imputa ai ricorrenti di avere con la condotta sanzionata inteso sostituire al pregresso compossesso, o meglio concorrente possesso manifestazione di diversi diritti, quello esclusivo degli spogliatori). 4. Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c., stante la violazione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 1621/2014, divenuta irrevocabile il 22 agosto 2015 e confermativa dell’ordinanza del medesimo Tribunale emessa nel procedimento n. RG 5268/2005, con violazione altresì degli artt. 101 n. 2 e 112 c.p.c., 24 e 111 Cost.Si deduce che era stata eccepita l’esistenza di un giudicato esterno con il quale era stato negato il possesso in capo all’originaria parte istante, ma che tale eccezione è stata inopinatamente disattesa, nonostante la rituale produzione del provvedimento in questione. Si aggiunge che anche l’ordinanza interdittale emessa in quel procedimento non è stata oggetto di reclamo e quindi costituisce un giudicato cautelare suscettibile di assumere rilievo anche nel procedimento oggetto di causa. Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c. per la violazione del giudicato cautelare rappresentato dall’ordinanza emessa dal tribunale di Latina nel procedimento Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -11- n. RG 5268/2005 e dell’ordinanza n. 109/2008 emessa in sede di reclamo, ed eseguita ex art. 669 duodecies c.p.c., con violazione degli artt. 101 n. 2 e 112 c.p.c., 24 e 111 Cost.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono privi di fondamento. Il secondo motivo, ancorché non si ponga in discussione l’invocabilità e la deducibilità del giudicato esterno, è evidentemente privo di fondamento, in quanto deve escludersi che esista un giudicato sostanziale che abbia affermato l’inesistenza del possesso a tutela del quale è stato introdotto il presente giudizio. In primo luogo deve evidenziarsi, e ciò rileva in merito ad entrambi i motivi in valutazione, che non è dato invocare l’efficacia di giudicato per i provvedimenti interdittali, ancorché non reclamati, ovvero emessi in sede di reclamo, assunti nell’ambito di un giudizio possessorio, avendo questa Corte reiteratamente affermato che i provvedimenti di natura cautelare o possessoria costituiscono decisioni a carattere strumentale ed interinale operanti per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, come tali inidonee (pur coinvolgendo in ipotesi diritti processuali) a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale (Cass. n. 3919/2006; Cass. n. 14140/2011; Cass. n. 4904/2015). Trattasi peraltro di soluzione che è stata confermata da questa Corte anche all’esito delle modifiche processuali Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -12- apportate all’art. 703 c.p.c. nel 2005, essendosi ribadita l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio (Cass. n. 1501/2018; Cass. n. 3629/2014). E’ pur vero che parte ricorrente, nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza, ha dedotto che poi sarebbe intervenuto il passaggio in giudicato, in data successiva alla proposizione del presente ricorso, della sentenza del Tribunale di Latina n. 778/2018, che ha accertato lo spoglio posto in essere dal controricorrente in danno di [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], ma rileva il Collegio che non può trarsi da tale giudicato l’affermazione circa l’insussistenza dei fatti posti a fondamento della diversa domanda possessoria qui azionata. Infatti, nel precedente invocato come giudicato da parte ricorrente, il Tribunale ha appurato che risultava in violazione possesso vantato dagli istanti la condotta di D’[OSCURATO:PERSONA], che aveva riempito con terreno la scolina posta a Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -13- confine dello stradone sul quale in questa sede si pretende la tutela del possesso della servitù di passaggio. La pretesa efficacia preclusiva da giudicato esterno viene però annessa dai ricorrenti al fatto che la presenza della scolina in questione fosse ostativa alla possibilità di passaggio lungo lo stradone da parte del controricorrente, affermazione questa che però è risultata smentita nella sentenza oggi gravata, che ha peraltro evidenziato come analoga affermazione di compatibilità tra la presenza della scolina ed il passaggio, effettuata dal giudice di prime cure, non fosse stata validamente attinta dai motivi di appello. Ne consegue che, anche a voler reputare provato che D’[OSCURATO:PERSONA] abbia successivamente (ed a distanza di oltre tre anni dai fatti posti a sostegno del ricorso possessorio del presente giudizio) riempito la scolina, in violazione del possesso delle controparti, ciò non determina che sia altresì escluso che vi fosse un preesistente esercizio del possesso della servitù di passaggio da parte del primo, che ha appunto legittimato la pronuncia oggi gravata. Quanto invece alla sentenza n. 1621/2014 pronunciata dal Tribunale di Latina, e della quale è stato attestato il passaggio in giudicato, non può non rilevarsi che la sentenza gravata ne ha dato espressamente conto, rilevando peraltro che la stessa concerneva una pretesa lesione possessoria successiva ai fatti di causa, motivazione questa che consente di escludere che sul punto la decisione sia affetta da nullità per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -14- Ma anche in ordine al preteso effetto preclusivo scaturente da siffatto giudicato, non può non rilevarsi, come si ricava dalla lettura del contenuto di tale diversa decisione (come riportato in ricorso), che il Tribunale, senza accedere alla verifica nel merito dell’esistenza del possesso vantato dal D’Ambrosio, ha definito in rito il procedimento sul rilevo dell’intempestiva proposizione della domanda possessoria, stante la violazione del termine di decadenza prescritto dalla legge. La portata processuale della sentenza invocata non consente quindi di affermare, anche a voler superare il profilo concernente la diversa collocazione cronologica dei fatti oggetto delle due diverse domande possessorie, che la stessa abbia valenza di giudicato sostanziale nel presente processo. Né appare meritevole di accoglimento la deduzione secondo cui per effetto della sentenza passata in giudicato e dei provvedimenti interdittali invocati la controparte sarebbe stata condannata al ripristino della scolina che attraversa il tracciato delle pretesa servitù di passaggio, atteso quanto accertato nella sentenza impugnata circa la non incompatibilità tra l’esercizio del passaggio e la presenza di tale manufatto (cfr. pag. 6, ove si riferisce che l’esistenza della scolina non costituisce un ostacolo insormontabile al passaggio di mezzi meccanici sullo stradello). 5. Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 1168, 1170 e 2969 c.c. per ultrapetizione conseguente all’erronea e falsa qualificazione dell’eccezione di Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -15- improponibilità rilevabile d’ufficio come eccezione di decadenza e conseguente erronea applicazione del principio di decadenza. Con violazione altresì degli artt. 24 e 111 Cost. Si deduce che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto che i ricorrenti avessero sollevato un’eccezione di improponibilità della domanda possessoria correlata al decorso del termine di un anno dallo spoglio, pervenendo al rigetto della medesima sul presupposto che si tratti di eccezione in senso stretto che andava tempestivamente dedotta. Tuttavia, la decisione non ha colto il reale contenuto dell’eccezione di improponibilità correlata piuttosto al fatto che il possesso a tutela del quale si agiva non era stato esercitato da almeno un anno prima della proposizione della domanda possessoria. Si aggiunge poi che le deposizioni testimoniali raccolte non permettono di affermare che il D’Ambrosio fosse nel possesso dello stradello da una data anteriore, al più, al gennaio 2002, il che denota l’improponibilità della domanda di spoglio avanzata solo nel luglio del 2002. Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione agli artt. 1168 e 1170 c.c. per ultra petizione conseguente all’erronea e falsa valutazione delle prove con violazione degli artt. 101 n. 2, 112 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. Assumono i ricorrenti che, premessa l’erronea qualificazione dell’eccezione di improponibilità sollevata in sede di merito, la sentenza ha peraltro travisato le prove acquisite, ritenendo Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -16- dimostrato il possesso dello stradello da parte della controparte ancor prima dell’apposizione della catena, mancando la prova della pregressa coltivazione del fondo a servizio del quale sarebbe stato esercitato il passaggio sul fondo dei ricorrenti. Si lamenta inoltre la valutazione illogica ed apodittica delle prove. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno disattesi. Va sicuramente rilevata l’inammissibilità delle censure che investono direttamente l’apprezzamento delle prove, come operato dal giudice di merito, e ciò alla luce dei principi già richiamati in occasione dei precedenti motivi di ricorso, e palesandosi in maniera evidente come, a fronte della puntuale indicazione delle fonti di prova che il giudice di merito ha ritenuto di porre a fondamento della propria decisione, esplicitando altresì le ragioni che rendevano maggiormente attendibili alcune deposizioni a discapito di altre, la critica miri complessivamente a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale istruttorio, in evidente contrasto con i limiti che sono posti al sindacato del giudice di legittimità, quasia voler tramutare lo stesso in un terzo grado di merito. Quanto invece alla erronea qualificazione dell’eccezione proposta, effettivamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la difesa dei ricorrenti intendesse sollecitare la declaratoria di decadenza di cui al primo comma dell’art. 1168 c.c., laddove la difesa in realtà evidenziava l’assenza del Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -17- requisito del possesso ultrannuale in capo a colui che agiva in possessorio. Tuttavia, sebbene ricorra effettivamente l’errore di qualificazione denunciato, il motivo deve essere rigettato, previa correzione della motivazione della sentenza gravata. In tal senso rileva l’erronea convinzione dei ricorrenti secondo cui, anche in caso di azione di spoglio violento o clandestino, quale quello denunciato dal controricorrente in primo grado, la tutela possessoria possa essere accordata solo ove il possesso duri da oltre un anno. Trattasi però di una convinzione che è palesemente smentita dal testo della legge, ed in particolare dal raffronto tra la previsione di cui all’art. 1168 c.c., dettata in materia di spoglio, e quella di cui all’art. 1170 c.c., in tema di azione di manutenzione. Solo per quest’ultima il legislatore ha previsto che un presupposto per l’accoglimento della domanda di tutela possessoria sia anche quello del possesso ultrannuale in capo al possessore, prevalendo invece per l’azione di spoglio l‘esigenza di assicurare l’immediata reintegra a fronte di atti connotati da violenza o clandestinità, in ossequio al principio “spoliatus ante omnia restituendus”. La conferma di tale principio si ricava poi dallo stesso testo dell’art. 1170 c.c., e precisamente dal terzo comma, che accorda la tutela al possessore, anche in caso di spoglio non violento o non clandestino, sempre che il possesso abbia i requisiti previsti dal secondo comma per l’azione di Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -18- manutenzione, e precisamente abbia anche un durata ultrannuale, precisazione questa che conferma in negativo come per lo spoglio connotato da violenza o clandestinità, il requisito cronologico in questione non sia richiesto. Ne deriva che avendo la sentenza confermato, alla luce della valutazione delle emergenze probatorie, il possesso del diritto di passaggio attraverso lo stradello oggetto di causa in capo all’originaria parte istante, ed essendo le modalità dello spoglio idonee a concretare uno spoglio violento (cfr. Cass. n. 14819/2014), non era necessario per l’accoglimento della domanda anche la dimostrazione di un possesso avente una durata superiore all’anno prima della proposizione della domanda. 6. Il sesto m otivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione agli artt. 1140 e 1141, per motivazione apparente, nonché per omessa considerazione di fatti rilevanti ai fini della decisione, con la violazione del principio di tipicità della servitù ed omessa considerazione del fatto che a seguito della sentenza del Tribunale di Latina n. 1621/2014, passata in cosa giudicata la sentenza impugnata sarebbe ineseguibile. Si lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto che l’attore avesse assolto all’onere della prova circa lo spoglio subito, ma ha in tal modo travisato le prove raccolte, che non permettevano di affermare l’esistenza di un possesso in capo alla controparte. Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -19- In particolare, non si è tenuto conto dell’esistenza di una scolina lungo il tracciato ostativa al passaggio con mezzi meccanici. Inoltre, non si è tenuto conto del contenuto della diversa sentenza sopra indicata passata in cosa giudicata. Il motivo è evidentemente destituito di fondamento. Vannoa tal fine richiamate le superiori considerazioni svolte in occasione della disamina dei precedenti motivi di ricorso, con le quali si è dato atto dell’assenza di preclusioni sul piano sostanziale per effetto del diverso giudicato invocato dai ricorrenti, e del fatto che la presenza della scolina, con accertamento in fatto, non è stata reputata preclusiva della possibilità di attraversamento dello stradello, anche con mezzi meccanici da parte del controricorrente. Quanto al resto, il motivo, in disparte il difetto di specificità nella parte in cui non riporta con precisione il contenuto delle prove di cui si denuncia il travisamento, mira nella sostanza a lamentare l’erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie, anche a fronte di una motivazione logica ed esaustiva del giudice di appello che ha individuato le testimonianze reputate maggiormente attendibili, specificando le ragioni per le quali le critiche degli appellanti non erano idonee ad inficiare il giudizio di attendibilità espresso dal Tribunale, aspirando anche in tal caso ad un esito che è precluso in sede di legittimità. Ne deriva che anche le denunziate violazioni di legge appaiono correlate ad una diversa ricostruzione dei fatti, in contrasto Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -20- con quella operata dai giudici di merito, sicché è solo apparente la loro sussistenza. 7. Il settimo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per violazione e falsa applicazione delle norme in tema di valutazione delle prove testimoniali, avendo la Corte d’appello reputato credibili le dichiarazioni dei testi Astrid rispetto a Severin e Biscaro, quanto al mancato utilizzo dello stradone da parte di D’[OSCURATO:PERSONA]. Oltre a richiamarsi l’efficacia preclusiva dei giudicati più volte ricordati nei precedenti motivi di ricorso, si evidenzia che la sentenza avrebbe attribuito valore decisivo alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], senza avere valutato quelle contrastanti di altri testi. Il motivo è inammissibile, in quanto, analogamente al motivo che immediatamente lo precede, sollecita in maniera non consentita un diverso apprezzamento delle prove. Oltre a doversi ribadire che, come già affermato da Cass. S.U. n. 8054/2014, l ’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie,, essendo quindi evidente che il motivo, ove anche ritenuta ammissibile la proposizione del ricorso ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non appare idoneo a denunziare l’omesso esame di un fatto decisivo, va altresì confermato il principio per cui, in tema di Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -21- ricorso per cassazione, l'errore di percezione, in relazione all'art. 115 c.p.c., cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, che si colloca interamente nell'ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 25166/2019, nonché Cass. n. 21187/2019, secondo cui sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, essendo insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre). 8. Il nono motivo di ricorso lamenta l’omessa pronuncia in ordine alla rinuncia alla domanda di reintegrazione operata dal ricorrente in sede di precisazione di conclusioni in primo grado, in relazione all’art. 189 c.p.c., nonché il vizio di omessa pronuncia sulla rinuncia alla domanda possessoria, con sopravvenuto difetto di legittimazione attiva. Si deduce che l’attore aveva rinunciato alla domanda di reintegra nel possesso in primo grado, ed esattamente in sede di precisazione delle conclusioni, così che il giudice avrebbe dovuto d’ufficio rilevare tale circostanza, idonea a determinare Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -22- altresì il difetto di legittimazione attiva, anche questa suscettibile di rilievo d’ufficio. Il motivo è inammissibile. Infatti, va ricordato che è affetta da vizio di ultrapetizione la sentenza del giudice del merito che pronunci su una domanda sulla quale vi sia stata rinuncia, tanto se intervenuta nel giudizio di primo grado, quanto in quello d'appello (Cass. n. 2060/2019). Ne deriva che poiché il vizio è addebitabile al giudice di primo grado, la censura andava avanzata mediante la formulazione di un apposito motivo di appello, che gli stessi ricorrenti riconoscono di non avere proposto, non potendosi invocare al fine di aggirare la preclusione de qua la diversa fattispecie del difetto di legittimazione attiva. E’ pertanto inammissibile la denuncia del preteso vizio della sentenza di primo grado, poi asseritamente ripercossosi su quella di appello, per la prima volta in questa sede. La doglianza è in ogni caso priva di fondamento, in quanto come si ricava dalla trascrizione del verbale di precisazione delle conclusioni dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Tribunale di Latina, la difesa di D’[OSCURATO:PERSONA], oltre a ribadire la titolarità della situazione di possesso sullo stradello oggetto di causa, ha chiesto, previo riconoscimento del proprio animus possidendi, l’emissione dei “… provvedimenti idonei a salvaguardare detti diritti calpestati e violati dai resistenti solo nel 2002, quando questi ultimi hanno inteso Ric. 2017 n. 26067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -23- modificare a loro esclusivo e personale tornaconto una situazione di fatto che esisteva sin dal 1956 o 1962…”. Trattasi di espressioni che per il loro contenuto denotano in maniera inequivoca il persistente interesse al riconoscimento della tutela possessoria, essendo il riferimento ai provvedimenti chiaramente interpretabile come finalizzato all’adozione (o meglio alla conferma) dei provvedimenti di reintegra nel possesso asseritamente leso dalla condotta delle controparti. 9. Il ricorso è pertanto rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza. 10. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 24075/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris