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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35999/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto pluriaggravato, commesso in concorso con altra persona rimasta sconosciuta, all'interno dello scalo aeroportuale di [OSCURATO:PERSONA], dove gli agenti si impossessavano, con destrezza, della borsa di proprietà della persona offesa, con tutte le cose ivi presenti, poi allontanandosi a bordo di un'autovettura risultata di proprietà del ricorrente. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 181 co. 4, 546 lett.

D).

La Corte di appello ha erroneamente riportato, a pagina 2 della sentenza, il riferimento alla celebrazione della udienza secondo il rito camerale di cui all'art. 23 bis del D.L. n. 149 del 2020, e alle conclusioni scritte delle parti, laddove, invece, il giudizio di secondo grado si era svolto in presenza ( come emerge anche dal verbale di udienza), e le conclusioni erano state rassegnate oralmente; in particolare, si eccepisce anche l'erronea indicazione delle conclusioni della Difesa, che aveva chiesto espressamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. 2.2.

Violazione degli artt. 125 co. 3, 546 lett. e) cod. proc. pen., 624 625 n. 4 cod. pen. e vizi della motivazione.

Ci si duole che la sentenza impugnata abbia del tutto omesso - finendo per consegnare una motivazione illogica e contraddittoria - di valutare la doglianza difensiva in merito alla circostanza aggravante della 'destrezza', insussistente secondo la Difesa, nel caso di specie, dal momento che la condotta del ricorrente non è connotata da astuzia o particolare avvedutezza, essendosi egli limitato ad approfittare della situazione di disattenzione del detentore. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato il secondo motivo, riguardante la circostanza aggravante della 'destrezza', che deve essere esclusa, con rinvio al Giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamene infondato, giacchè, nella sentenza impugnata, sono indicati i nomi dei magistrati componenti del Collegio, ed è chiaramente riportato che, all'udienza, svoltasi con la presenza delle parti, sono stati sentiti il consigliere relatore, il Procuratore generale ed il difensore dell'imputato.

Deve, pertanto, ritenersi che il riferimento all'art. 23 bis dl. n. 149 del 2020, contenuto in un successivo passaggio della sentenza, costituisca un mero errore materiale, più che altro un refuso, dovuto all'utilizzo del mezzo informatico, senza che rilevi una violazione del contraddittorio tra le parti che, come emerge con chiarezza dalla sentenza, è avvenuto in presenza. 3.E', invece, fondato, il secondo motivo, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante della 'destrezza'.3.1.

Le sezioni Unite 'Quarticelli' (sent. n. 34090 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) hanno affermato che «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Rv. 270088).

Il massimo Consesso di legittimità, muovendo dal dato storico della «eliminazione dal testo dell'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., della specificazione, presente nella simmetrica disposizione contenuta nell'art. 403, primo comma, n. 4, del codice Zanardelli, che l'uso della destrezza deve rivolgersi contro la persona», ha tratto «l'irrilevanza, per la definizione normativa della fattispecie aggravata in esame, della direzione della destrezza» e ammesso che «la condotta destra possa investire tanto la persona del derubato, come nel caso del borseggio, quanto direttamente il bene sottratto se non si trovi sul soggetto passivo ma sia alla sua portata e questi eserciti la vigilanza sullo stesso, anche se non a stretto contatto fisico».

A tali principi si è attenuta anche la giurisprudenza successiva (Sez. 5, n. 23549/2020, Rv. 279361; Sez. 4, n. 139/2020, Rv. 277952).

3.2. Ciò premesso, si osserva che il Giudice di secondo grado, obliterando del tutto l'istanza difensiva formulata in sede di conclusioni, con cui si invocava l'esclusione della predetta circostanza aggravante, si è limitato a confermare la decisione di primc grado, nonostante la circostanza in questione non fosse stata contestata né in fatto - giacchè, nell'imputazione, non v'è traccia descrittiva degli elementi sintomatici dell'aggravante - né nella rubrica dell'imputazione, la quale menziona i commi 4 e 6 dell'art. 625 cod. pen.; d'altro canto, la circostanza in argomento neppure era stata fatta oggetto di valutazione specifica da parte del Tribunale che, come la Corte di appello, non si era preso carico di esplicitare in quale specifica attività, posta in essere dall'agente nell'esecuzione del delitto, possa essere stata ravvisata la destrezza.

3.3. In mancanza di specifica contestazione e nell'assenza di elementi fattuali capaci di sostenere la aggravante in parola, questa deve essere esclusa, con conseguente annullamento senza rinvio, della sentenza impugnata, tanto più che, come in essa si legge, l'azione furtiva è avvenuta alle spalle della vittima, mentre era intenta a sistemare un altro bagaglio, essendosi gli agenti avvicinati da dietro per sottrarle la borsa, poi prontamente allontanandosi ( cfr. pg . 1 della sentenza impugnata).

Ricorre, dunque, nel caso di specie, un semplice approfittamento, da parte degli agenti, della momentanea disattenzione della persona offesa, non riscontrandosi quella astuzia, o abilità idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", che, secondo le --ichiamate coordinate ermeneutiche, l'agente deve porre in essere perché possa ravvisarsi la ragione di aggravamento di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen..Gli atti vanno trasmessi ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, una volta esclusa la indicata circostanza.

P.Q.M.

Esclusa l'aggravante della destrezza, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Dichiara inammissibile nel resto il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che conclude per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto pluriaggravato, commesso in concorso con altra persona rimasta sconosciuta, all'interno dello scalo aeroportuale di [OSCURATO:PERSONA], dove gli agenti si impossessavano, con destrezza, della borsa di proprietà della persona offesa, con tutte le cose ivi presenti, poi allontanandosi a bordo di un'autovettura risultata di proprietà del ricorrente. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 181 co. 4, 546 lett. D). La Corte di appello ha erroneamente riportato, a pagina 2 della sentenza, il riferimento alla celebrazione della udienza secondo il rito camerale di cui all'art. 23 bis del D.L. n. 149 del 2020, e alle conclusioni scritte delle parti, laddove, invece, il giudizio di secondo grado si era svolto in presenza ( come emerge anche dal verbale di udienza), e le conclusioni erano state rassegnate oralmente; in particolare, si eccepisce anche l'erronea indicazione delle conclusioni della Difesa, che aveva chiesto espressamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. 2.2. Violazione degli artt. 125 co. 3, 546 lett. e) cod. proc. pen., 624 625 n. 4 cod. pen. e vizi della motivazione. Ci si duole che la sentenza impugnata abbia del tutto omesso - finendo per consegnare una motivazione illogica e contraddittoria - di valutare la doglianza difensiva in merito alla circostanza aggravante della 'destrezza', insussistente secondo la Difesa, nel caso di specie, dal momento che la condotta del ricorrente non è connotata da astuzia o particolare avvedutezza, essendosi egli limitato ad approfittare della situazione di disattenzione del detentore. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato il secondo motivo, riguardante la circostanza aggravante della 'destrezza', che deve essere esclusa, con rinvio al Giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamene infondato, giacchè, nella sentenza impugnata, sono indicati i nomi dei magistrati componenti del Collegio, ed è chiaramente riportato che, all'udienza, svoltasi con la presenza delle parti, sono stati sentiti il consigliere relatore, il Procuratore generale ed il difensore dell'imputato. Deve, pertanto, ritenersi che il riferimento all'art. 23 bis dl. n. 149 del 2020, contenuto in un successivo passaggio della sentenza, costituisca un mero errore materiale, più che altro un refuso, dovuto all'utilizzo del mezzo informatico, senza che rilevi una violazione del contraddittorio tra le parti che, come emerge con chiarezza dalla sentenza, è avvenuto in presenza. 3.E', invece, fondato, il secondo motivo, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante della 'destrezza'.3.1. Le sezioni Unite 'Quarticelli' (sent. n. 34090 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) hanno affermato che «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Rv. 270088). Il massimo Consesso di legittimità, muovendo dal dato storico della «eliminazione dal testo dell'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., della specificazione, presente nella simmetrica disposizione contenuta nell'art. 403, primo comma, n. 4, del codice Zanardelli, che l'uso della destrezza deve rivolgersi contro la persona», ha tratto «l'irrilevanza, per la definizione normativa della fattispecie aggravata in esame, della direzione della destrezza» e ammesso che «la condotta destra possa investire tanto la persona del derubato, come nel caso del borseggio, quanto direttamente il bene sottratto se non si trovi sul soggetto passivo ma sia alla sua portata e questi eserciti la vigilanza sullo stesso, anche se non a stretto contatto fisico». A tali principi si è attenuta anche la giurisprudenza successiva (Sez. 5, n. 23549/2020, Rv. 279361; Sez. 4, n. 139/2020, Rv. 277952). 3.2. Ciò premesso, si osserva che il Giudice di secondo grado, obliterando del tutto l'istanza difensiva formulata in sede di conclusioni, con cui si invocava l'esclusione della predetta circostanza aggravante, si è limitato a confermare la decisione di primc grado, nonostante la circostanza in questione non fosse stata contestata né in fatto - giacchè, nell'imputazione, non v'è traccia descrittiva degli elementi sintomatici dell'aggravante - né nella rubrica dell'imputazione, la quale menziona i commi 4 e 6 dell'art. 625 cod. pen.; d'altro canto, la circostanza in argomento neppure era stata fatta oggetto di valutazione specifica da parte del Tribunale che, come la Corte di appello, non si era preso carico di esplicitare in quale specifica attività, posta in essere dall'agente nell'esecuzione del delitto, possa essere stata ravvisata la destrezza. 3.3. In mancanza di specifica contestazione e nell'assenza di elementi fattuali capaci di sostenere la aggravante in parola, questa deve essere esclusa, con conseguente annullamento senza rinvio, della sentenza impugnata, tanto più che, come in essa si legge, l'azione furtiva è avvenuta alle spalle della vittima, mentre era intenta a sistemare un altro bagaglio, essendosi gli agenti avvicinati da dietro per sottrarle la borsa, poi prontamente allontanandosi ( cfr. pg . 1 della sentenza impugnata). Ricorre, dunque, nel caso di specie, un semplice approfittamento, da parte degli agenti, della momentanea disattenzione della persona offesa, non riscontrandosi quella astuzia, o abilità idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", che, secondo le --ichiamate coordinate ermeneutiche, l'agente deve porre in essere perché possa ravvisarsi la ragione di aggravamento di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen..Gli atti vanno trasmessi ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, una volta esclusa la indicata circostanza. P.Q.M. Esclusa l'aggravante della destrezza, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il r
Sentenza Cassazione n. 35999/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris